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Decreto ex Ilva: istruzioni per gli ammortizzatori sociali


L’INPS, con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, ha fornito le proprie indicazioni in merito alle misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, previste dal DL 92/2025, convertito nella L. 113/2025, meglio conosciuto come Decreto ex Ilva, tra le quali l’esonero dal pagamento del contributo addizionale CIGS, per tutto il periodo di fruizione del trattamento, per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa.

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L’esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ma non spetta o si interrompe se il datore di lavoro attiva una procedura di licenziamento collettivo.

Gruppi di imprese non inferiore a mille unità – Viene inoltre concesso un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno 2025 hanno sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per i lavoratori interessati da tali trattamenti, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere prevista, per ciascun dipendente, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I datori di lavoro interessati all’ulteriore periodo di CIGS sono tenuti, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento, al versamento del contributo addizionale. Tale contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.

Riguardo alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, l’INPS rende noto che dovrà essere utilizzato il nuovo codice causale L148 avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 7 del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Invece, per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E616”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

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per le aziende

 

Cessione di azienda e cessazione dell’attività produttiva – viene autorizzato un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La concessione è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro.

Il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenta regolarmente, oppure se non accetta l’offerta di un lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

La decadenza opera se le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Imprese sequestrate o confiscate – Vengono riservate ulteriori risorse per gli anni 2024, 2025 e 2026 al finanziamento dei trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell’attività.

Settore moda – in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, viene prorogata per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, la CIGO prevista dall’art. 2 del DL 160/2024 (L. 199/2024). Il trattamento è concesso in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 12 del D.lgs 148/2015 nonché di quelle che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal FSBA.

Riguardo all’individuazione dei datori di lavoro interessati l’INPS fornisce una tabella di raccordo tra i codici Ateco 2007 con quella con i codici Ateco 2025 in vigore dallo scorso 1° gennaio.

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025 (data di pubblicazione della circolare n. 121/2025), è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

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La novità prevista dal Decreto ex Ilva è che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

CIGO per emergenze climatiche – si prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla prestazione senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del Dlgs 148/2015.

La CIGO viene concessa anche se il dipendente, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, non ha un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

Per le richieste dei citati trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

In Uniemens, per il conguaglio delle prestazioni anticipate deve essere valorizzato il codice di nuova istituzione “L149”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 92-2025”.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Vengono introdotte novità per il trattamento a sostegno del reddito per i lavoratori del settore agricolo. In particolare, da un lato viene consentito l’accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato e dall’altro si prevede che possono accedere alla prestazione di integrazione salariale, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata.

La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972.

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Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Per la presentazione della domanda i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” o “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 92/2025” a seconda che l’istanza riguardi la riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito oppure la sospensione giornaliera dell’attività lavorativa.

È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.



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