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CIRCOLARE AGGIORNAMENTI FISCALI AGOSTO 2025


IN BREVE

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  • Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
  • La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate
  • Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
  • L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
  • Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023
  • Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
  • Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025
  • Il nuovo Testo unico IVA approvato in esame preliminare
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti
  • Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online
  • Dichiarazione di successione online con procedura semplificata

APPROFONDIMENTI

  • La sospensione feriale dei termini per il 2025
  • Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama, il provvedimento è stato approvato in via definitiva.
Tra le modifiche più rilevanti, emerge un nuovo regime di ravvedimento speciale, specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026.
Grazie a un emendamento approvato alla Camera, i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva.
Possono usufruirne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano:

  • applicato gli ISA;
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19;
  • dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA:

  • 5% per ISA pari a 10;
  • 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è:

  • 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il versamento minimo è di 1.000 euro.
Per il pagamento si potrà scegliere tra:

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  • un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026;
  • un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi.

Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di:

  • pvc (processo verbale di constatazione);
  • schema d’atto di accertamento;
  • atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate
Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.
Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

Vedi l’Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

Vedi l’Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
L’Agenzia delle Entrate si appresta a dare il via ad una nuova fase di comunicazioni ai contribuenti al fine di promuovere la compliance spontanea.
Oggetto di queste comunicazioni saranno le potenziali anomalie o incoerenze riscontrate tra i dati dichiarati dai contribuenti nel periodo d’imposta 2023 (anno d’imposta 2022) e quelli elaborati attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di risk assessment e ha l’obiettivo di favorire una correzione spontanea da parte dei contribuenti, anticipando eventuali attività di controllo e riducendo il contenzioso tributario. È importante sottolineare che queste comunicazioni non costituiscono avvisi di accertamento, bensì sollecitazioni alla verifica della propria posizione fiscale.
Le comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni:

  • Punteggio ISA inferiore alla soglia di affidabilità: viene segnalato un punteggio ISA che si discosta significativamente dal valore atteso per il settore di attività economica di riferimento, indicando una potenziale minore affidabilità fiscale;
  • Incoerenza tra dati ISA e informazioni disponibili: si riscontrano discordanze tra i dati dichiarati nel modello ISA e le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite altre fonti (es. fatturazione elettronica, certificazioni uniche, comunicazioni annuali). Tali incoerenze possono riguardare, ad esempio, ricavi, costi o altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito;
  • Anomalie nella compilazione del modello ISA: vengono rilevate omissioni o errori nella compilazione di campi specifici del modello ISA che possono compromettere l’elaborazione corretta dell’indice o la completezza delle informazioni fornite.

I contribuenti che riceveranno la comunicazione sono invitati ad adottare le seguenti misure:

  1. Analisi approfondita delle anomalie segnalate: è indispensabile procedere a un’accurata verifica dei dati contabili e documentali in proprio possesso, confrontandoli con le specifiche anomalie indicate dall’Agenzia;
  2. Consulenza professionale: si raccomanda vivamente di consultare il proprio intermediario fiscale (commercialista o consulente del lavoro) per un’analisi tecnica e per la definizione della strategia più opportuna. Il professionista potrà supportare il contribuente nella comprensione delle discrepanze e nella valutazione delle possibili azioni correttive;
  3. Regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa: qualora le verifiche confermino l’esistenza di errori od omissioni, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa. Tale adempimento permette di sanare la posizione irregolare e, ove applicabile, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative;
  4. Assenza di azioni in caso di correttezza: nel caso in cui, a seguito di un’attenta disamina, il contribuente ritenga che i dati dichiarati siano corretti e non vi siano anomalie da sanare, non sarà necessaria alcuna azione. Tuttavia, è opportuno mantenere a disposizione tutta la documentazione utile a dimostrare la correttezza della propria posizione in caso di future richieste di chiarimento.

Le comunicazioni saranno rese disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari attraverso i seguenti canali:

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  • Cassetto fiscale: accesso diretto tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R: in specifici casi, le comunicazioni potranno essere recapitate anche tramite questi mezzi tradizionali.

Questa iniziativa si configura come un importante strumento di prevenzione e assistenza fiscale, volto a instaurare un rapporto di maggiore fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente, nel segno della trasparenza e dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023
CNDCEC, Informativa 14 luglio 2025, n. 110
Slitta a settembre il termine per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) relative alle dichiarazioni dei redditi 2023.
Con l’Informativa n. 110 del 14 luglio, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso noto che, per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre.
Il CNDCEC ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate, nella nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio, ha recapitato delle richieste con cui si invitavano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Cadendo questo termine in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, è stata valutata dallo stesso Consiglio Nazionale, insieme ai vertici dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.
Al termine delle interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di 30 giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.
In questo contesto l’Agenzia ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.
Considerato quindi, ha precisato il CNDCEC, che le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

DICHIARAZIONI
Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
Agenzia delle Entrate, FAQ 17 luglio 2025
In una FAQ del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche) tramite il prospetto di dettagli spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, in alternativa alla conservazione dei singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.).
A tal fine, è necessario che il prospetto sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il contribuente attesta che il documento corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Naturalmente, resta fermo che qualora la detrazione spettasse unicamente in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione che ne attesti la sussistenza.

IMPOSTE DIRETTE
Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192
Ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 192 del 22 luglio.
L’Agenzia ha chiarito che, in simili casi, non si applica né la vecchia disciplina né la nuova agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, ma il regime ordinario basato sul valore normale. Questo perché il veicolo, pur essendo stato ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 2024, viene consegnato oltre il termine del 30 giugno 2025 previsto dalla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis, legge n. 207/2024).
La conclusione si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme e sui chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E del 2025, secondo cui la data di consegna del veicolo al dipendente è elemento essenziale per determinare il regime fiscale applicabile.

IVA
Il nuovo Testo Unico IVA approvato in esame preliminare
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente il Testo Unico in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento, in attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), trasfonde in un unico testo la disciplina IVA, abrogando contestualmente le disposizioni di riferimento
Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglierà quindi le disposizioni attualmente contenute:

  • nel D.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni nazionali);
  • nel D.L. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie);
  • in ulteriori norme che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina IVA.

Il nuovo Testo Unico, dopo la definitiva approvazione, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Atto di indirizzo 1° luglio 2025
Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.
Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

  • crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti;
  • crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.

La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).
Ricordiamo che:

  • sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode), per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione;
  • i termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8° anno per i crediti inesistenti (10 anni per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.
Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.

DICHIARAZIONI
Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online
Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF a determinati soggetti, scelti tra categorie specifiche autorizzate a ricevere tale quota perché perseguono determinati scopi di utilità sociale.
Tuttavia, anche chi è esonerato dalla dichiarazione può esprimere le proprie scelte, inviandole autonomamente.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura web che permette, ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di scegliere a chi destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF, esprimendo quindi le loro preferenze direttamente online, con facilità e senza dover installare software sul proprio pc. Il nuovo servizio si affianca a quello già esistente, da scaricare sul computer.
Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), è necessario selezionare tra i “Servizi” disponibili quello dedicato alla “Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF”. Da qui si prosegue scegliendo i beneficiari rispettivamente dell’8, 5 e 2 per mille.
In assenza di preferenze occorre spuntare la voce “Nessuna scelta” per passare alla scheda successiva.
Dopo aver compilato le schede e controllato il “Riepilogo” delle preferenze, si clicca sul pulsante “Invia”. Terminata la ricezione da parte del sistema, è possibile consultare le ricevute delle scelte inviate.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
Dichiarazione di successione online con procedura semplificata
A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico sulle successioni e donazioni, a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 i contribuenti devono autoliquidare l’imposta, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo servizio online che permette di calcolare in automatico l’imposta da versare.
La novità riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, per le quali l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente. Ora, infatti, è il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.
Inoltre, è disponibile per il contribuente un prospetto riepilogativo, che è possibile salvare o stampare, con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, ricordano le Entrate, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali delle Entrate.
La dichiarazione di successione può essere presentata:

  • attraverso i servizi telematici;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • presso un ufficio dell’Agenzia.

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La sospensione feriale dei termini per il 2025
Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.
Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.
L’art. 10, comma 1 del c.d. decreto “Adempimenti” (D.Lgs n. 1/2024) ha poi introdotto altri due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014).

Alcune attività restano però attive nonostante la sospensione. La circolare n. 9/E/2024 ha chiarito che in caso di urgenze, quali il rischio di prescrizione, notizie di reato, o situazioni legate a procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque intervenire anche nel mese di agosto. La normativa (art. 10, comma 2, del decreto “Adempimenti”) prevede che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto-31 agosto non incida sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori. Ne consegue che, qualora l’Ufficio, ravvisando ragioni di indifferibilità, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato nel periodo 1° agosto-31 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute inizierà comunque a decorrere dal 4 settembre (a prescindere dalla data di ricezione della stessa avvenuta in agosto).
L’invito, per evitare sorprese, è comunque quello di non perdere di vista le comunicazioni PEC nemmeno nel periodo estivo.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024
Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.
L’introduzione di modifiche agli ISA è un processo continuo, volto a rendere questi strumenti sempre più aderenti alla realtà economica e alle evoluzioni dei settori produttivi. Le innovazioni per il 2024 si concentrano su diversi aspetti, tra cui l’aggiornamento dei modelli di calcolo, l’introduzione di nuove variabili e la revisione di quelle esistenti, nonché l’adeguamento ai mutamenti del contesto economico generale.

Principali aree di aggiornamento
La circolare si concentra su alcune aree chiave di rinnovamento:

  • revisione degli indicatori di affidabilità: sono stati aggiornati o introdotti nuovi indicatori che riflettono in modo più preciso la capacità di generare ricavi o compensi e la coerenza tra i dati dichiarati e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’attività economica;
  • adattamento ai settori specifici: particolare attenzione è stata dedicata all’adeguamento degli ISA alle specificità di determinati settori economici, con l’obiettivo di renderli più rappresentativi e meno penalizzanti per le imprese che operano in contesti con dinamiche peculiari;
  • gestione delle anomalie e delle non conformità: vengono forniti chiarimenti sulle modalità di gestione delle anomalie riscontrate durante l’applicazione degli ISA e sulle procedure di regolarizzazione. Si ribadisce l’importanza della compliance spontanea e degli strumenti a disposizione del contribuente per sanare eventuali posizioni irregolari;
  • impatto delle modifiche normative: la circolare analizza come le recenti modifiche normative in ambito fiscale possano influenzare l’applicazione e l’esito degli ISA, fornendo indicazioni per una corretta interpretazione.

Obiettivi delle novità
Le modifiche introdotte per il periodo d’imposta 2024 sono finalizzate a:

  • migliorare la capacità diagnostica degli ISA: rendere gli indici più efficaci nell’individuazione di comportamenti fiscali non conformi e, al contempo, nella premialità dei contribuenti più affidabili;
  • ridurre il carico amministrativo: semplificare, laddove possibile, gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, pur mantenendo un elevato livello di controllo;
  • fasciare un rapporto collaborativo: promuovere un dialogo costruttivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, basato sulla trasparenza e sulla prevenzione degli illeciti.

Considerazioni per i contribuenti e gli intermediari
Per i contribuenti e, in particolar modo, per gli intermediari fiscali, è fondamentale un’attenta lettura e comprensione delle indicazioni contenute nella circolare. Ciò consentirà una corretta compilazione dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2024 e una gestione proattiva delle eventuali criticità. L’aggiornamento costante sulle evoluzioni degli ISA è un requisito essenziale per garantire la piena conformità fiscale e per sfruttare appieno i benefici derivanti da un elevato livello di affidabilità.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì
30 settembre
2025
 Comunicazione
dati liquidazioni periodiche
IVA – LIPE
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 Cordiali saluti,
Studio Mattonai
Bientina lì, 01/08/2025

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