MIMIT e Agenzia delle Entrate: il nuovo Decreto Direttoriale
ll Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMT) e l’Agenzia delle Entrate hanno implementato nuove modalità per lo scambio di comunicazioni e informazioni, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e il controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle agevolazioni fiscali destinate agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Pochi giorni fa, infatti, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 22 luglio 2025 che disciplina le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate.
Il contesto dei crediti d’imposta per l’innovazione
Il sistema dei crediti d’imposta a supporto dell’innovazione ha avuto diverse evoluzioni:
- Un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è stato introdotto dall’articolo 3 del decreto-legge 145/2013, applicabile agli investimenti effettuati tra il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 e quello in corso al 31 dicembre 2019.
- Successivamente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, la legge 160/2019 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Le attività che possono beneficiare di questi incentivi includono:
- Attività di ricerca e sviluppo: definite come ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, secondo i criteri della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e del Manuale di Frascati dell’OCSE.
- Attività di innovazione tecnologica: diverse dalla R&S, sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, in base ai principi del Manuale di Oslo dell’OCSE.
- Attività di design e ideazione estetica: riguardano la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, specificamente per imprese operanti nei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo e ceramica, con possibilità di estensione ad altri settori. È prevista una maggiorazione del credito d’imposta per l’innovazione tecnologica che mira alla transizione ecologica o all’innovazione digitale 4.0.
La nuova certificazione degli investimenti
Per aumentare la certezza operativa per le imprese, il decreto-legge n.73 del 2022 ha introdotto la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta. Questa certificazione può essere richiesta anche per:
- Le precedenti attività di ricerca e sviluppo (decreto-legge 145/2013).
- Le attività di innovazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, che danno diritto a una maggiorazione dell’aliquota del credito.
La certificazione è rilasciata da soggetti abilitati che devono seguire apposite linee guida elaborate e aggiornate dal Ministero. A tal fine, è stato istituito un Albo dei certificatori, tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Modalità di scambio dati e attività di controllo tra MIMIT e Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle sue ordinarie attività di accertamento, verifica le condizioni per l’applicazione del credito d’imposta basandosi sulla certificazione, sulla documentazione contabile e sulla relazione tecnica fornite dall’impresa. Qualora siano necessarie valutazioni tecniche sull’ammissibilità delle attività o sulla congruità delle spese, l’Agenzia può richiedere un parere al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Il Ministero, a sua volta, esercita la vigilanza e il controllo sui certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni e la loro rispondenza alle disposizioni agevolative e alle “Linee guida”. La certificazione, una volta decorsi i termini previsti, ha effetti vincolanti per l’amministrazione finanziaria per quanto riguarda la qualificazione delle attività, a meno che non sia stata rilasciata sulla base di una rappresentazione non corretta dei fatti. I poteri di controllo dell’Agenzia su altri aspetti non legati alla qualificazione delle attività rimangono inalterati.
Lo scambio di informazioni tra il Ministero e l’Agenzia avviene attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID). I dati scambiati si dividono in due categorie principali:
Informazioni relative ai progetti certificati
- Codice identificativo e nome del progetto
- Date di conferimento incarico all’impresa e di invio della certificazione
- Stato del progetto (concluso, in corso, da avviare)
- Anno di inizio e di fine del progetto
- Settore normativo di riferimento (es. ricerca e sviluppo art. 3 D.L. 145/2013; R&S, innovazione tecnologica, design D.L. 160/2019)
- Codice fiscale dell’impresa richiedente e del certificatore, e dei firmatari della certificazione
- Per ciascun anno di riferimento del credito d’imposta: importo del credito, anno, spese ammissibili del progetto e importi compensati
- Esito della procedura di certificazione a seguito dei controlli del Ministero
Informazioni relative all’Albo dei certificatori
- Codice fiscale del certificatore
- Numero di iscrizione all’Albo
- Stato di iscrizione (iscritto, sospeso, cancellato)
- Data di iscrizione e data di variazione dello stato
Le forniture di dati relative alle certificazioni sono trasmesse all’Agenzia automaticamente con cadenza quindicinale. Le informazioni relative ai certificatori vengono inviate automaticamente al verificarsi di un aggiornamento dell’Albo, possibilmente il giorno successivo alla variazione. L’Agenzia verifica la correttezza formale dei file ricevuti e può inviare segnalazioni al Ministero in caso di anomalie.
MIMIT e Agenzia delle Entrate: protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili dei soggetti certificatori, è svolto sia dal Ministero che dall’Agenzia, ciascuno in qualità di titolare autonomo del trattamento. Tutte le operazioni avvengono nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD – Regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le amministrazioni garantiscono l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati, inclusi l’impiego di canali cifrati, certificati di sicurezza e controllo degli accessi.
Questo nuovo sistema di interscambio e controllo rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e cooperazione tra le amministrazioni, garantendo al contempo un quadro di maggiore certezza per le imprese che investono in ricerca, sviluppo e innovazione.
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