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Decreto Fiscale 2025 convertito legge: 9 novità, testo PDF


Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto fiscale 2025 convertito in Legge.

Il testo interviene sul trattamento fiscale per lavoratori e imprese, rimodulando alcune scadenze con il Fisco.

In questo articolo vi spieghiamo cosa prevede la Legge appena varata, mettendo a vostra disposizione la norma scaricabile in PDF.

COSA PREVEDE IL DECRETO FISCALE 2025 CONVERTITO IN LEGGE

Il Decreto fiscale 2025, convertito in Legge in via definitiva dal Senato, introduce delle misure urgenti per lavoratori e imprese in materia economica.

Si tratta della conversione del Decreto Legge 17 Giugno 2025, n. 84 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.138 del 17-06-2025, che ripercorre i passaggi del maxi Decreto Fiscale approvato lo scorso Dicembre.

Scopriamo insieme, punto per punto, quali novità introduce la norma.

1) ESENZIONE IMU PER ALCUNI IMMOBILI

La norma stabilisce che gli immobili posseduti e utilizzati da Enti non commerciali per attività sportive svolte senza fini di lucro possono beneficiare dell’esenzione IMU. I Comuni devono individuare e pubblicare ogni anno i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nel proprio territorio, per verificare che le attività siano effettivamente non commerciali.

In attesa che i Comuni definiscano questi corrispettivi, l’esenzione si applica comunque alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale, a partire dall’anno di iscrizione. Non è previsto alcun rimborso per quanto già versato. La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni che riconoscono l’esenzione IMU per altri immobili, come indicato nella guida sui bonus IMU.

Specifichiamo anche che l’articolo 6, stabilisce una proroga straordinaria al 15 Settembre 2025 per l’approvazione del prospetto delle aliquote IMU, limitata all’anno in corso. In deroga alla normativa ordinaria, che prevedeva il termine del 28 Febbraio 2025, la disposizione consente ai Comuni di approvare il prospetto anche successivamente.

2) DICHIARAZIONI FISCALI, PROROGA TERMINI

La norma stabilisce che per l’anno 2025:

  • i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA potevano essere effettuati entro il 21 Luglio, anziché entro il consueto termine del 30 Giugno;

  • è consentito un ulteriore differimento di 30 giorni, fino al 20 Agosto 2025, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. La proroga si applica ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a quelli che adottano il regime forfettario o di vantaggio, e ai partecipanti a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, purché rispettino i requisiti previsti;

  • restano in vigore le regole sugli acconti, da versare in due rate, ma anche le modalità di calcolo basate sull’imposta dovuta per il periodo precedente;

  • per l’IVA, è confermata la possibilità di versamento entro il nuovo termine con applicazione degli interessi.

L’articolo 12, invece, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate entro l’8 Novembre 2024 sono considerate tempestive, in deroga al termine ordinario del 31 Ottobre. Questa proroga ha effetti anche sul concordato preventivo biennale, consentendo l’adesione fino al 12 Dicembre 2024 per chi presenta la dichiarazione entro il nuovo termine.

Non è previsto il rimborso per eventuali somme versate tramite ravvedimento operoso. La proroga rileva anche ai fini dell’accesso al ravvedimento speciale per i soggetti che applicano gli ISA e aderiscono al concordato preventivo biennale.

3) SEMPLIFICAZIONI SULLA ROTTAMAZIONE QUATER

L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater, ossia la definizione agevolata, il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.

Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo. Attenzione però, perché le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.

4) ESENZIONI PER LE IMPRESE SOCIALI DAL 2026

Dal 2026, ossia dal periodo d’imposta successivo al 31 Dicembre 2025, le imprese sociali potranno finalmente beneficiare delle importanti agevolazioni fiscali previste dall’articolo 18 del Codice delle imprese sociali. Ossia, il testo specifica che le esenzioni fiscali per le somme destinate alle riserve statutarie o all’incremento patrimoniale diventano operative senza necessità di autorizzazione da parte della Commissione europea. Cioè, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme accantonate per sostenere le attività previste dallo statuto, per rafforzare il patrimonio dell’impresa sociale o per finanziare l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro.

Restano ancora sospese, però, le agevolazioni previste per gli investitori nelle imprese sociali, come le detrazioni e le deduzioni fiscali indicate nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 18. Su queste misure sono ancora in corso valutazioni da parte della Commissione europea.

5) AGEVOLAZIONI ACCISE ESTESE AL BIODIESEL

Il Decreto convertito estende al biodiesel le agevolazioni fiscali previste per il gasolio, eliminando l’obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea. Il programma pluriennale di applicazione, della durata di sei anni, è conforme alle regole europee sugli aiuti di Stato. Inoltre, non richiede notifica se il biodiesel rispetta i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa UE. Un Decreto ministeriale definirà le modalità di applicazione delle agevolazioni. Per conoscere altri dettagli sulle norme legate alle accise, vi consigliamo di leggere questa guida.

6) IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CHI ADERISCE AL CONCORDATO PREVENTIVO

L’articolo 12-ter introduce un regime di ravvedimento speciale per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Questi contribuenti possono versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, secondo specifiche aliquote.

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, le aliquote sono ridotte del 30% in considerazione degli effetti della pandemia. Possono accedere al ravvedimento anche coloro che tra il 2019 e il 2023 hanno dichiarato cause di esclusione dagli ISA per motivi legati al COVID-19, a condizioni di attività non normale o alla compresenza di più attività non compatibili con un unico indice.

L’imposta non può essere inferiore a 1.000 euro. Sono previste regole specifiche per il versamento, le cause di decadenza dal beneficio, la proroga dei termini di accertamento e le modalità di comunicazione delle opzioni, che saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

7) NUOVE REGOLE PER TRASFERTE, REDDITI PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI

L’articolo 1, commi da 1 a 9, del Decreto convertito introduce modifiche significative alla disciplina fiscale riguardante le spese sostenute dai lavoratori dipendenti e autonomi, nonché la tassazione dei redditi da lavoro autonomo e dei redditi diversi. In particolare, il testo:

  • circoscrive l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta ai soli pagamenti effettuati nel territorio italiano, ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Le spese sostenute all’estero, quindi, non sono soggette allo stesso obbligo;

  • ridefinisce la classificazione di alcuni redditi. Cioè, gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’ambito di attività professionali vengono inclusi tra i redditi di capitale, mentre le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale rientrano tra i redditi diversi;

  • chiarisce che le operazioni straordinarie relative all’esercizio associato di attività professionali, così come la successiva cessione delle partecipazioni ricevute, non costituiscono fattispecie rilevanti ai fini dell’abuso del diritto. Cioè non si presume che siano fatte solo per ottenere vantaggi fiscali indebiti. In pratica, quando più professionisti si associano per esercitare insieme la loro attività (ad esempio creando uno studio associato o una società tra professionisti), le operazioni straordinarie che riguardano questa collaborazione — come fusioni, trasformazioni o scissioni — non vengono considerate come manovre elusive o sospette dal punto di vista fiscale. Allo stesso modo, se in seguito uno dei soci decide di vendere le partecipazioni ricevute in quella società o associazione, questa cessione non viene vista come un tentativo di aggirare le regole fiscali.

8) BONUS DIRIGENTI FINANZIARI, CAMBIA L’ADDIZIONALE IRPEF

Il testo stabilisce che a partire dal 2025 l’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili, come bonus e stock options, si applicherà esclusivamente ai dirigenti che operano in intermediari finanziari o in società di partecipazione finanziaria, come definiti dall’articolo 162-bis del TUIR. Vengono quindi escluse le holding industriali, che non rientrano nel settore finanziario.

La disposizione chiarisce anche che la base imponibile dell’addizionale è costituita dalla parte variabile della retribuzione che eccede la componente fissa, superando la precedente soglia che limitava l’imposta ai compensi superiori di tre volte rispetto alla parte fissa. Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nel 2023.

9) NUOVE REGOLE PER REDDITI DERIVANTI DA IMMOBILI

L’articolo 1, comma 1-bis, chiarisce come devono essere tassati i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su beni immobili. Ovvero:

  • se il soggetto che concede il diritto mantiene un altro diritto reale sul bene, come ad esempio la nuda proprietà, il compenso ricevuto è considerato reddito diverso. Dunque, viene tassato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR. In questo caso, il reddito è trattato come un guadagno periodico, simile a un affitto;

  • se, invece, il soggetto si spoglia completamente di ogni diritto reale sull’immobile, cioè non conserva più alcun legame giuridico con il bene, e se sono rispettati determinati requisiti temporali, il reddito percepito viene tassato come plusvalenza. In questo secondo caso, il guadagno è assimilato a quello derivante dalla vendita definitiva di un bene.

QUANDO ENTRA IN VIGORE

Il Decreto fiscale 2025 convertito in Legge entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, su cui vi aggiorneremo.

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TESTO DECRETO FISCALE 2025 CONVERTITO IN LEGGE

Mettiamo a vostra disposizione il testo ufficiale (Pdf 418 Kb) del Decreto convertito in legge titolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale“. Approvato dal Senato in via definitiva il 29 Luglio 2025, a breve  sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che si tratta della conversione del Decreto Legge 17 Giugno 2025, n. 84 (Pdf 67 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.138 del 17-06-2025. La norma riporta alcune linee guida già presenti nel maxi Decreto Fiscale 2025, approvato il 13 Dicembre 2024, disponibile in questa pagina.

ALTRE GUIDE E APPROFONDIMENTI UTILI 

In questo articolo vi spieghiamo anche in modo chiaro e dettagliato quali sono le novità introdotte dalla riforma fiscale del 2025. Per approfondire il tema Fisco, vi consigliamo di leggere la guida sul modello 730 2025. Mettiamo a vostra disposizione, anche la guida alla Legge di Bilancio 2025 e quella sulle detrazioni da lavoro dipendente.

Potrebbe interessarvi approfondire anche il piano del Governo sul taglio delle tasse per il ceto medio per ora al vaglio.

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