Il concordato preventivo biennale permette ai contribuenti di definire per due anni il reddito sul quale calcolare le imposte. Lo strumento però non esclude che nell’arco dei due anni possano emergere delle perdite fiscali. In un certo senso siamo davanti ad una vera e propria contraddizione, che stride con la logicità dell’istituto approvato dal legislatore, che ha previsto un reddito minimo tassabile pari a 2.000 euro (è quanto indicato nel Decreto Legislativo 13/2024).
Il fatto che una possibile perdita fiscale si possa verificare crea una sorta di paradosso, che deve essere analizzato nel dettaglio. Sulla carta appare difficile immaginare che nel corso dello stesso periodo d’imposta possa esserci un reddito tassabile e una perdita da portare a riporto.
Reddito concordato e perdita rilevante
Il diavolo, come si suol dire, sta sempre nei dettagli e questo accade anche quando si parla di concordato preventivo biennale.
Il legislatore ha affrontato la questione in quelle che sono state definite come variabili non concordabili. Il Dlgs 13/2024 – nello specifico all’articolo 12, comma 1 – ha espressamente stabilito che il contribuente che abbia accettato la proposta è obbligato a dichiarare gli importi concordati.
Proseguendo poi nella lettura del decreto, agli articoli 15 e 16 viene espressamente indicato che dal reddito concordato devono essere escluse alcune componenti di natura straordinaria, che possono contribuire a modificare positivamente o negativamente il reddito che dovrebbe essere assoggettato a tassazione.
Quando si registrano delle importanti rettifiche in diminuzione, il risultato d’esercizio potrebbe assumere un valore negativo, anche se il contribuente in precedenza aveva sottoscritto il concordato preventivo biennale.
Perdita fiscale | |
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📌 Definizione | È il risultato negativo del reddito d’impresa o di lavoro autonomo quando i costi superano i ricavi ai fini fiscali |
🧾 Dove si indica | Nel Modello Redditi |
🔁 Riporto delle perdite | Imprese ordinarie: perdita riportabile nei 5 anni successivi Start-up innovative e imprese in continuità: riporto illimitato Le perdite possono essere compensate solo fino all’80% del reddito imponibile di ciascun anno |
📉 Perdita in regime forfettario | Non si genera una vera e propria perdita fiscale perché il reddito imponibile è determinato forfettariamente. |
⚠️ Attenzione | Le perdite da lavoro autonomo non possono essere compensate con altri redditi Le perdite pregresse vanno evidenziate nel quadro RS (per tenere traccia negli anni) |
Le variabili escluse dal concordato preventivo biennale
Il legislatore ha escluso alcune variabili dal concordato preventivo biennale, che, per il reddito d’impresa, risultano essere:
- le plusvalenze che sono state realizzate ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del Tuir, a cui si aggiungono le sopravvenienze attive previste dall’articolo 88 del Tuir;
- eventuali minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite di crediti ai sensi dell’articolo 101 del Tuir;
- utili o perdite determinate da delle partecipazioni in società di persone o di capitali;
- utili che sono stati distribuiti da delle società e da degli enti.
Discorso simile vale anche per il reddito di lavoro autonomo, per il quale sono previste le seguenti variabili:
- eventuali plusvalenze e minusvalenze ai sensi dell’articolo 54 del Tuir;
- i corrispettivi che sono stati percepiti dopo che la clientela è da ceduta o sono stati venduti degli elementi immateriali;
- redditi maturati grazie alle partecipazioni in società di persone.
A partire dal concordato preventivo biennale 2025/2026 la maxi-deduzione del costo relativo al personale assunto a tempo indeterminato (che abbia portato a un incremento occupazionale) fa parte a tutti gli effetti delle variabili non concordabili (a prevederlo è l’articolo 13 del Dlgs n. 81 del 12 giugno 2025).
La formazione della perdita
Il concordato preventivo biennale, anche alla luce delle più recenti rettifiche, prevede un reddito minimo sul quale è necessario versare le imposte: 2.000 euro.
Questa situazione potrebbe portare a concretizzarsi un vero e proprio paradosso. Il contribuente deve versare le tasse sull’imponibile, benché abbia registrato una perdita fiscale.
Nel tentativo di portare un po’ di luce a questa particolare casistica, lo scorso 17 settembre 2024 è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E.
Al suo interno (lo si può trovare al paragrafo 3.2 – Reddito d’impresa oggetto di concordato), l’AdE ha espressamente spiegato che la normativa permette di riportare a nuovo le perdite fiscali che sono emerse a seguito delle rettifiche del reddito che è stato concordato.
Il documento specifica che:
Per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l’appunto a 2.000 euro), sia una perdita da riportare in avanti.
Il contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale, a questo punto, ha la possibilità di generare una perdita fiscale che può riportare nel corso dei periodi d’imposta successivi. Ma deve comunque versare le imposte sul reddito minimo di 2.000 euro.
L’impatto sulla flat tax
Altro elemento che deve essere considerato nella giusta attenzione è la facoltà di assoggettare alla flat tax la quota di reddito che eccede quello che è stato preso a riferimento nel precedente periodo d’imposta.
Su questo punto alcune indicazioni arrivano sempre dalla circolare 18/E/2024, che al paragrafo 6.18 ha espressamente chiarito che l’opzione per la flat tax risulta essere completamente indipendente dalle perdite. Non importa se sono dello stesso periodo o pregresse.
Da un punto strettamente fiscale si deve seguire il seguente flusso logico.
Flat tax
Nel caso in cui si sia optato per la flat tax, il contribuente deve provvedere a calcolare l’imposta sostitutiva sulla differenza che scaturisce dalla differenza tra reddito concordato e quello maturato nel corso dell’anno precedente. La parte restante del reddito dovrà essere rettificato tenendo conto delle variabili non concordabili.
Se, invece, il risultato dovesse essere negativo, si viene a generare una perdita che potrà essere riportata: l’imposta sostitutiva deve essere versata lo stesso.
Nel caso in cui si dovesse venire a configurare questo scenario non deve essere applicata la tassazione minima di 2.000 euro, perché l’imponibile sul quale si dovrà andare a calcolare l’Ires è stato azzerato dalla perdita
Senza flat tax
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per non esercitare la flat tax, l’intero reddito concordato deve essere rettificato sulla base delle variabili che non sono concordabili.
Qualora dovesse emergere una perdita, dovrà essere tassato l’importo minimo di 2.000 euro. A questo punto la perdita riportabile a nuovo deve essere incrementata.
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