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Polizze catastrofali, quali sono gli incentivi che perdono aziende e professionisti che non le fanno


L’introduzione dell’obbligatorietà della copertura contro i rischi catastrofali rappresenta una svolta normativa per il tessuto produttivo italiano. Aziende e professionisti hanno ormai l’obbligo tutelare il patrimonio d’impresa dagli effetti potenzialmente distruttivi di eventi come terremoti, alluvioni, frane e altre calamità naturali.

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Rientrano nella categoria delle polizze catastrofali i contratti assicurativi che coprono i danni materiali e diretti subiti dai beni d’impresa esposti a eventi naturali di rilevante intensità. La copertura si estende generalmente a:

  • terremoti
  • alluvioni, esondazioni e inondazioni
  • frane e smottamenti
  • Dilazioni debiti fiscali

    Assistenza fiscale

     

  • eventi connessi a fenomeni atmosferici estremi, come grandinate intensive

La stipula della polizza rappresenta una protezione per immobili, macchinari, attrezzature, impianti e terreni iscritti nell’attivo patrimoniale dell’azienda.

La finalità della normativa è duplice: da un lato, ridurre l’esposizione finanziaria pubblica a seguito di disastri; dall’altro, promuovere la resilienza delle imprese, aumentando la loro capacità di ripresa dopo eventi calamitosi. In assenza di assicurazione, i costi di ripristino e continuità aziendale ricadono esclusivamente sul soggetto imprenditoriale, senza possibilità di ricorrere a misure di emergenza pubbliche dedicate.

I massimali e le condizioni di copertura variano in funzione delle dimensioni d’impresa e del valore dei beni assicurati. 

Sono escluse dalla copertura: le conseguenze di conflitti armati, atti di terrorismo, contaminazione radioattiva, nonché i danni subiti da immobili irregolari privi dei necessari titoli abilitativi. Inoltre, le polizze sono deducibili dal reddito d’impresa secondo la disciplina fiscale vigente, costituendo così una leva di pianificazione gestionale oltre che una misura di protezione patrimoniale.

Chi è obbligato a stipulare la polizza catastrofale e le esenzioni previste

L’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali riguarda tutte le aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia, a prescindere dal settore produttivo, purché dispongano di beni materiali iscritti a bilancio tra le immobilizzazioni, e si tratta, nello specifico di:

  • Grandi imprese: dovevano conformarsi entro il 31 marzo 2025;
  • Medie imprese: obbligo dal 1° ottobre 2025;
  • Carta di credito con fido

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  • Micro e piccole imprese: scadenza fissata al 1° gennaio 2026.

Sono tuttavia previste specifiche esenzioni per:

  • Imprese agricole rientranti nel Fondo mutualistico nazionale per eventi meteoclimatici;
  • Aziende con immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie;
  • Settori come pesca e acquacoltura, con termine prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Le regole di funzionamento delle polizze catastrofali: caratteristiche tecniche, massimali e ambito di applicazione

Le coperture devono essere stipulate per tutelare i beni materiali iscritti all’attivo patrimoniale, tra cui edifici, terreni, impianti, attrezzature e macchinari. I contratti prevedono:

  •  Il rimborso dei danni diretti e materiali derivanti da eventi individuati tra quelli di natura catastrofale.
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  • Massimali differenziati in base alla fascia di valore dei beni assicurati:

    • Fino a 1 milione di euro: limite di indennizzo pari al valore assicurato
    • Da 1 a 30 milioni di euro: indennizzo minimo del 70% della somma assicurata
    • Oltre i 30 milioni di euro: condizioni negoziate tra assicurato e assicuratore

  • Scoperto a carico dell’assicurato fino al 15% del danno (fino a 30 milioni di euro di valore assicurato); oltre tale soglia, la percentuale viene determinata in sede contrattuale.
  • Per i terreni: copertura prestata a primo rischio assoluto proporzionale alla superficie.
  • È prevista la possibilità di stipule collettive, anche tramite convenzioni di categoria, con tariffe proporzionate al livello di rischio, incluse differenziazioni per aree territoriali e classi di rischio.

Cosa rischia chi non stipula la polizza: quadro normativo, effetti e perdita di incentivi

La normativa in vigore non prevede sanzioni amministrative dirette per le imprese che non rispettano l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Ma c’è il rischio di perdita di una serie di incentivi.

Il mancato adempimento comporta, infatti, la preclusione all’accesso a sovvenzioni, agevolazioni e altri sostegni finanziari pubblici, anche di carattere generale. Ciò si riflette in maniera trasversale su diversi ambiti, con impatto diretto sulla competitività d’impresa, sulla liquidità e sulla capacità di sviluppo.

Con il decreto firmato il 18 giugno dal Ministro Urso e pubblicato sul sito del MIMIT il 25 luglio, è stato pubblicato l’elenco degli incentivi subordinati alla stipula delle assicurazioni contro le catastrofi naturali.

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 La lista comprende:

  • Contratti di sviluppo (art. 43, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008)
  • Interventi di riqualificazione per aree di crisi industriale (Legge 181/89)
  • Nuova Marcora (promozione cooperative PMI)
  • Smart & Start (sostegno start-up innovative)
  • Progetti di ricerca e sviluppo per economia circolare
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  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
  • Mini contratti di sviluppo (decreto MIMIT 12 agosto 2024)
  • Agevolazioni per economia sociale
  • Sostegni all’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI
  • Finanziamenti e supporto a start-up e venture capital per la transizione ecologica.

Altre conseguenze indirette: accesso al credito, partecipazione a bandi e gare pubbliche

Oltre alla perdita di agevolazioni finanziarie pubbliche, la mancanza di polizza catastrofale può condizionare ulteriori ambiti strategici, come:

  • Accesso al credito: istituti bancari e intermediari possono considerare il mancato adempimento assicurativo come elemento negativo nella valutazione di merito creditizio, con ricadute su condizioni e possibilità di finanziamento, in particolare per aziende localizzate in aree a elevata rischiosità per eventi naturali.
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  • Bandi e gare pubbliche: la partecipazione a procedure d’appalto può essere preclusa o subordinata alla comprovata regolarità assicurativa, in funzione delle previsioni dei singoli bandi o degli ordinamenti di settore.

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