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Decreto Omnibus: al via l’esonero per le lavoratrici madri con 2 o più figli


Con il Decreto Omnibus (D.L. n. 95/2025), pubblicato il 30 giugno 2025 in Gazzetta Ufficiale n. 149, il Governo introduce un bonus mensile di 40 euro a favore delle lavoratrici madri con almeno 2 figli, in attesa dell’avvio della decontribuzione prevista per il 2026. Il beneficio, esente da imposizione fiscale e contributiva, spetta alle madri lavoratrici dipendenti o autonome con reddito annuo fino a 40.000 euro e figli minori di 10 anni (in caso di 2 figli) o minori di 18 anni (in caso di 3 o più figli). L’importo sarà erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025. La misura punta a sostenere il reddito femminile e favorire l’occupazione delle madri, rappresentando un passo verso l’intervento di riduzione del cuneo fiscale.

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Introduzione

Il D.L. n. 95/2025 ha disciplinato l’esonero previsto per le madri di 2 o più figli, noto come “bonus mamme”, la cui regolamentazione era attesa dalla Legge di bilancio 2025.

L’art. 6, comma 1, modifica l’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, stabilendo che la regolamentazione prevista per il 2025 sia attuabile solo per il 2026.

Il comma 2 dello stesso articolo introduce, per l’anno 2025, una formula nuova di agevolazione per le madri. Non si tratta di un vero e proprio esonero contributivo, bensì dell’erogazione, direttamente dall’INPS, di un importo fisso per ciascun mese di attività lavorativa svolta nel corso dell’anno 2025. Tale somma sarà corrisposta nel mese di dicembre ed è esente da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva.

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È opportuno precisare che, per il 2025, gli esoneri a favore delle madri lavoratrici si articolano in 3 misure:

  1. un esonero per le madri di 3 o più figli, lavoratrici subordinate a tempo indeterminato, che rimane in vigore, secondo quanto già previsto per il 2024, e sarà applicabile fino alla fine del 2026;
  2. una nuova agevolazione, valida esclusivamente per il 2025, per madri di 2 figli, che possono avere posizioni attive anche in gestioni differenti rispetto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  3. un’ulteriore agevolazione, anch’essa valida solo per il 2025, per lavoratrici, madri di 3 o più figli, che possono avere posizioni attive anche in gestioni differenti rispetto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, escluse però le lavoratrici subordinate a tempo indeterminato.

 

Cuneo fiscale

Per comprendere la ratio degli esoneri introdotti, è utile premettere cosa si intende per cuneo fiscale. Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra il costo totale del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore. Su tale divario incidono i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e le imposte sul reddito del lavoratore (IRPEF, addizionali regionali e comunali).

In Italia, il cuneo fiscale continua a rappresentare un problema per l’occupazione, poiché riduce il salario netto dei dipendenti e, al contempo, incrementa il carico contributivo e fiscale per le imprese.

Per mitigare tale criticità, il Governo introduce di volta in volta alcune misure di alleggerimento, tra cui l’esonero contributivo rivolto alle madri lavoratrici. Questo intervento, finalizzato a favorire l’inserimento e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, prevede la riduzione o l’azzeramento dei contributi previdenziali dovuti dalle lavoratrici con figli minori. Ciò si traduce in un aumento diretto della retribuzione netta percepita. Pur trattandosi di una misura limitata nel tempo e destinata a una platea specifica, rappresenta un passo concreto di rendere più sostenibile il costo del lavoro e promuovere politiche attive a sostegno dell’occupazione femminile.

 

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L’art. 1, commi 180-182, Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto un nuovo esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri per gli anni 2024, 2025 e 2026. L’INPS ha fornito le istruzioni applicative attraverso la circolare n. 27/2024, e il messaggio n. 1702/2024.

L’esonero è destinato a:

− lavoratrici madri di 3 o più figli;

− titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia settore pubblico che privato, compreso il settore agricolo, anche con rapporti di lavoro intermittente (come precisato dall’interpello n. 2/2025 del Ministero del Lavoro) e rapporti di apprendistato, considerandosi quest’ultimi rapporti a tempo indeterminato, con esclusione del lavoro domestico;

− madri il cui terzo figlio non abbia ancora compiuto 18 anni;

indipendentemente dal reddito mensile o annuo percepito.

L’incentivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali per IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico delle lavoratrici, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, pari quindi a massimo 250 euro mensili, anche in caso di lavoro part-time.

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La norma prevede, inoltre, che, in presenza di più rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice possa usufruire dell’esonero per ciascun rapporto.

L’esonero decorre:

− dal 1° gennaio 2024, se la lavoratrice è già madre di 3 figli;

− dalla data di nascita del terzo figlio, se successiva.

Per avvalersi dell’esonero, le lavoratrici interessate devono effettuare formale comunicazione al datore di lavoro, con l’indicazione del numero dei figli e dei relativi codici fiscali.

È importante sottolineare che questo esonero non costituisce aiuto di Stato, in quanto si configura come agevolazione diretta a persone fisiche, senza effetti distorsivi sulla concorrenza.

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Inoltre, non incide sul calcolo delle prestazioni pensionistiche, poiché l’aliquota utile al computo delle pensioni rimane invariata.

Il punto 6 della circolare INPS n. 27/2024 delinea il coordinamento di questo esonero con altre agevolazioni previste. In particolare, l’esonero:

− è cumulabile con le agevolazioni relative alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;

− non è cumulabile con altre riduzioni sulla contribuzione a carico del lavoratore. In questi casi, le agevolazioni sono alternative tra loro.

Ad esempio, l’esonero per le madri di 3 o più figli risultava alternativo rispetto all’esonero contributivo del 6% previsto nel 2024 per i lavoratori (di entrambi i sessi) con retribuzione mensile inferiore a 2.692 euro.

L’esonero previsto per le madri di 3 o più figli, trattato in questo paragrafo, è pienamente applicabile anche per il 2025, fin da inizio anno, senza necessità di alcun provvedimento o chiarimento in merito.

La stessa norma che regola l’esonero per le madri di 3 o più figli prevedeva anche un analogo incentivo, valido solo per il 2024, destinato alle madri di 2 figli con contratto a tempo indeterminato, fruibile fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

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Previsione Legge di bilancio 2025: misura mai attuata

L’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, aveva previsto un esonero contributivo con specifiche previsioni per gli anni 2025 e 2026, destinato alle madri con almeno 2 figli. Tale previsione ampliava la platea delle beneficiarie, includendo anche lavoratrici diverse da quelle a tempo indeterminato.

Il comma 219, disponeva: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Tuttavia, ad oggi, il Decreto attuativo non è stato emanato.

Il D.L. n. 95/2025 ha modificato quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025, stabilendo che la regolamentazione originariamente prevista per l’anno 2025 sarà applicabile esclusivamente a partire dal 2026.

 

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Condizioni per usufruire dell’esonero madri con 2 figli prevista per il 2025

L’art. 6, comma 2, D.L. n. 95/2025, ha introdotto un nuovo esonero, che di fatto sostituisce la misura prevista, ma non attuata, dalla Legge di bilancio 2025.

L’esonero, che in realtà sarebbe da definire come un bonus, è riconosciuto alle madri di 2 figli fino al compimento del decimo anno del secondo figlio, e si applica alle seguenti lavoratrici:

− dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (sia a tempo determinato che indeterminato);

− autonome iscritte alle Gestioni obbligatorie INPS (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette);

− autonome iscritte alle Casse di previdenza professionale di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996;

− iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.

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Per poter beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il reddito da lavoro complessivo annuo non superi i 40.000 euro.

 

Condizioni per usufruire dell’esonero madri con più di 2 figli prevista per il 2025

Sempre l’art. 6, comma 2, D.L. n. 95/2025, nella parte successiva, introduce una seconda misura agevolativa a favore delle madri con più di 2 figli, che sostituisce la precedente previsione contenuta nella Legge di bilancio 2025.In questo caso, il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici con più di 2 figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del terzo figlio, appartenenti alle seguenti categorie:

− dipendenti a tempo determinato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;

− autonome iscritte alle Gestioni obbligatorie INPS (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette);

− autonome iscritte alle Casse di previdenza professionale di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996;

− iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.

È sempre necessario che il reddito di lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua.

Questa previsione introduce, quindi, un’agevolazione per chi non ha un lavoro tempo indeterminato, non variando la possibilità, invece, per quest’ultime di utilizzare l’esonero del 100% dei contributi previsto dalla Legge di bilancio 2024.

 

Esonero previsto dal D.L. n. 95/2025

L’art. 6, D.L. n. 95/2025, riconosce, alle madri che soddisfano i requisiti riportati nei 2 paragrafi precedenti, il diritto a un importo pari a 40 euro mensili, che verranno riconosciuti per ogni mese o frazione di mese di vigenza dell’attività lavorativa nel corso del 2025.

L’importo verrà erogato direttamente dall’INPS, anche per le lavoratrici dipendenti (il datore di lavoro non svolgerà più il ruolo di sostituto d’imposta). Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda all’Istituto. In assenza di tale richiesta, l’importo non verrà erogato.

L’importo riconosciuto, calcolato in base ai mesi di attività lavorativa, che potrà essere al massimo pari a 480 euro per l’intero anno, verrà corrisposto interamente a dicembre, anche relativamente alle mensilità da gennaio a novembre.

È importante sottolineare che non si tratta di un esonero contributivo, bensì di un contributo economico diretto, esente da imposizione fiscale e previdenziale.

L’integrazione al reddito verrà comunque riconosciuta con riferimento a una sola Gestione, anche nel caso di iscrizione contestuali a diverse Gestioni pensionistiche, come chiarito nella relazione illustrativa e tecnica allegate al Disegno di Legge.

Importante precisazione riportata nella norma è: «Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

L’esclusione esplicita dell’agevolazione ricevuta dal reddito ai fini dell’ISEE è rilevante, considerando che sempre più agevolazioni o contributi sono soggetti alla verifica dell’importo dell’ISEE, in primis l’assegno unico e universale per i figli a carico.

 

Risorse stanziate per l’esonero madri 2025

L’attuazione dell’agevolazione prevista per le madri lavoratrici comporta la necessità di specifici stanziamenti di risorse da parte dello Stato, sia per l’anno 2025, sia per la misura che troverà applicazione nel 2026.

A tal fine, l’art. 6, comma 3, D.L. n. 95/2025, dispone quanto segue:

− l’utilizzo dei 300 milioni di euro già stanziati dalla Legge di bilancio 2025, per l’originario esonero contributivo non attuato;

− la destinazione di 13 milioni di euro per l’anno 2026, mediante riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’art. 1, comma 321, Legge n. 197/2022;

− l’assegnazione di ulteriori 180 milioni di euro per il 2025, secondo quanto previsto dall’art. 20, D.L. n. 95/2025.

Schema esonero previsto per il 2025

Beneficiari

Termine di fruizione Attività lavorativa Riferimento normativo Agevolazione prevista

Reddito massimo

Madri con 3 o più figli Fino al compimento di 18 anni del figlio più piccolo Con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non domestico) Art. 1, comma 180, Legge di bilancio 2024 Esonero contributivo totale della quota a carico della lavoratrice per un importo massimo pari a 250 euro al mese Nessun limite di reddito
Fino al compimento di 18 anni del figlio più piccolo – Subordinate con contratto non a tempo indeterminato;

– lavoratrici autonome INPS;

– lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS;

– lavoratrici assicurate presso Casse previdenziali private

Art. 6, D.L. n. 95/2025 Bonus 40 euro al mese esente da imposizione fiscale e contributiva Reddito massimo pari a 40.000 euro su base annua
Madri con 2 figli Fino al compimento di 10 anni del figlio più piccolo – subordinate con contratto sia a tempo indeterminato che determinato;

– lavoratrici autonome INPS;

– lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS;

– lavoratrici assicurate presso Casse previdenziali private

Art. 6, D.L. n. 95/2025 Bonus 40 euro al mese esente da imposizione fiscale e contributiva Reddito massimo pari a 40.000 euro su base annua

 

Differenze tra esoneri

Le novità previste per il 2025 dal nuovo D.L. n. 95/2025 si differenziano non di poco rispetto ai precedenti esoneri.

In primis, il Legislatore prevede un ampliamento delle possibili beneficiarie, includendo anche le lavoratrici con rapporto di lavoro non a termine e le lavoratrici non dipendenti.

Una differenza sostanziale è anche nell’importo che viene riconosciuto. Il nuovo esonero prevede per il 2025 un importo fisso per qualsiasi lavoratrice a prescindere dal reddito (logicamente rispettando il reddito massimo di 40.000 euro), pari a 40 euro, esente da qualsiasi imposizione fiscale e contributiva, a differenza, ad esempio, dell’agevolazione per le madri con 3 o più figli a tempo indeterminato, che beneficeranno di un esonero che può arrivare a essere pari a 250 euro al mese, ma soggetto poi a tassazione IRPEF, addizionali regionali e comunali.

Una delle differenze più rilevanti è la modalità di erogazione: il nuovo importo viene erogato direttamente dall’INPS a domanda; l’esonero precedente, invece, era erogato dal datore di lavoro, quindi fungeva proprio da integrazione dello stipendio mensile.

Queste differenze mostrano come il Legislatore abbia trasformato un meccanismo in prevalenza interno all’azienda in un intervento economico diretto e più inclusivo, estendendo l’aiuto anche a categorie come le lavoratrici autonome e a termine.

ESEMPIO

Una lavoratrice subordinata con contratto a tempo indeterminato per l’intero anno 2025, con una retribuzione lorda annua pari a 20.500 euro, ha diritto al seguente esonero e beneficio netto:

− se madre di 3 figli: esonero di 1.883,95 euro, che porta un beneficio netto pari a circa 1.340 euro;

− se madre di 2 figli: importo netto pari a 480 euro.

Si può, quindi, evincere come il bonus previsto per il 2025 abbia un beneficio effettivamente ridotto. Tra le scelte di un esonero contenuto sicuramente c’è la volontà di ampliare la platea delle beneficiarie, dovendo comunque rimanere dentro a limiti di spesa che siano sostenibili con le attuali finanze dello Stato.

 

Cos’è previsto per il 2026 e 2027

Per l’anno 2026 continuerà ad applicarsi la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2024, in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto a tempo indeterminato. Tali lavoratrici potranno continuare ad avere l’esonero contributivo del 100% dei contributi IVS, se già ne fruiscono, o potranno iniziare ad averne diritto dal mese di nascita dell’eventuale terzo figlio che nascerà nel 2026, con le stesse modalità e rispettando le stesse condizioni già previste per il 2024 e 2025.

Parallelamente, la Legge di bilancio 2025, all’art. 1, comma 219, introduce per il 2026, per le lavoratrici madri dipendenti e autonome, il riconoscimento di un esonero parziale dei contributi versati per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico della lavoratrice. Si prevede che l’esonero sarà usufruibile da chi ha il figlio più piccolo con età non superiore a 10 anni.

Lo stesso comma 219 prevede per l’anno 2027, invece, l’esonero solo per chi sarà madre di almeno 3 figli, e spetterà fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Come previsto per le madri di 3 o più figli con contratto a tempo indeterminato, l’esonero della contribuzione non prevede comunque una riduzione dell’aliquota di computo della prestazione pensionistica.

Sono esclusi, dalla già menzionata previsione normativa, i rapporti di lavoro domestico, le lavoratrici autonome che abbiano optato per il regime fiscale forfetario, nonché, per l’anno 2026, le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con più di 3 figli che abbiano optato per l’esonero integrale previsto dall’art. 1, commi 180-182, Legge n. 213/2023.

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2025, comunque, richiederà un Decreto del Ministero del Lavoro, che dovrà definire la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

È già definito, in ogni caso, che l’esonero sarà previsto solo per chi avrà una retribuzione/reddito imponibile previdenziale non superiore a 40.000 euro su base annua e, per le lavoratrici autonome iscritte alle relative Gestioni INPS, nella determinazione dell’esonero si farà riferimento all’importo di reddito costituente la base minima imponibile ai fini della contribuzione pensionistica.

 

Conclusione

La nuova previsione di agevolazioni per le madri è definita da un Decreto legge, che, per definizione, dev’essere convertito entro 60 giorni in Legge per essere effettivamente efficace. Si rammenta che, in fase di conversione, alcune previsioni potrebbero subire delle variazioni.

Perché sia effettivamente applicabile, oltre alla conversione, sarà necessario attendere anche delle delucidazioni dall’INPS tramite un’apposita circolare, che dovrà sicuramente definire:

− le modalità di presentazione della domanda all’Istituto;

− le modalità di percezione dell’importo, considerando che si prevede l’erogazione anche per lavoratrici iscritte a Casse previdenziali per le lavoratrici autonome diverse dall’INPS.

Sarà necessario anche che venga definito quale sia il periodo di riferimento per la verifica del limite di 40.000 euro su base annua.

Resta centrale il ruolo dei datori di lavoro e degli intermediari, sia nella corretta applicazione delle agevolazioni, sia nella comunicazione delle condizioni di accesso alle lavoratrici. La necessità di chiarimenti operativi da parte dell’INPS e l’attesa del Decreto attuativo per il nuovo esonero parziale strutturale richiedono massima attenzione.

In definitiva, le agevolazioni in essere costituiscono un’opportunità rilevante per le lavoratrici madri, ma richiedono un’attenta analisi di requisiti, limiti e tempistiche, al fine di garantire una corretta applicazione e massimizzare i benefici per le destinatarie.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.



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