L’ Ambito sociale territoriale 8 e l’ Unione dei Comuni ‘Le Terre della Marca Senone’, prevedono l’erogazione di un assegno di cura per anziani non autosufficienti per l’ annualità 2025 (l.r. 32/2014, dgr n.1496/2023, dgr 848/2024).
I destinatari sono gli anziani non autosufficienti residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – ATS n.8 – (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, le cui famiglie attivino interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.
Obiettivo è favorire la permanenza degli anziani nel loro ambiente di vita nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare denominato “Piano Assistenziale Individualizzato” (PAI) predisposto dal Servizio Sociale di residenza o domicilio, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità.
Gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura sono tenuti all’iscrizione all’Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza.
REQUISITI DELLA PERSONA ASSISTITA
La persona anziana assistita, nel periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 deve obbligatoriamente:
- aver compiuto i 65 anni alla data del 01.01.2025;
- essere residente e domiciliata in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 8 (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli). Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali. In caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche.
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento). Vige, in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
- usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone – Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 8, unitamente all’Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l’assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Può presentare domanda:
- l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- il familiare anche non convivente, che firmerà il patto assistenziale;
- il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore) in caso di incapacità temporanea o permanente.
IMPORTO E GESTIONE DEL CONTRIBUTO
L’entità dell’assegno di cura è pari a € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti, sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, con cadenza semestrale, previa verifica da parte dell’Unione, del mantenimento dei requisiti e delle condizioni assistenziali.
In presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, in possesso dei requisiti, viene concesso un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza l’età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell’Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.
L’erogazione dell’assegno potrà avvenire esclusivamente tramite accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale (non sono validi i libretti postali).
L’erogazione dell’Assegno di Cura, di cui al presente avviso, è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.
INCOMPATIBILITÀ
L’intervento è alternativo, ovvero non può essere cumulato nel medesimo periodo temporale di riferimento (01.01.2025 – 31.12.2025), agli interventi programmati dalla Regione:
- “Servizio di assistenza domiciliare – SAD”;
- “Contributi per la disabilità gravissima”,
- “Vita Indipendente”,
- “Vita Indipendente” di cui alla L.R. 21/2018, Home Care Premium gestito dall’INPS;
- “Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”.
Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l’accesso alla graduatoria dei destinatari dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all’approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa cessazione degli interventi sopra indicati.
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE
L’assegno di cura decade nei seguenti casi:
- inserimento permanente in struttura residenziale;
- venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento;
- venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario del contributo nell’ambito del PAI;
- accettazione da parte dell’utente del SAD o del Progetto HCP – Home Care Premium;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.
L’assegno di cura viene sospeso:
in caso di ricovero temporaneo del beneficiario in ospedale o c/o Residenza Sanitaria Assistita per un periodo superiore a 30 gg., qualora il supporto assistenziale di cui al PAI venga meno durante il periodo di ricovero (come meglio indicato nella modulistica per l’accesso).
CONTROLLI
L’’Unione’ effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
PRESENTAZIONE DOMANDE E TEMPISTICHE
È possibile presentare domanda entro e non oltre il 22 agosto 2025 .
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