In molte attività produttive – dall’edilizia alla logistica, dalla manutenzione industriale all’agricoltura – è frequente acquistare, noleggiare o cedere in uso attrezzature da lavoro. Si tratta di una prassi consolidata, utile per ottimizzare tempi, risorse e investimenti. Ma proprio per questo è fondamentale conoscere bene le responsabilità connesse a questi passaggi, che possono riguardare non solo chi utilizza l’attrezzatura, ma anche chi la mette a disposizione.
Secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro, infatti, vendere o noleggiare una macchina non conforme o priva dei requisiti minimi può comportare conseguenze legali e sanzioni anche gravi. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato in più casi che fornitori, noleggiatori e datori di lavoro rispondono in solido in caso di infortunio, se l’attrezzatura non è idonea o se mancano documenti fondamentali come la dichiarazione di conformità o l’attestazione della formazione degli operatori.
Per questo motivo, è importante che ogni impresa – sia in qualità di fornitore, sia come utilizzatore – abbia ben chiari i propri obblighi e adotti le giuste cautele a tutela della sicurezza e per evitare responsabilità.
Cosa stabilisce il D.Lgs. 81/08 per chi fornisce attrezzature
Articolo 23: vietato immettere sul mercato attrezzature non sicure
L’articolo 23 del Testo Unico vieta espressamente la vendita, il noleggio o la concessione in uso di attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza. Questo significa che non solo il produttore, ma anche chi rivende o mette a disposizione un’attrezzatura usata, è responsabile del rispetto delle normative vigenti, inclusa la marcatura CE e la presenza della documentazione tecnica obbligatoria.
Nel caso di leasing finanziario, il comma 2 dell’art. 23 precisa che la consegna deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità fornita dal costruttore.
Articolo 72: obblighi specifici per i fornitori
L’articolo 72 estende le responsabilità anche alle fasi successive alla produzione:
– Chi fornisce un’attrezzatura deve attestare, al momento della consegna, che questa è conforme alle norme di sicurezza.
– In caso di noleggio o concessione in uso senza operatore, è necessario verificare che l’attrezzatura sia idonea, mantenuta in buono stato e correttamente funzionante.
– Inoltre, il fornitore deve conservare una dichiarazione del datore di lavoro utilizzatore, in cui si attesta che i lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura hanno ricevuto la formazione adeguata.
Questi obblighi non sono solo formali: il mancato rispetto può configurare una responsabilità penale in caso di incidente.
Le responsabilità sono condivise: cosa dice la giurisprudenza
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha ribadito con forza che la sicurezza non si esaurisce nel momento della vendita o del noleggio. Anche in assenza di dolo, fornire un’attrezzatura non conforme o trascurare la verifica delle condizioni può comportare conseguenze pesanti per il fornitore.
Il venditore è sempre responsabile della conformità (Cass. n. 8555/2022)
Con questa sentenza, la Cassazione ha chiarito che i soggetti che vendono, noleggiano o concedono in uso attrezzature sono a tutti gli effetti fornitori. E come tali devono assicurarsi che ogni mezzo immesso sul mercato sia conforme ai requisiti di legge.
La responsabilità non è esclusa dal fatto che l’attrezzatura sia usata o in buono stato apparente: la conformità deve essere accertata e dimostrabile.
Il caso del furgone con sponda malfunzionante (Cass. n. 15226/2025)
Un autocarro con sponda idraulica viene noleggiato a un’impresa edile. La sponda si apre improvvisamente, causando la caduta del lavoratore e un grave infortunio. Il noleggiatore viene ritenuto corresponsabile insieme al datore di lavoro, per non aver verificato e manutenuto correttamente il veicolo.
La sentenza sottolinea che chi fornisce un mezzo di lavoro ha un obbligo di diligenza qualificata: non può limitarsi alla consegna del mezzo, ma deve verificarne l’efficienza e la sicurezza.
La responsabilità è anche del datore di lavoro (Cass. n. 20645/2025)
Anche se l’attrezzatura è a noleggio, il datore di lavoro resta responsabile dell’idoneità del mezzo e della formazione dei lavoratori. In questo caso, l’imprenditore non ha messo in atto controlli adeguati prima dell’utilizzo e non ha rilevato carenze strutturali che poi hanno causato un incidente.
Il principio confermato è che la sicurezza è una responsabilità condivisa: il fornitore ha obblighi di consegna e documentazione, il datore di lavoro deve garantire sorveglianza, formazione e utilizzo corretto.
Cosa devono fare le imprese: consigli pratici
Per evitare rischi, soprattutto in caso di ispezioni o incidenti, è consigliabile per le PMI adottare una serie di buone pratiche quando si acquistano, noleggiano o concedono in uso attrezzature di lavoro:
- Verificare la documentazione: marcatura CE, manuale d’uso, dichiarazione di conformità devono sempre accompagnare l’attrezzatura.
- Stipulare contratti chiari: in caso di noleggio, specificare chi è responsabile della manutenzione, delle verifiche e della formazione.
- Controllare periodicamente le attrezzature: anche se noleggiate, le imprese devono vigilare sullo stato di efficienza e segnalare eventuali malfunzionamenti.
- Conservare le dichiarazioni di formazione: il fornitore ha l’obbligo di richiederle e conservarle, ma anche il datore di lavoro deve tenerne traccia per ogni lavoratore.
- Attenzione ai noleggi “a caldo” (con operatore): in questi casi si estende la responsabilità diretta del fornitore anche durante l’uso dell’attrezzatura.
La responsabilità di chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature da lavoro non è solo commerciale, ma anche giuridica e tecnica. Le sentenze della Cassazione rafforzano un principio fondamentale: ogni soggetto coinvolto nella filiera dell’attrezzatura – dal costruttore al datore di lavoro – ha un ruolo attivo nella tutela della sicurezza.
Per le PMI è essenziale essere consapevoli di questi obblighi, adottare procedure documentate e affidarsi solo a fornitori seri, in grado di dimostrare la conformità e la manutenzione delle attrezzature offerte.
Termini da conoscere
- Venditore: chi cede in proprietà un’attrezzatura, con obblighi di conformità. Vai alla voce
- Noleggiatore: soggetto che concede in uso a tempo attrezzature a terzi. Vai alla voce
- Responsabilità civile: obbligo di risarcire danni causati da omissioni o difetti. Vai alla voce
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