Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Le novità del modello 770/2025 per i datori di lavoro


L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 75896 del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025 (redditi 2024) e le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del 770/2025.

Le istruzioni e le specifiche sono state aggiornate in data 5 giugno 2025.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY). Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

L’adempimento

Il modello 770/2025 dovrà essere tramesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2025 e completerà la dichiarazione del sostituto d’imposta, iniziata con la trasmissione delle certificazioni uniche.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Anche quest’anno, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
  • Locazioni brevi inserite all’interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza (va unito a uno dei flussi principali).

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d’imposta abbia trasmesso, entro il 17 marzo 2025 (o trasmetterà entro il 31 ottobre 2025), sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Vediamo, di seguito, quali sono le principali novità che interessano i datori di lavoro.

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 


Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 






Quadro ST

Le istruzioni recano alcune novità in relazione alla compilazione del punto 10 “Note” del quadro ST. Il punto è compilato, al sussistere dei presupposti, indicando il codice che identifica la particolare causale di versamento. L’elenco dei codici è stato modificato rispetto allo scorso anno.


Vengono previsti i seguenti nuovi codici:

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio

 

M – se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (prima e seconda sezione);

Q – se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (prima sezione).

Si specifica che i seguenti codici sono utilizzabili solo nella prima sezione e non più nella seconda:

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio di fine anno dei redditi erogati nel 2024 nel mese di gennaio 2025 (prima sezione);

E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio di fine anno dei redditi erogati nel 2024 nel mese di febbraio 2025 (prima sezione).

Viene modificata la descrizione del codice U, ora così formulata: Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 16 giugno 2024 ed entro il 16 dicembre 2024, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo come previsto dall’art. 9 del D.Lgs 8 gennaio 2024 n. 1 (prima sezione).

Sono stati eliminati i seguenti codici che, pertanto, non possono più essere utilizzati:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;

N.B. è stato contestualmente eliminato dalle istruzioni anche l’esempio relativo alla compilazione in caso di nota N. Le istruzioni e la nota si riferivano alle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta.

1 – Versamenti sospesi per gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Marche e Toscana (art. 1, d.l. 61/2023);

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

2 – Versamenti sospesi per gli eventi alluvionali nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (art. 21bis, d.l. 145/2023);

3 – Versamenti sospesi per gli eventi alluvionali nei territori della Regione Lombardia (art. 3, d.l. 132/2023).

Sono state modificate le istruzioni per la compilazione del punto 15 “Sospensione – Nota”, che deve essere compilato dai sostituti di imposta che, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16.


In tal caso, nel punto 15 potrà essere utilizzato solo il seguente nuovo codice:

20 – Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).

N.B. non deve più essere compilato il punto 10 con le note F, L, S.

I precedenti codici da 1 a 15 sono invece stati eliminati.

A seguito della novità in esame, sono state modificate anche le istruzioni per la compilazione del punto 16. Nella nuova formulazione, si precisa che nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

È stato conseguentemente modificato l’esempio di compilazione.

N.B. Rimane utilizzabile, sempre in relazione ai versamenti sospesi, la nota 16, riferita ai territori alluvionati nel 2022 nell’isola di Ischia. Le istruzioni specificano che qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2024 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 11, 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).

Anche in questo caso, pertanto, non deve più essere compilato il punto 10 con le note F, L, S. Inoltre, non viene più compilato il codice 13 (regione Campania) in quanto soppresso.

Dalla sezione II – Addizionale regionale, è stato eliminato il punto 13 “Codice regione”, dove era indicato il codice rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF – Elenco Regioni e Province autonome posta nell’Appendice delle istruzioni.


L’esposizione dei dati di versamento deve avvenire in forma aggregata. Pertanto, devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentano identica data di versamento, codice tributo e periodo di riferimento.

 





Quadro ST

Le novità riferite ai punti 10 “Note” e 15 “Sospensione – Nota”, si pongono sostanzialmente in linea con quelle introdotte nel quadro ST.

Più precisamente, per il punto 10: introdotto il nuovo codice M; eliminati i codici D, E, N, 1, 2 e 3.

Per il punto 15ossono essere utilizzati solo in nuovo codice 20 (che raggruppa i precedenti codici Covid) o il codice 16 (sospensione Ischia).

 







Quadro SX

Nel rigo SX1 è stata inserita la colonna 7 “Indennità tredicesima mensilità”, in cui deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità di cui all’articolo 2-bis del d.l. 113/2024 (cd Bonus Natale). L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU trasmesse.

Ai fini della compensazione, è stato utilizzato il codice tributo 1703. L’importo compensato con il codice tributo 1703 confluisce nella colonna 8 “Credito utilizzato in F24”.



NB: dal credito indicato nella colonna 7 sono già dedotti gli importi del Bonus recuperati in quanto non spettanti.

Sono stati eliminati i seguenti righi: SX35 “Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)”; SX36 “Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)”.

Le istruzioni riferite al rigo SX48 “Aiuti di Stato” sono state modificate precisando che deve essere compilato dalle imprese armatrici, residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte in registri di Stati dell’Unione europea o dello SEE e che esercitano un’attività produttiva di reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Risoluzione 15E del 2 marzo 2021) e che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 2, il credito d’imposta istituito dall’art.4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Diversamente, il rigo non deve essere compilato dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché la pesca nelle acque interne e lagunari di cui all’art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203.

Il rigo deve essere compilato, inoltre, dai sostituti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute previste dall’art. 42 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Le modalità di compilazione delle colonne sono rimaste invariate.

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura