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Le clausole ambientali e sociali Ue da difendere – Sbilanciamoci


Nel pantano della trattativa sui dazi con Trump rischiano di finire le clausole ambientali e sociali accentrò del Green Deal, anche quelle appena approvate e che orientano solo in Italia 271 miliardi per sostenere la decarbonizzazione e l’economia circolare. Come difenderle in sei passi.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un durissimo attacco di Donald Trump alle clausole ambientali e sociali europee, al centro del Green Deal, infatti a queste si riferisce quando parla di “dazi indiretti” o di “pastoie burocratiche” da rimuovere, con l’esplicita richiesta di potervi derogare nel caso che le imprese siano statunitensi. 

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Da noi è il Patto per l’Industria Pulita (Comunicazione 85 del 2025) che stabilisce una road map per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e della produzione manifatturiera pulita attraverso il rafforzamento di “mercati guida”, in particolare nel settore relativo agli appalti pubblici, che si ritiene possano orientare la domanda in senso ecologico e sociale.

Non è una novità, dato che l’Unione Europea da oltre vent’anni invita i Paesi membri a utilizzare il Green Public Procurement e ha recentemente approvato il Regolamento sull’Ecodesign (regolamento delegato 1781 del 2024) con il quale si prevede una sua possibile obbligatorietà.

La preoccupazione nasce dal fatto che tali temi, nell’agenda politica europea, siano sempre stati laterali e che la consapevolezza circa il loro ruolo sia del tutto insufficiente: il rischio è che, sottovalutandone l’importanza, il depotenziamento di tali strumenti venga negoziato con gli USA nel calderone della trattativa sui dazi.

A qualcuno potrebbe venire in mente di prevedere corsie preferenziali nelle quali non si applichino le normative sul GPP, sulla tassonomia ambientale, sull’ecodesign, sulla rendicontazione di sostenibilità, sulla due diligence, sul greenwashing, sul REACH, sugli OGM, sulla qualità degli alimenti. Corsie preferenziali personalizzate per le imprese USA. 

Oppure si potrebbe tornare indietro, alle politiche ambientali europee degli anni ’90 tutte centrate sul ruolo del mercato e delle preferenze dei consumatori, pensando che queste siano sufficienti a guidare la transizione necessaria.

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Oggi, per contrastare queste ipotesi,  serve una soggettività politica forte, determinata  e consapevole.

Soggettività che è anche necessaria, in Europa, dato che è in discussione la revisione del quadro normativo sugli appalti pubblici; tale revisione potrebbe ribadire, da una parte, l’adozione di Criteri Ambientali e Sociali nei contratti pubblici – magari stabilendo dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 basate sul ciclo di vita – e, dall’altra, potrebbe prevedere – con un atto specifico denominato Buy European Sustainable Act (BESA) – criteri di preferibilità europea da associare a quelli di sostenibilità (appalti sostenibili ed europei) per acquisti considerati strategici come quelli relativi ad acciaio, alluminio, cemento, edilizia, veicoli e servizi di ristorazione.

Attraverso il Green Public Procurement si possono infatti orientare, ogni anno, 2.500 miliardi di spese in beni, servizi e opere – in Europa – e in particolare 271,8 miliardi in Italia, con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione e la circolarità dell’economia, di favorire la tutela della biodiversità ma anche di ridurre i rischi ambientali e climatici che contribuiscono notevolmente ai rischi economici e finanziari delle attività economiche.

Il GPP, se usato in pieno per le sue potenzialità, costituisce un efficace strumento di politica industriale, che permetterebbe alle Pubbliche Amministrazioni di orientare la domanda pubblica nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale. E’ un punto chiave di qualsiasi politica industriale del nostro paese.

In Italia sarebbe necessario estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l’adozione obbligatoria dei Criteri Ambientali Minimi, coordinare, con questo strumento, il principio “Do no significant harm” (DNSH) – previsto nei progetti finanziati con il PNRR, InvestEu e con i fondi comunitari (FSE, FESR, etc.) – e le Relazioni di Sostenibilità, previste dall’articolo 41 (allegato I7 articolo 11) del Codice dei Contratti Pubblici.

Ma cerchiamo di vedere con maggiore precisione cosa servirebbe.

In primo luogo i CAM possono essere applicati solo su 117,7 miliardi di spese in beni, servizi e opere rispetto a 271,8 miliardi complessivi,  ovvero nel 43,3% degli appalti: non esiste infatti alcun Criterio Ambientale Minimo nelle categorie merceologiche che interessano il settore dei servizi di interesse generale (quali enti, concessionari e imprese di elettricità, gas, telecomunicazioni, servizi postali), oppure la gran parte dei servizi sanitari (comprese le attrezzature sanitarie) o i servizi avanzati (data center, sistemi di intelligenza artificiale). Dobbiamo sanare immediatamente questa lacuna anche perché tali servizi, almeno nei primi due casi, sono tradizionalmente erogati da società pubbliche (nazionali, regionali, sovracomunali e comunali) – che agiscono in condizioni monopoliste od oligopoliste – ed è assurdo che tali società agiscano senza dover perseguire obiettivi strategici relativi all’ambiente, ai diritti sociali e alla salute.

In secondo luogo non esistono politiche trasversali – nel campo dell’energia rinnovabile, dei consumi idrici, dei trasporti su ferro, della prevenzione dei rifiuti, del recupero dei materiali critici dai prodotti , della tutela biodiversità – che diano luogo ad obiettivi, esplicitabili in criteri, che possano essere integrati dai singoli Criteri Ambientali Minimi. Un CAM potrebbe infatti valorizzare, con specifici criteri premianti, obiettivi trasversali quali la produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili, la riduzione della produzione dei rifiuti nelle fasi a monte o il riciclo dell’acqua in campo industriale. E’ quindi necessario definire alcuni criteri trasversali da adottare in tutti i Criteri Ambientali Minimi approvati dal MASE.

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In terzo luogo si tratterebbe di coordinare meglio l’approccio DNSH con i CAM.  Oggi l’approccio DNSH, che proviene dal Regolamento 851/2020 relativo alla finanza sostenibile, si applica a tutte le categorie merceologiche che implicano dei beni materiali – a prescindere se si disponga o meno di relativi Criteri Ambientali Minimi – il cui acquisto viene finanziato con fondi europei o con il PNRR. A volte però le modalità di verifica e controllo non sono le medesime dei CAM, con il rischio di disorientare i soggetti economici che partecipano alle gare, che rischiano di trovarsi di fronte a un labirinto difficile da dipanare. Il DNSH è un principio assai potente, che domani riguarderà sia il settore pubblico che il settore privato, tanto più efficace quanto più saranno omogenee le sue modalità applicative. Bisogna andare rapidamente in quella direzione.

In quarto luogo proprio il DNSH prevede che vengano rispettate le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, a garanzia di un “lavoro dignitoso”, dell’equità generazionale e di genere, dell’inclusione sociale e del rispetto delle normative sul lavoro: tutto questo, se completato con un’attenzione agli impatti sulla salute degli acquisti, favorisce la piena integrazione della giustizia sociale con la giustizia ambientale.

In quinto luogo è opportuno sapere che tutte le opere pubbliche, per via dell’articolo 41 Allegato I7 del Codice dei Contratti Pubblici, sia nel progetto di fattibilità tecnico-economica che nel progetto esecutivo, dovranno essere corredate di specifiche analisi di sostenibilità (conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; compatibilità ecologica della proposta progettuale; bilancio energetico dell’edificio; stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare; Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici; misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni; impatti socio-economici dell’opera; misure di tutela del lavoro dignitoso; etc.) che dimostrino l’impatto ambientale e sociale nel medio-lungo periodo.

E’ probabile che queste norme, domani, vengano accusate di eccessi di burocratismo, anche se in verità sono queste stesse norme a garantirci che le opere pubbliche siano durevoli, in quanto adattate al cambiamento climatico in corso, ecoefficienti – per le emissioni di gas serra o nell’uso delle risorse energetiche e naturali – basate sulla natura e poco inquinanti.

In sesto luogo per far emergere con chiarezza quale sia il vero costo dei beni e dei servizi acquistati o delle opere realizzate l’Unione Europea, in ogni occasione, invita i Paesi membri ad adottare la modalità di aggiudicazione secondo il criterio del costo/efficacia basato sulla valutazione dei costi lungo tutto il ciclo di vita: si tratta di acquistare non più in base al costo d’acquisto, fornito in fase di gara, ma al costo totale, che include anche i costi d’uso (tipicamente quelli energetici), i costi di manutenzione, i costi di dismissione, di riciclo e i costi ambientali connessi alle esternalità negative che si producono in tutte le fasi del ciclo di vita. Noi proponiamo di adottare sistematicamente, quale criterio di aggiudicazione, la valutazione dei costi lungo il ciclo di vita: è l’unico modo per far iniziare a percepire l’ambiente come un investimento.

Tutto questo, e sarebbe l’ultimo punto, associato a un adeguato sistema di formazione – che dovrebbe includere personale della PP.AA., impese, ordini professionali e imprese – e di monitoraggio.

Oggi esiste una via diversa, contro le pretese di supremazia di Donald Trump, per tutelare il modello europeo – garanzia di buona qualità della vita dei cittadini e di attenzione ambientale e sociale lungo le catene di fornitura – che non si attesti sulla difesa del “libero commercio” e della globalizzazione: è una via costruita sui diritti sociali, sui diritti ambientali e sulla pace. 

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Silvano Falocco è direttore della Fondazione Ecosistemi



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