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L’applicazione del principio “DNSH” nei progetti PNRR degli enti locali: una relazione difficile


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Il principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (Do No Significant Harm) è diventato bussola orientativa in sede nazionale per l’elaborazione dei piani di ripresa e di resilienza post pandemici, ad oggi, condizionati, fra l’altro, dagli eventi bellici che hanno colpito l’Europa.

Il DNSH rappresenta, nel contempo, chiave di lettura in sede europea per la corresponsione delle risorse economiche finalizzate al potenziamento del trend socio-economico del singolo Stato e dell’Europa tutta. Ma il carattere vincolante di questo principio nella realizzazione degli investimenti come si traduce nell’attività quotidiana degli enti locali? Quali criticità sono emerse sul piano applicativo?


DNSH: definizione e ambito di applicazione

Nella consapevolezza che qualunque attività economica, pubblica o privata, presuppone un contemperamento con le esigenze ambientali, con la normativa (primaria e secondaria) in materia, e con quella di settore, il Legislatore europeo ha introdotto il principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), che “nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali”[i]. L’art.5 del Regolamento (UE) 2021/241[ii], rubricato “Principi orizzontali”[iii], stabilisce chiaramente che “il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»”, applicandosi a tutte le azioni ed i progetti del PNRR.

Il DNSH è stato collocato tra i “grandi principi”: si tratta di quei principi afferenti a settori di particolare rilevanza a livello internazionale, come la tutela ambientale, e determinanti il c.d. “effetto Bruxelles”[iv], riferendosi alla “capacità dell’Unione sia di imporre -senza l’uso della forza- i suoi standard alle imprese, in particolare alle multinazionali che trovano conveniente uniformare la loro produzione adottando un unico standard, sia di innescare cambiamenti legislativi e regolamentari in altre organizzazioni internazionali e Stati terzi”[v].

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L’analisi della reale portata del concetto di danno significativo[vi] deve riferirsi all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852, c.d. “Regolamento Tassonomia”[vii] , dove viene illustrata una classificazione delle attività economiche che, in ragione della sostenibilità[viii] di ciascuna, possono produrre impatti differenziati su sei obiettivi ambientali fondamentali[ix]: la mitigazione dei cambiamenti climatici; il relativo adattamento; l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; l’economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nell’acqua, nell’aria e nel suolo; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Al raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, il Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, ha stabilito che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto  misure che rispettino il menzionato principio DNSH[x]. Questo assume una doppia valenza autorizzatoria al progressivo rilascio delle risorse economiche stanziate in sede europea per i percorsi di rilancio socio-economico, nelle diverse realtà nazionali. Sul piano contenutistico, infatti, i progetti post pandemici, di elaborazione statale sottoposti all’attenzione della Commissione europea, hanno l’obbligo di rispettare e valorizzare la tematica ambientale; sul piano procedurale, la mancata adesione al principio DNSH costituisce motivo ostativo alla erogazione dilazionata dei fondi europei, determinando per lo Stato richiedente l’obbligo di revisionare il progetto presentato, adeguandolo agli obiettivi ambientali predeterminati in sede unionale, pena il mancato ottenimento della quota prevista nella calendarizzazione dei finanziamenti europei.

Per cogliere la complessità del principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente, occorre ricostruire le sue relazioni di significato e di applicazione con altri principi di matrice europea e internazionale: l’economia circolare, la sostenibilità e, in questa sede, la sussidiarietà. Seguendo questa logica ricostruttiva, i principi citati possono distinguersi in due categorie contenutistiche:

  •  con un contenuto più mirato, seppur dotati di una rilevante vis expansiva sul piano degli effetti e, tra essi,  di certo, il principio di economia circolare;
  •  con un carattere onnicomprensivo già sul piano definitorio, in grado di integrare e inglobare il significato di ulteriori principi di connotazione più settoriale o afferenti a precisi segmenti delle politiche europee. Per la definizione dei principi onnicomprensivi non occorre spostarsi sul piano degli effetti prodotti per coglierne la portata semantica e, tra questi, possono ascriversi la sostenibilità e la sussidiarietà.

Focalizzando l’analisi lungo una prospettiva temporale, inoltre, i principi menzionati possono classificarsi in quelli ex ante, la cui applicazione avviene in un momento antecedente all’attivazione dell’azione in facto, presentando una forte connotazione programmatoria e precauzionale; e quelli che agiscono ex post, consentendo di esaminare le conseguenze e gli effetti in concreto verificatisi nell’ambiente successivamente all’intervento economico del soggetto agente, che si caratterizzano per il fine recuperatorio, ripristinatorio e, talvolta, sanzionatorio[xi]. A questi principi si aggiungono quelli concomitanti, tra i quali si colloca il non arrecare danni significativi, poiché il relativo monitoraggio deve seguire tutte le fasi di realizzazione dell’azione economica, dalla sua elaborazione ideativa fino alla materiale concretizzazione.

Il  DNSH e la sussidiarietà

In sede europea, la sussidiarietà, intesa come principio regolatore del livello di governo capace di meglio disciplinare un determinato settore di azione pubblica, è stata originariamente applicata in campo ambientale. Ciò ha consentito alla Comunità europea di attivarsi in via diretta, rispetto agli Stati membri, ogniqualvolta gli obiettivi di salvaguardia della qualità dell’ambiente e della salute umana siano stati tali da richiedere un intervento sovranazionale, individuato nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità[xii], al fine di non arrecare lesione all’esercizio del potere sovrano di cui ogni Stato democratico è titolare. A livello nazionale, il raggio applicativo della sussidiarietà è fissato dall’art.118 della Costituzione, in virtù del quale “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Si evidenzia il percorso verticale della sussidiarietà, che vede impegnarsi, in prima battuta, il livello di governo più prossimo ai cittadini, ossia il Comune, con una progressione ascensionale verso i livelli più complessi qualora è necessario avviare un’azione pubblica unitaria. Diversamente, il percorso orizzontale della sussidiarietà vede l’intervento di soggetti non istituzionalizzati della società, bensì inseriti nelle dinamiche collettive per l’attività svolta, quale il settore delle associazioni e, in generale, le iniziative sociali promosse dai privati, ricomprese nella denominazione di terzo settore.

Nella ricostruzione del rapporto con il principio DNSH, la sussidiarietà è fondamentale per due osservazioni: in primis, consente di identificare il soggetto istituzionale che ha la competenza e la responsabilità alla realizzazione di un determinato progetto; in secondo luogo, attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi e preso atto dell’inadeguatezza del soggetto istituzionale inizialmente individuato, si procederà all’attivazione del livello di governo successivo, secondo una visione di unitarietà dell’azione pubblica da intraprendere.  Il procedimento di determinazione della competenza amministrativa, fondato sul principio di sussidiarietà verticale, consente di identificare l’amministrazione concretamente obbligata a garantire la promozione e l’osservanza del principio DNSH.

L’iniziale identificazione dell’amministrazione obbligata potrebbe subire dei mutamenti in corso d’opera, considerando che il principio del non arrecare un danno significativo deve essere monitorato, osservato e verificato lungo tutto il processo realizzativo dell’intervento de facto, determinando il coinvolgimento di soggetti amministratori inizialmente esclusi, quali le amministrazioni locali, interessate all’investimento o alla riforma prevista.

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A fronte di due questioni che si sono rese evidenti nel momento operativo della “messa a terra” dei piani e dei progetti del PNRR, ossia l’insufficiente capacità dell’ente responsabile, in termini di strumenti attuativi e di risorse umane ed economiche e gli alti livelli di specializzazione tecnica necessaria per taluni interventi sul territorio, i Ministeri hanno elaborato una Guida operativa[xiii] per la corretta osservanza del DNSH.

Si tratta di un documento che traccia una relazione di corrispondenza tra la tipologia dell’attività economica da realizzare e la misura DNSH, seguendo la mappatura della tassonomia fissata nel Regolamento all’uopo dedicato.

Ad ogni tipologia di intervento, è stata associata una scheda tecnica, nella quale sono state illustrate informazioni normative e operative per il DNSH, e delle check list, di struttura sintetica, al fine di rappresentare con immediatezza la tipologia di azione attivata, le misure ad essa riferita, le indicazioni legali e operative nel caso di specie. Sulla base di tutte le informazioni ivi acquisite ed accolte, si procede alla compilazione delle schede di autovalutazione[xiv], aventi l’obiettivo di illustrare informazioni finalizzate a garantire che gli effetti sugli obiettivi ambientali siano mantenuti ad un livello di sostenibilità.

Le difficoltà operative degli enti locali

Nel periodo di prima applicazione del DNSH nell’ambito della contrattualistica pubblica sono emerse diverse criticità multifattoriali, in concorso tra loro.

Una prima criticità ha carattere metodologico ed è connessa alla Guida operativa: questo strumento non ha un contenuto esaustivo, non sintetizza tutti i panorami di un potenziale intervento pubblico. Il fine perseguito con la sua pubblicazione è quello di riorganizzare e rendere più fruibili le indicazioni che derivano dalle diverse fonti giuridiche italiane ed europee e dalla prassi in atto[xv]. Si vuol, pertanto, tracciare un orientamento realizzativo, consigliando parametri valutativi e di conformità al DNSH, senza prevedere ipotesi di esclusione di responsabilità a favore delle amministrazioni procedenti.

Una seconda problematica attiene al profilo quantitativo, dato che “Comuni e Città Metropolitane hanno in gestione progetti PNRR per un valore di 26,5 miliardi di euro e sono protagonisti di uno straordinario ciclo di investimenti. Con l’85% dei progetti in fase di esecuzione sono infatti tra le Amministrazioni più performanti nell’attuazione del Piano”[xvi], con l’ovvia osservazione che le problematiche applicative del DNSH riguardano una ampia platea di soggetti e di progetti.

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Particolari criticità sono state rilevate sul piano procedimentale: nella documentazione di gara è stata registrata la mancata previsione di clausole appositamente riferite al DNSH, sia nella elaborazione del bando o dell’avviso, sia nel successivo momento della selezione dei contraenti. Talvolta, le indicazioni pur presenti non garantivano un adeguato livello di specificazione rispetto alle caratteristiche tecniche dell’oggetto della procedura. Dette lacune si riflettono inevitabilmente nella formulazione degli atti di gara a cura degli operatori economici. La delicatezza della questione è emersa anche nella fase di controllo in corso d’opera e nella fase di realizzazione finale: i Comuni hanno espresso perplessità sulle modalità valutative del DNSH. Pertanto, la compilazione delle schede tecniche e il relativo aggiornamento settorializzante, con differenziazione tipologica dell’attività in essere, si è rivelata essere un aggravio di burocratizzazione, laddove si ricercava la semplificazione come strumento di rilancio socio-economico del sistema Paese.

Evidenziando la plurivalenza degli obblighi DNSH nell’esplicazione di una molteplicità di procedimenti amministrativi, si è acutizzata la difficoltà e l’incertezza degli enti locali. Il rispetto del principio DNSH potrà, infatti, costituire:

  • requisito di ammissibilità in decreti di finanziamento e negli avvisi pubblici;
  • dichiarazione di assolvimento in documenti e dati tecnici;
  • dichiarazione rilasciata in fase di rendicontazione.
  • meccanismo sanzionatorio in caso di sua inosservanza, o per sospensione o revoca del finanziamento.

Tutti settori in cui l’apporto tecnico contenutistico è piuttosto elevato, non realisticamente confacenti alle professionalità e agli strumenti talvolta attivabili a livello locale.

Inoltre i soggetti pubblici attuatori hanno l’obbligo di inserire i documenti atti alla osservanza del DNSH da parte dei attori economici, nella fase di esecuzione e collaudo dell’opera. Questi ultimi dovranno poi redigere una sintetica relazione sulle misure adottate.

Tutte le relazioni redatte in corso di avanzamento dei lavori saranno integrate nel Rapporto finale, elaborato da un auditor esterno. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di trasmettere questa relazione finale, articolata secondo i criteri di cui all’ ALLEGATO 2A – Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del MIMS finanziati dal PNRR[xvii], all’amministrazione centrale.

A fronte delle difficoltà descritte, il profilo di responsabilità per violazione del principio DNSH (e delle relative normative) è posto a carico delle istituzioni, obbligate alla “messa a terra” dei piani e dei progetti. La ricerca normativa applicabile, l’individuazione di soluzioni tecniche/operative, la predisposizione di una accurata motivazione istruttoria  rappresentano segmenti della decisione pubblica rimessi unicamente in capo ai soggetti attuatori.  Conseguentemente la vincolatività del DNSH, senza un adeguato impianto formativo di base,  si è tradotto in un aggravio decisionale, gestionale ed esecutivo nei procedimenti di contrattualistica pubblica. A tal fine, la Ragioneria Generale dello Stato ha previsto strumenti di supporto alle amministrazioni locali, quali la pubblicazione online di materiali di approfondimento, FAQ e organizzazione di eventi formativi finalizzati esclusivamente all’evoluzione realizzativa del DSNH in linea alle norme in materia. La predisposizione delle menzionate attività divulgative hanno esteriorizzato problematicità afferenti la corretta identificazione del fabbisogno dell’ente locale, in relazione ai requisiti minimi introdotti dal legislatore europeo[xviii] e nazionale e alla possibilità di ricalibrare il concreto intervento in virtù alle specificità possedute. Si è delineata così una ulteriore criticità, di tipo comunicativo: la carenza di una rete di dialogo istituzionale articolata, intuitiva e diretta tra i diversi livelli di governo[xix]. La costruzione di una informazione accessibile e circolare è il presupposto imprescindibile per l’implementazione interlocutoria tra gli attori pubblici e non solo, tale da assicurare l’effettiva osservanza del non arrecare un danno significativo all’ambiente.

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dottoressa Lucia Firino


[i] Così si legge nella definizione ministeriale del principio DNSH; vedasi la pagina del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Cosa è il principio del DNSH, consultabile in https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/cose-il-principio-dnsh#:~:text=Il%20principio%20del%20%E2%80%9Cnon%20arrecare,senza%20pregiudicare%20le%20risorse%20ambientali, ultimo aggiornamento 07.08.2023

[ii] Il Regolamento (UE) 2021/241 è consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241

[iii] Interessante la lettura di Ministero dello sviluppo economico, Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Circolare n. 120820 del 28 marzo 2022, consultabile in https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/circolare_dnsh_cds_pnrr_def.pdf, dalla quale si apprende che, sotto il profilo operativo, “Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: tagging climatico/ambientale e il principio “non arrecare un danno significativo” (do no significant harm – DNSH).

[iv] A. Bradford, Effetto Bruxelles: Come l’Unione europea regola il mondo, Milano, 2021.

[v] F. Ferraro, I grandi principi del diritto dell’Unione europea in materia ambientale, in DPCE online, Convegno DPCE Caserta 2022, Sp-2/2023, 44, consultabile in https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1877

[vi] Nella recente comunicazione C/2025/1373,  sull’interpretazione e sull’attuazione di talune disposizioni giuridiche degli atti delegati “Ambiente”, “Clima” e “Informativa” della tassonomia dell’UE, la Commissione europea ha precisato che “Il principio DNSH si applica anche a un numero crescente di fondi pubblici destinati allo Spazio economico europeo, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione, il Fondo per l’innovazione e il Fondo sociale per il clima. Sebbene i criteri DNSH stabiliti negli atti delegati della tassonomia rappresentino un punto di riferimento utile per mettere in pratica il principio DNSH, il modo in cui tale principio è attuato nei diversi strumenti di finanziamento pubblico dell’UE è disciplinato dalla legislazione specifica che li istituisce e non dal regolamento sulla tassonomia”, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202501373

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[vii] È stato osservato che detto “regolamento è stato adottato per stabilire una nomenclatura unica, funzionale a definire un linguaggio comune, mirato ad agevolare la fiducia degli investitori in c.d. progetti ed attività economiche green”, in F. Ferraro, I grandi principi del diritto dell’Unione europea in materia ambientale, in DPCE online, Convegno DPCE Caserta 2022, Sp-2/2023, 54, consultabile in https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1877.

[viii] Il principio della sostenibilità si fonda sulla sinergia e sulla complessità di tre elementi, fortemente connessi tra loro: la tutela ambientale; la crescita sociale e, da ultimo, lo sviluppo economico. L’equilibrio tra queste componenti rappresenta il fine della sostenibilità, ma ne spiega anche la difficoltà di circoscrivere il relativo concetto entro precisi confini nozionistici e di significato.

[ix] I criteri generali stabiliti nel Regolamento Tassonomia sono stati ulteriormente definiti nell’ambito del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021, con il quale sono stati fissati i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

[x] Campeggio G., Il principio di valutazione DNSH (c. d. Do No Significant Harm) con riferimento alla protezione delle acque sotterranee e alla prevenzione del loro inquinamento – Nota a Tar Lazio, sez. III, 04 dicembre 2023, n. 18141, in Il Diritto Amministrativo – Rivista giuridica, Anno XVII – n. 07 – Luglio 2025, consultabile in https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-principio-di-valutazione-DNSH-Do-No-Significant-Harm-con-riferimento-alla-protezione-delle-acque-sotterranee-e-alla-prevenzione-del-loro-inquinamento/gamm989

[xi] Ai fini classificatori proposti, si rinvia alla lettura di F. Ferraro, I grandi principi del diritto dell’Unione europea in materia ambientale, in DPCE online, Convegno DPCE Caserta 2022, Sp-2/2023, consultabile in https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1877

[xii] Si impone alle istituzioni dell’Unione di adottare solo atti che non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, in F Ferraro, I grandi principi del diritto dell’Unione europea in materia ambientale, in DPCE online, Convegno DPCE Caserta 2022, Sp-2/2023, consultabile in https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1877. Per ricostruire le relazioni tra i principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità si rinvia alla lettura di Camera dei Deputati – Ufficio Rapporti con l’Unione europea, Rafforzare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel processo decisionale dell’UE, Dossier n° 16 –

26 novembre 2018, consultabile in http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES016.pdf?_1544450056090

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[xiii] Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 30.12.2021, n. 32, ha diramato la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente , ove – per ogni misura -sono stilate schede tecniche per area di intervento, con relativi regimi applicabili (Regime 1 – Regime 2)2 , nelle quali vengono richiamati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica, così da offrire un supporto di tipo operativo che faciliti il rispetto del principio. Alla circolare sono, altresì, allegate delle proposte di checklist per la verifica e il controllo relative a ciascuna area di intervento. Al fine di rendere più fruibile la consultazione, la Guida operativa si compone anche di una mappatura di correlazione tra gli investimenti/riforme e schede tecniche di riferimento con lo scopo di abbinare ad ogni misura i settori di attività plausibilmente coinvolti. Al fine di rendere più fruibile la consultazione, la Guida operativa si compone anche di una mappatura di correlazione tra gli investimenti/riforme e schede tecniche di riferimento con lo scopo di abbinare ad ogni misura i settori di attività plausibilmente coinvolti. Vedasi Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, consultabile in https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html.

Nella seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR si precisa che “La guida ha lo scopo di garantire un orientamento e di suggerire possibili modalità, fornendo informazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti”, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sezione I, 5 ottobre 2022, pubblicata con con Circolare

RGS n. 33/2022, consultabile in https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazi0.html

La terza versione della Guida operativa è stata pubblicata a maggio 2024 con Circolare RGS

n.22/2024, consultabile in https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/

[xiv] Le schede di autovalutazione sono rimesse al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la relativa elaborazione, tenendo conto del fatto che per ogni misura contemplata, occorre verificarne l’impatto su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, per quanto riguarda gli effetti diretti e indiretti attesi. Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito italiadomani.gov.it (https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html).

[xv] Circolare RGS n.22/2024, consultabile in https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/

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[xvi] Dossier ANCI – Invitalia, PNRR e investimenti pubblici: l’esperienza di ANCI e Invitalia, aggiornamento dati al 4 aprile 2025, in https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/04/Dossier-ANCI-Invitalia-copertina-7-aprile_impaginato.pdf

[xvii] ALLEGATO 2A – Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del MIMS finanziati dal PNRR, consultabile in https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-07/All.%202a%20-%20Istruzioni%20principio%20DNSH.pdf)

[xviii] Già negli atti normativi europei “solleva perplessità, inoltre, l’uso ripetuto del «per esempio», laddove il lettore è alla ricerca di indicazioni applicative e non di esempi che, per loro natura, sono meramente descrittivi”, come ha osservato Barelli U., L’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (cd. principio DNSH): problemi e prospettive

ISSN 2239- in RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE – SAGGI -ANNO 2024 / NUMERO 2, in https://www.rqda.eu/?dl_id=388

[xix] Tutto ciò si è determinato nonostante le attività formative organizzate, quali la collaborazione tra IFEL e ANCI



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