Il pagamento dell’Ires deve essere effettuato entro il 21 luglio 2025: i termini di versamento dell’imposta sono slittati di una ventina di giorni (la deadline era prevista originariamente al 30 giugno 2025) per i titolari di partita Iva che applicano gli Isa.
I contribuenti hanno la possibilità di rateizzare gli importi da versare in sei rate, l’ultima delle quali è il 16 dicembre 2025: in questo caso, però, è necessario mettere in conto una maggiorazione dello 0,40% determinato dagli interessi da versare. Il versamento dell’Ires deve essere effettuato utilizzando un Modello F24: le istruzioni per la sua compilazione, sostanzialmente, sono rimaste le stesse dello scorso anno.
L’aliquota Ires da applicare nel 2025
Ad introdurre l’Ires, il 1° gennaio 2004, è stato il Decreto Legislativo n. 344/2003, attraverso il quale è stata sostituita l’Irpeg, ossia l’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche. La modifica sarebbe dovuta servire a modernizzare il sistema fiscale dei capitali e delle imprese: come modello di riferimento sono state prese alcune misure fiscali vigenti in diversi Paesi dell’Unione europea.
Per il 2025 l’aliquota Ires è fissata al 24%.
Ires, chi è tenuto ad effettuare il versamento
Nel 2025 sono tenuti ad effettuare il versamento Ires i seguenti soggetti residenti fiscalmente in Italia:
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa;
- società di mutua assicurazione;
- società europee, costituite ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001;
- le società cooperative europee ai sensi del regolamento CE n. 1435/2003;
- gli enti pubblici e privati.
Allo stesso obbligo sono tenute anche le società e gli enti di ogni tipo che non sono residenti fiscalmente nel nostro Paese.
Come si calcola la base imponibile
L’articolo 75 del Tuir ha stabilito una serie di regole attraverso le quali deve essere calcolato il reddito complessivo netto sul quale applicare l’aliquota Ires. In altre parole quale debba essere la base imponibile da prendere in considerazione. È necessario effettuare una distinzione tra:
- società ed enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società ed enti non residenti.
Casi particolari costituiscono i trust, per i quali i criteri di determinazione della base imponibile variano a seconda della tipologia di attività che viene regolarmente esercitata, oltre che della residenza fiscale ufficiale.
Per le società di capitali residenti, invece, il legislatore ha previsto una serie di deroghe ai criteri ordinari attraverso i quali viene determinato il loro reddito: sono, infatti, previste delle esenzioni per le SIIQ e per le società cooperative. L’esenzione dal versamento dell’Ires è prevista anche per quanti abbiano optato per il regime forfettario, i cui aderenti, tra l’altro, sono anche esonerati dall’applicazione degli Isa.
Nello specifico l’articolo 81 del Tuir prevede che il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte esso provenga, debba sempre essere preso in considerazione per la determinazione del reddito di impresa (siamo davanti a quello che viene definito come principio di attrazione).
Per gli enti non commerciali residenti, invece, il reddito complessivo viene determinato sulla base di una serie di regole analoghe a quelle che sono state adottate per le persone fisiche: viene, quindi, determinato dalla somma dei redditi d’impresa, fondiari, diversi e di capitale che sono stati maturati nel corso del periodo d’imposta.
Saldo e primo acconto 2025 dell’Ires
La deadline ufficiale per il versamento dell’Ires – così come previsto anche per l’Irpef, l’Irap e le imposte sostitutive che sono scaturite dalla dichiarazione dei redditi – il saldo 2024 e l’acconto 2025 sarebbe dovuto essere stato versato lo scorso 30 giugno 2025.
Per i soggetti Isa, però, la deadline è stata posticipata al 21 luglio 2025: la novità è stata introdotta attraverso il Dl Fiscale n. 84/2025, che ha coinvolto trasversalmente le imposte sui redditi.
I contribuenti, a questo punto, hanno la possibilità di effettuare il versamento dell’Ires entro il 21 luglio o possono scegliere di posticipare l’operazione al 20 agosto, ma, in quest’ultimo caso, devono mettere in conto una maggiorazione dello 0,40% determinato dagli interessi.
È importante ricordare, ad ogni modo, che il rinvio al 21 luglio dei termini di versamento dell’Ires non coinvolgono i soggetti Ires che devono versare l’imposta in un periodo successivo al 30 giugno perché approvano il bilancio o il rendiconto in un periodo successivo.
I contribuenti sono tenuti ad autoliquidare l’Ires utilizzando un Modello F24 rispettando quindi le seguenti scadenze:
- i soggetti Isa devono versare il saldo 2024 e l’acconto 2025 entro il 21 luglio 2025;
- la seconda o unica rata di acconto 2025 deve essere versata entro il 30 novembre 2025.
Nel caso in cui l’importo da pagare dovesse essere inferiore a 103 euro, i diretti interessati possono effettuare il versamento in un’unica soluzione.
Il calendario dei versamenti per chi paga a rate
I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione o a rate. Nel caso in cui si dovesse decidere di optare per quest’ultima soluzione le scadenze da segnare sul calendario sono le seguenti:
- 21 luglio;
- 20 agosto;
- 16 settembre;
- 16 ottobre;
- 17 novembre
- 16 dicembre.
Come effettuare il versamento utilizzando il Modello F24
Per effettuare il versamento dell’Ires deve essere utilizzato il Modello F24. Nella sua compilazione i contribuenti devono utilizzare le seguenti colonne:
- codice tributo;
- anno di riferimento;
- importo a debito versato.
Nel corso della compilazione è necessario utilizzare i seguenti codici tributo:
- nel caso in cui si stia versando la seconda rata o il pagamento venga effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre: codice tributo 2002;
- per il saldo deve essere utilizzato il codice tributo 2003;
- per il primo acconto 2025 deve essere impiegato il codice tributo 2001.
Ricordiamo che i titolari di partita iva devono obbligatoriamente presentare il Modello F24 telematicamente, utilizzando l’interfaccia messa a disposizione dalla banca di riferimento. Nel caso in cui dovessero essere compensati dei crediti fiscali è obbligatorio passare dai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
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