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Bonus investimenti 4.0 2025: cambio del Codice tributo


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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41, ha istituto il Codice tributo 7077 per l’utilizzo, tramite modello F24, del Credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, ai sensi dell’art. 1 commi da 446 a 448 della L. 207/2024.

È stato creato un Codice tributo diverso da quello utilizzato per gli investimenti effettati fino al 2024 per l’utilizzo del credito d’imposta degli investimenti 2025 in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Normativa

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 447 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’impresa trasmetterà telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.

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Modello di comunicazione

Con il decreto Ministeriale 15 maggio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il relativo modello di comunicazione definendo le modalità attuative del credito d’imposta.

Manca ancora il Decreto che dispone i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal GSE.

Il MIMIT trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è comunque visibile nel cassetto fiscale del contribuente.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Ai sensi del comma 1059 dell’art. 1 della L. 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

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Nuovo codice del credito

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 è necessario utilizzare l’apposito Codice tributo denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Per gli investimenti effettuati dal 2025 è stato quindi introdotto il nuovo Codice tributo 7077.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tale codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti.

Secondo quanto chiarito dal citato Decreto direttoriale, per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. “prenotazione”), si applicano le disposizioni di cui al “vecchio” DM 24 aprile 2024.

Per gli investimenti effettuati fino al 2024 si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020” (istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45).

Gestione in GB

Il  nuovo codice tributo introdotto con la Risoluzione n. 41 del 11/06/2025 verrà riportato sia nella maschera di calcolo che nel riepilogo dell’utilizzo:

  • per coloro che ancora non hanno calcolato il credito verrà riportato il codice 7077. All’apertura della gestione per gli investimenti effettuati nel 2025 verrà riportato in automatico il nuovo Codice tributo nonché il codice con cui l’importo del credito calcolato verrà inviato in F24.

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L’invio dell’ammontare delle quote dl credito saranno riassunte nella sezione di Riepilogo

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sezione di Riepilogo credito imposta beni strumentalisezione di Riepilogo credito imposta beni strumentali

  • per coloro che hanno già calcolato il credito di imposta verrà aggiornato automaticamente

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  • per coloro che lo hanno calcolato con il codice vecchio ma non lo hanno ancora inviato in F24 verrà richiesto di aggiornare i codici utilizzati all’apertura della maschera con il nuovo codice tributo con la conferma di un messaggio di allerta;
  • per coloro che lo hanno già calcolato, inviato ed utilizzato con codice errato verrà data comunicazione di rettifica manuale in F24.

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