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regime fiscale dei componenti positivi di reddito


Procedure concorsuali previste dal CCII: regime fiscale dei componenti positivi di reddito

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Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei componenti positivi di reddito nell’ambito delle procedure di liquidazione controllata, composizione negoziata e concordato semplificato (AdE – risposta 07 luglio 2025 nn. 177, 178, 179)

Plusvalenza da cessione di un immobile nell’ambito della liquidazione controllata da sovraindebitamento

Una società, posta in liquidazione controllata, chiede se l’eventuale plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito della cessione di un immobile nell’ambito della procedura sia soggetta a tassazione ordinaria oppure alle norme tributarie riservate alla liquidazione giudiziale.

La liquidazione controllata, prevista dagli artt. 268 e ss., è una procedura di carattere liquidatorio per i cd. debitori sovraindebitati. Si tratta di un procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Trattandosi di patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.

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L’Agenzia delle entrate precisa che alla liquidazione controllata non si applica la disciplina fiscale di cui all’art. 183 del Tuir, la quale prevede regole ad hoc per la determinazione del reddito di impresa maturato nel periodo compreso tra la data di inizio e quella di chiusura della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, stabilendo che esso, indipendentemente dalla durata della procedura concorsuale e a prescindere dall’eventuale esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo risultante alla fine della procedura e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento (determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che ne facevano parte).

Nessuna disposizione, invece, prevede regole speciali in ordine alla determinazione del reddito imponibile dell’impresa che abbia avuto accesso alla procedura di liquidazione controllata; ne consegue che per i soggetti che hanno accesso a tale istituto, in mancanza di una norma ad hoc, il reddito di impresa continua ad essere determinato secondo le regole ordinarie di cui all’art. 56, co. 1, secondo periodo, del Tuir. Pertanto, il componente positivo di reddito che verrà realizzato dalla società, a seguito della cessione dell’immobile di sua proprietà, sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

Plusvalenza da cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata della crisi a mezzo accordo con i creditori

Una società chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, in materia di imposizione diretta, della plusvalenza realizzata a seguito della cessione d’azienda posta in essere nell’ambito della procedura di composizione negoziata e in esecuzione dell’accordo ex art. 23, lett. a), del CCII, che si auspica di raggiungere con i creditori, eventualmente, previa procedura competitiva ai sensi dell’art. 22 del CCII.

La composizione negoziata è stata originariamente introdotta dal DL 24 agosto 2021, n. 118, conv. in L 21 ottobre 2021, n. 147, e rappresenta uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa. Successivamente, lo strumento è stato trasposto nel CCII dal DLgs 17 giugno 2022, n. 83, agli artt. da 12 a 25-undecies.

Per incentivare il ricorso alla composizione negoziata, il legislatore ha previsto alcune misure premiali di natura fiscale all’art. 25-bis, co. 5, del CCII (che ripropone, salvo alcuni aggiornamenti, le previsioni del previgente art. 14, co. 5, del DL n. 118/2021). Tale disposizione stabilisce che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo, o degli accordi, si applicano gli artt. 88, co. 4-ter, e 101, co. 5, del Tuir, nonché l’art. 26, co. 3-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Non è previsto, invece, alcun richiamo all’art. 86, co. 5, del Tuir, che disciplina l’irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori. Ne consegue che all’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata dalla società a seguito della cessione dell’azienda posta in essere nell’ambito della procedura di composizione negoziata, siano applicabili le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa.

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Sopravvenienza attiva da esdebitazione conseguita nell’ambito della procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Una società chiede se la disposizione di cui all’art. 88, co. 4-ter, primo periodo, del Tuir – il quale prevede un regime di detassazione piena per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio o fallimentare – sia applicabile alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo antecedente all’apertura della liquidazione, nell’ambito della procedura di concordato semplificato.

Il concordato semplificato è stato introdotto dall’art. 18 del DL n. 118/2021, come possibile esito della composizione negoziata, in via alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati da regio decreto n. 267/1942. Si tratta di una procedura utilizzabile dal solo imprenditore che ha seguito il percorso proprio della composizione negoziata senza che le trattative abbiano portato ad una soluzione di tipo negoziale. Successivamente, è stato trasfuso negli artt. 25-sexies e 25-septies del CCII e collocati nel nuovo Titolo II, Capo II, del CCII.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 88, co. 4-ter, primo periodo, del Tuir, sancisce l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti. Tale disciplina non è stata estesa anche alla procedura del concordato semplificato, diversamente da quanto è stato, invece, previsto per l’ipotesi in cui le trattative avviate nell’ambito della composizione negoziata siano andate a buon fine e siano stati conclusi accordi (art. 25-bis, co. 5, del CCII).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Fisco ritiene che alla sopravvenienza attiva da esdebitazione conseguita dalla società nell’ambito della procedura di concordato semplificato, non sia applicabile la disposizione di cui all’art. 88, co. 4-ter, primo periodo, del Tuir e che, pertanto, la sopravvenienza in parola concorra interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa.

di Ilia Sorvillo

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