PEC per gli amministratori di società: si propone una breve guida tecnica per espletare l’adempimento presso il Registro delle Imprese. Si ricorda che la scadenza “ufficiale” (Nota MIMIT) scade al 30 giugno prossimo (al contrario, numerose CCIAA ritengono l’atto dovuto in occasione della nuova nomina dell’amministratore, o del rinnovo della carica).
Videocorso del: 10 Luglio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 236103 Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Nell’ambito delle società di persone, le somme liquidate al socio recedente eccedenti la quota proporzionale di patrimonio netto da questo posseduta costituisce: un provento tassato in capo al socio, appartenente ai redditi di partecipazione e pertanto d’impresa un costo fiscalmente deducibile, se la liquidazione viene saldata in denaro. Detto costo non rientra tra i componenti del reddito di natura straordinaria oggetto di normalizzazione nel caso di adesione al CBP, in quanto si tratta di un componente negativo non espressamente previsto nell’elenco (tassativo) contenuto negli artt. 15 e 16 del D.lgs. n. 13/2024.
Entro il prossimo 30 luglio possono essere presentate le domande di accesso al credito d’imposta a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (cd. Bonus edicole).
In una recente Risposta ad Interpello l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ambito del reddito di lavoro autonomo: la differenza positiva tra il prezzo corrisposto per l’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi ed il valore nominale del credito d’imposta che sarà utilizzato in compensazione dall’acquirente dal 2024 rientra tra i componenti rilevanti ai fini reddituali, in quanto elemento connesso all’attività professionale, in applicazione del principio di onnicomprensività. Il componente positivo rileva nel momento di utilizzo del credito d’imposta, e cioè nell’anno in cui viene utilizzato nel mod.
Con il Messaggio INPS n. 2172 del 7 luglio 2025, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, di concerto con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, comunica l’estensione del nuovo servizio telematico di trasmissione delle domande di intervento del Fondo di Garanzia anche agli Istituti di patronato, inizialmente in via sperimentale e successivamente in forma generalizzata. Tale aggiornamento si inserisce nel processo avviato con il Messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024, che aveva annunciato il rilascio del nuovo servizio sul portale istituzionale dell’INPS, nella sezione Lavoro, ma riservato esclusivamente ai cittadini.
Con l’adozione del Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, il legislatore introduce una serie di modifiche rilevanti al contenzioso tributario, con l’obiettivo di rendere il processo più snello, meno formale e maggiormente orientato alla conciliazione anche nei gradi più alti della giustizia. Tra le novità più significative, si segnala l’eliminazione dei limiti temporali per l’accesso alla conciliazione in Cassazione, con possibilità di definizione agevolata anche per i procedimenti pendenti anteriormente al 5 gennaio 2024.
Con il Decreto del 24 giugno 2025, reso dal Tribunale di Pescara all’esito del procedimento n. R.G. 947/2025, viene affermato un principio rilevante in materia di diritti successori: il diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma 2, del codice civile non necessita di trascrizione per essere opponibile ai terzi.
Con l’Interpello 181/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento rilevante in materia di Regime Forfetario, in particolare con riferimento al caso di un contribuente che, pur svolgendo un’attività soggetta ex lege a un regime speciale IVA (regime del margine), non lo ha mai applicato in passato, e chiede se possa accedere comunque al regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. Il caso presentato: nuovo inizio attività e assenza di regimi speciali IVA pregressi Il contribuente istante, già titolare di un’attività di commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili, accessori per la casa e attività di riparazione, ha dichiarato l’intenzione di: cessare, a partire dal 1 gennaio 2025, l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (cd. ex-minimi), non più utilizzabile dopo il compimento del 35 anno di età; optare per il Regime Forfetario, ritenendo di possedere i requisiti richiesti dalla legge; estendere la propria attività, a partire dalla medesima data, anche alla vendita di piccoli elettrodomestici usati, mantenendo il regime forfetario.
Con l’Interpello 180/2025, l’Agenzia delle Entrate si esprime su una fattispecie articolata di permuta di partecipazioni fra società, affrontando in particolare i requisiti per l’applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 177, comma 1, del TUIR, e analizzando anche in via subordinata l’applicabilità del comma 2 dello stesso articolo. La fattispecie coinvolge un soggetto che adotta i principi contabili internazionali (IAS adopter), con conseguenti ricadute sia sul piano contabile che su quello fiscale.
Con l’Interpello 178/2025, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare un nodo interpretativo cruciale nel contesto delle procedure di Composizione Negoziata della Crisi previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). In particolare, viene esaminata la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo con i creditori e se a tale fattispecie possa essere estesa l’esenzione prevista dall’art. 86, comma 5, del TUIR, norma riservata al concordato preventivo.
Con l’Interpello 179/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo netto che le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite nell’ambito del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non possono fruire del regime di detassazione integrale previsto dall’articolo 88, comma 4-ter, primo periodo, del TUIR, riservato a ipotesi espressamente individuate dal legislatore. Il caso oggetto di interpello La ALFA S.r.l. in liquidazione (già BETA S.p.a.), ha presentato istanza di interpello per ottenere chiarimenti circa la tassazione della sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti nell’ambito della procedura di Concordato semplificato ex articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Con l’Interpello 177 del 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento di rilievo in materia di regime fiscale applicabile alla liquidazione controllata ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). In particolare, viene esclusa la possibilità di applicare per analogia l’articolo 183 del TUIR alla procedura di liquidazione controllata prevista per i soggetti sovraindebitati.
Con l’Interpello 176/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione rilevante che tocca da vicino il nuovo strumento del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e la sua connessione con le definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della riscossione, in particolare con la cosiddetta Rottamazione Quater. Il parere si incentra sul caso di un contribuente che, pur avendo inizialmente aderito al CPB, è decaduto dalla Rottamazione Quater e intende successivamente avvalersi della riammissione a quest’ultima, chiedendo se tale rientro consenta anche la prosecuzione degli effetti del concordato.
Nella G.U. del 30/06/2025 è stato pubblicato il D.L. 95/2025 (c.d. Decreto Omnibus), in vigore dall’1/07/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, di cui si evidenziano le principali misure.
Il D.M. 24/06/2025: disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all’art. 10-octies della L. 212/2000, nonché la procedura del loro esame e gli effetti delle relative risposte; le sue disposizioni si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei Provv. dei direttori delle Agenzie fiscali e del Capo del Dipartimento delle finanze del MEF con i quali sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione.
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