Contabilità

Buste paga

 

Niente regime forfettario con l’iscrizione all’Aire? Facciamo chiarezza


L’iscrizione all’Aire – ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – non costituisce un motivo per il quale si fuoriesce immediatamente dal regime forfettario. Il trattamento agevolato per i contribuenti cessa, almeno ordinariamente, l’anno successivo rispetto a quello in cui si perde il requisito della residenza: questo significa che i diretti interessati non devono mettere mano alle fatture già emesse e correggerle.

Contabilità

Buste paga

 

Ovviamente la situazione cambia drasticamente per i contribuenti che abbiano maturato dei compensi o dei ricavi superiori a 100.000 euro: in questo caso decade immediatamente uno dei requisiti fondamentali per continuare a rimanere nel regime forfettario.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

A fare il punto della situazione è l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 149 del 9 giugno 2025, attraverso la quale ha fornito chiarimenti a un ingegnere.

Il professionista ha deciso di avvalersi delle agevolazioni previste dal regime forfettario, che sono state introdotte dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014. Il contribuente si era iscritto all’Aire il 15 maggio 2024. L’avvenuta iscrizione, però, gli è stata comunicata solo e soltanto nel corso del mese di febbraio 2025.

A seguito dell’iscrizione all’Aire è venuto meno uno dei requisiti essenziali per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dal regime forfettario, la residenza fiscale in Italia.

A questo punto il professionista ha chiesto in quale modo debba modificare le fatture che ha emesso nel corso del 2024, per le quali non ha applicato l’Iva e la ritenuta d’acconto.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Prima di fornire una risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda quali siano le caratteristiche del regime forfettario.

L’articolo 1, comma 57 della Legge 190/2014 prevede che possano accedere ai benefici le persone fisiche che nel corso dell’anno precedente abbiano esercitato l’attività d’impresa, arti o professioni e che:

  • abbiano conseguito ricavi e compensi inferiori a 85mila euro;
  • abbiano sostenuto delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori per un importo inferiore a 20mila euro.

Sono previste, inoltre, alcune cause ostative che non permettono l’applicazione del regime forfettario, a cui non possono accedere quanti non siano residenti, con l’unica eccezione di quanti siano residenti in uno Stato Ue o in uno che abbia aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

E che quindi possa garantire un sufficiente scambio di informazioni con il nostro Paese e che, soprattutto, i redditi prodotti in Italia costituiscano almeno il 75% di quelli maturati complessivamente.

L’AdE, inoltre, ha ricordato che il regime forfettario permette di accedere a una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile.

Sono previsti alcuni adempimenti fiscali, tra i quali ricordiamo:

  • l’esclusione dell’obbligo di rivalsa dell’Iva nel momento in cui vengono fatturati i ricavi o i compensi;
  • i ricavi e i compensi non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.

Perché si esce dal regime forfettario

Alcune modifiche alla disciplina che regolamenta il regime forfettario sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 2023. Le novità più importanti riguardano le motivazioni che ne determinano la decadenza.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti perché l’istituto agevolativo sia applicato, questo cessa a partire dall’anno successivo a quello nel quale sono stati persi.

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Con un’unica eccezione, ovvero quando i ricavi o i compensi superano i 100.000 euro il sistema decade l’anno stesso nel quale il tetto è stato superato.

L’Iva, a questo punto, deve essere versata per le operazioni che hanno determinato il superamento della soglia.

Regime forfettario
Limite ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui (ragguagliati se nuova attività)
Spese per lavoro dipendente/collaboratori fino a 20.000 euro su base annua
Reddito da lavoro dipendente/pensione fino a 35.000  euro anno precedente (limite innalzato da 30k a 35k nel 2025)
Residenza fiscale Fiscale in Italia (anche Ue/See con reddito 75 % in Italia)
Partecipazione societaria No partecipazione a società di persone/Srl controllate con stessa attività
Clientela prevalente No prestazioni prevalentemente a ex datore di lavoro negli ultimi 2 anni (con deroghe)
Superamento soglie per lavoro dipendente Uscita dal regime nell’anno successivo, ma rimane per l’anno corrente
Superamento soglia di 100mila Decadenza immediata nel corso dell’anno
Altre cause di esclusione Regimi speciali Iva
Cessione prevalente di fabbricati/terreni/autoveicoli
Residenza fuori Italia senza requisiti

Perché l’Aire non comporta la perdita dei requisiti

Dando uno sguardo al quadro normativo e, soprattutto, alla luce dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 32/2023, si intuisce che l’unico motivo per il quale è prevista l’uscita immediata dal regime forfettario è il superamento del limite dei ricavi e dei compensi.

Quando dovessero sopraggiungere altre cause ostative – tra le quali rientra anche il trasferimento del contribuente all’estero con la relativa iscrizione all’Aire – la fuoriuscita scatta unicamente dall’anno successivo rispetto a quello nel quale si è verificato l’evento.

Soffermandosi sul caso esaminato dall’AdE, l’iscrizione all’Aire a partire dal 15 maggio 2024 non ha determinato la fuoriuscita immediata dal regime forfettario per il periodo d’imposta 2024. Questo significa che il contribuente non deve correggere le fatture emesse lo scorso anno, anche se sono senza Iva e ritenuta d’acconto.

Il regime forfettario per i soggetti non residenti

Già in passato l’Agenzia delle Entrate era intervenuta per fornire una serie di chiarimenti sull’applicazione del regime forfettario ai soggetti non residenti.

Con la risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020, l’AdE aveva analizzato la situazione di un contribuente residente all’estero ed iscritto all’Aire.

La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!

 

Il soggetto in questione lavorava come medico chirurgo specializzato, con un inquadramento contrattuale che escludeva la possibilità di esercitare un’attività professionale autonoma. A seguito dell’intenzione della struttura ospedaliera di ridurre il numero delle ore lavorate del 20%, era stata rilasciata l’autorizzazione a esercitare l’attività di lavoro autonomo.

Il contribuente aveva precisato di avere la possibilità di esercitare la professione presso lo stesso ospedale in modalità intra moenia, e aveva intenzione di esercitare in Italia, per un massimo di 10 giorni l’anno, presso strutture private di terzi. Il contribuente ha intenzione di aprire la partita Iva e beneficiare del regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato come i soggetti non residenti siano esclusi dal regime forfettario.

Sono, però, previste due eccezioni:

  • il soggetto deve avere la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • il contribuente deve produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivo annuo.

Il motivo che è dietro a questa disposizione è legato al fatto che un soggetto non residente non può essere considerato nella stessa situazione di uno residente, con la sola esclusione di quanti sono residenti in un Paese europeo.

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi