Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto con il D.Lgs. n.13 del 12 febbraio 2024, modificato da ultimo dal D.Lgs.n.81 del 12 giugno 2025, consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di siglare un accordo con il fisco a seguito della formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2025 CPB”.
La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto:
- del reddito dichiarato e del livello di affidabilità relativi al periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- di possibili eventi straordinari che si sono verificati durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato o revocare una precedente proposta accettata per il biennio 2025 – 2026, entro il 30 settembre 2025.
Redditi oggetto di concordato
I redditi oggetto di Concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art.54 del TUIR senza considerare i valori delle plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art.5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale; la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 216/2023.
- il reddito d’impresa, di cui all’art.56 del TUIR e, per i soggetti IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del campo II del titolo II del TUIR, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all’articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR; la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.
Il valore della produzione netta oggetto di concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del D.Lgs. 446/1997.
Sia reddito che valore della produzione non possono assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Effetti del concordato
L’adesione al CPB obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ad adempiere agli obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art.9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
- sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto);
- possono beneficiare di un’imposta sostitutiva ad aliquote ridotte sul maggior reddito concordato.
Cessazione
Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- cessazione dell’attività;
- modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità’ fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
- adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante i periodi d’imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero dei soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50 per cento;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.
Decadenza
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.
A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti se non regolarizzati a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis comma 3 DPR n. 600/1973, etc.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
Nel caso di decadenza dal Concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Abilitazione del quadro P nel software GB
L’abilitazione del quadro P si effettua dalla gestione “Verifica ISA” cliccando su “Abilita CPB”.
Se non è presente alcuna proposta per il biennio 2024-2025, cliccando Abilita CPB e rispondendo “si” al messaggio si abilitano i campi per la compilazione del quadro P.
Se è una presente una proposta per il biennio 2024-2025 ma è presente una causa di cessazione (quadro CP modello redditi), l’utente deve valutare se è possibile o meno aderire ad una nuova proposta: la situazione della ditta è indicata nella maschera che si apre in automatico cliccando “Abilita CPB” e che è sempre possibile consultare cliccando nel pulsante posto vicino all’apposito pulsante.
Non è possibile abilitare il CPB se è presente una proposta di concordato in essere oppure è stata indicata una causa di decadenza (quadro CP modello redditi).
Compilazione del quadro P
L’importo dei campi P04 e P05 sono determinati in automatico dal software ma l’utente deve confermarli apponendo una “x” nell’apposito campo.
L’importo è scaricato nel campo solo quando l’utente ha apposto il flag, sempre all’interno dell’apposita gestione.
Calcolo e accettazione della proposta
Come per gli ISA i dati devono essere inviati dal software GB a quello ministeriale cliccando su “Invia dati a ISA”.
Nel software ministeriale è necessario effettuare il calcolo quindi eventualmente confermare l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026, apponendo il check su P10.
Applicazioni software collegate all’articolo:
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