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Pensione anticipata, come uscire dal lavoro a 60 anni con l’isopensione: ecco i requisiti e come funziona


La legge, fino a qualche anno fa, permetteva di andare in pensione a 60 anni attraverso la pensione di vecchiaia. Questo regime richiedeva due requisiti: quello anagrafico dei 60 anni; quello contributivo di aver versato almeno 20 anni di contributi che, in alcuni casi, potevano diventare 15.
Con le varie modifiche alla pensione di vecchiaia, i requisiti si sono inaspriti; infatti il requisito anagrafico è salito a 67 anni, seppur con alcune deroghe che permettono di accedervi prima e che resteranno in vigore sino alla fine del 2028.

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In particolare, la legge riconosce – ai lavoratori dipendenti privati – la possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni, quando il datore di lavoro ha eccedenze di personale. Si tratta della c.d. isopensione, nota anche come “accordo di esodo“.

Nel corso degli anni, la disciplina di questo istituto ha conosciuto un’evoluzione significativa, introducendo il legislatore condizioni più vantaggiose sia per i lavoratori sia per le aziende.

La novità più rilevante riguarda l’estensione del periodo massimo di anticipo per l’uscita dal lavoro: per gli accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2026, è possibile ora accedere al programma fino a 7 anni prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici, rispetto ai 4 anni precedentemente previsti.
Questa finestra temporale rappresenta un’opportunità strategica per valutare l’adesione all’isopensione, tenendo presente che, a partire dal 2027, il periodo massimo di anticipo tornerà a essere di 4 anni.

Chi vi ha diritto? E quali sono i vantaggi e i rischi connessi a questo istituto?

Innanzitutto, occorre un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali. Da questo accordo devono risultare una situazione di eccedenza di personale, l’indicazione del numero dei lavoratori che risultano in esubero e il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. In caso di mancato versamento l’INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fideiussione.

Come detto, questa possibilità interessa soltanto i datori (anche non imprenditori) che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. A tal riguardo, per calcolare la media di occupazione, bisogna guardare al semestre precedente alla data di stipula dell’accordo di esodo e bisogna ricomprendere i dipendenti di qualunque qualifica, ad eccezione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di reinserimento.

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Il referente normativo va individuato nell’ art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 92 del 2012: “nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”.

Quindi, riepilogando, il datore di lavoro deve:


Vantaggi per il lavoratore
Copertura contributiva: l’isospensione consente ai lavoratori di lasciare anticipatamente il lavoro, senza tuttavia interrompere il versamento dei contributi. Si tratta, in sostanza, di un “ponte” economico, garantito dal datore di lavoro, che copre il periodo che separa il lavoratore dall’età pensionabile.
Garanzia bancaria: gli importi dovuti dal datore di lavoro (assegno di esodo e contributi) sono garantiti da fideiussione bancaria.
Nessuna penalizzazione: l’assegno di isopensione corrisponde alla pensione maturata e non subisce riduzioni per effetto dell’anticipo.
Libertà di rioccupazione: è possibile per il percettore svolgere un lavoro dipendente, anche part time, oppure aprire una partita Iva per svolgere un lavoro autonomo, oppure ancora lavorare saltariamente.
Tutela del reddito: garantisce un reddito mensile costante

Svantaggi per il lavoratore
Assenza di rivalutazione: l’assegno di isopensione non è soggetto a perequazione automatica e non viene aggiornato all’inflazione.
Nessun assegno per il nucleo familiare: l’isopensione non comprende gli assegni familiari.
Limitazioni sulle trattenute: non è possibile effettuare trattenute per riscatti, ricongiunzioni o cessione del quinto.
Non reversibilità dell’assegno: l’assegno non è reversibile ai superstiti in caso di decesso durante il periodo di esodo.

L’isopensione viene trattata come reddito da lavoro dipendente e viene tassata con le modalità ordinarie.

Si sottolinea che a chiedere l’accesso all’isopensione non sono i lavoratori, ma l’impresa. Le aziende che intendono avvalersi di questa misura, quindi, devono preliminarmente presentare domanda alla sede INPS presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. L’azienda che vuole usufruire dello scivolo massimo di sette anni nel 2025 può farlo se il lavoratore ha 60 anni e 4 mesi di età e, quindi, percepirebbe la pensione di vecchiaia nel 2031 a 67 anni e 4 mesi di età.

A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, l’impresa dovrà presentare alla sede INPS territorialmente competente per la liquidazione, sulla base del criterio generale della residenza del lavoratore, le domande individuali di prestazione.

I lavoratori coinvolti accettano in modo volontario di aderire all’isopensione.

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La relativa domanda, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve essere redatta utilizzando il modulo presente nella sezione “Modulistica – Assicurato pensionato – Domanda prestazione di esodo Legge n. 92/12, art. 4 – Incentivo all’esodo ai sensi della Legge n. 92/2012 art. 4, commi da 1 a 7-ter“.

L’azienda che vuole usufruire dello scivolo massimo di sette anni nel 2025 può farlo se il lavoratore ha 60 anni e 4 mesi di età e, quindi, percepirebbe la pensione di vecchiaia nel 2031 a 67 anni e 4 mesi di età.





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