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In Gazzetta il DL Crisi industriali.


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, il DL 26 giugno 2025, n. 92https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-26&atto.codiceRedazionale=25G00105&elenco30giorni=false, recante ” Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi “.

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Il decreto contiene alcune disposizioni specifiche per garantire la continuità produttiva dell’ex-ILVA, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e la decarbonizzazione, nonché alcune misure in tema di ammortizzatori sociali e a sostegno del reddito per favorire la gestione di altre crisi industriali complesse a partire dal settore della moda. Le misure del Decreto-Legge entreranno in vigore il 27 giugno 2025.

ILVA S.p.a. : misure di sostegno – Con riguardo alle misure specifiche per l’ex-ILVA il decreto prevede l’erogazione di uno o più finanziamenti per un massimo di 200 milioni di euro in favore di ILVA in amministrazione straordinaria, al fine di garantirne la prosecuzione dell’attività e la messa in sicurezza gli impianti. Tali finanziamenti potranno essere utilizzati dalla stessa ILVA o essere trasferiti ad Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e dovranno essere restituiti entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni.

Per favorire gli investimenti nelle aree industriali ex-ILVA, si riconosce a eventuali investitori la possibilità di richiedere e beneficiare della procedura accelerata e semplificata relativa ai “programmi di investimento di interesse strategico nazionale” (art. 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104), con la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la tempestiva realizzazione del programma e un procedimento in deroga di autorizzazione unica. Tale procedura troverebbe applicazione per gli investimenti superiori a 50 milioni di euro relativi non solo alle aree ex-ILVA, ma anche alle aree esterne ad essa, purché si tratti di investimenti correlati alla funzionalità dello stabilimento.

Il decreto interviene, inoltre, sulla realizzazione degli interventi per avviare il processo di decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e, più in generale, per supportare la transizione energetica ed ecologica del settore siderurgico. A tal fine, si riconosce alla società DRI d’Italia – partecipata al 100% da Invitalia e istituita allo scopo di progettare, costruire e gestire gli impianti – la possibilità di consentire sin da subito la partecipazione di soci privati, al fine di incrementare il capitale sociale attualmente disponibile (pari a un miliardo di euro) per la realizzazione di tali obiettivi. Viene, inoltre, eliminato dal decreto con il quale veniva autorizzata la costituzione della società DRI d’Italia (decreto-legge n. 142/2019), ogni vincolo di impiego delle risorse finanziarie ad essa assegnate connesso alla realizzazione di impianti di preridotto alimentati a idrogeno, con la possibilità dunque di utilizzare tali risorse anche per la costruzione di impianti di preridotto alimentati a gas.

Di più ampio respiro l’intervento a favore dell’indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale (tra i quali rientrano gli stabilimenti dell’ex-ILVA), col quale si autorizzano, anche per l’anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano allo svincolo di quote di avanzo di amministrazione derivanti da trasferimenti statali. Le risorse svincolate potranno essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell’indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale.

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Modifiche all’amministrazione straordinaria – Una misura di carattere generale – che potrebbe, tuttavia, avere effetti sulla vicenda dell’ex-ILVA qualora il piano industriale del futuro acquirente del complesso aziendale non venisse rispettato – è la norma del decreto che modifica la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Al riguardo si prevede che nel caso in cui il Commissario straordinario di tali imprese promuova l’azione di risoluzione del contratto di vendita dei complessi aziendali, l’acquirente stesso possa cedere il contratto di acquisto (anche in deroga all’obbligo vigente di proseguire per almeno 2 anni le attività imprenditoriali e di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita) ad altra impresa, anche in controllo pubblico. Tale cessione potrà avvenire però solo nel caso in cui sia presentata una proposta irrevocabile di acquisto con documentata garanzia di subentro in tutti gli obblighi previsti dal piano industriale, nonché negli obblighi di continuità e occupazionali per il biennio successivo, per un corrispettivo non superiore all’80% del prezzo di aggiudicazione. Se l’acquirente rifiuta l’offerta il Commissario straordinario può richiedere i danni derivanti dalla mancata accettazione.

Aree di crisi industriale complessa – Quanto alle misure più generali applicabili alle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, si prevede l’esonero per il 2025 dal pagamento del contributo addizionale  previsto all’ art. 5, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 a carico del datore di lavoro che si avvale della CIGS , salvo che sia avviata una procedura di licenziamento collettivo. Viene, inoltre, estesa la cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 fino alla fine del 2027, innalzando, inoltre, al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

Il decreto amplia, inoltre, la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

i) la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;

ii) la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Filiera produttiva della moda – Con specifico riguardo al settore della moda, si dispone l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda. Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

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