(AGENPARL) – Roma, 26 Giugno 2025
(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Repertorio Area del Patrimonio N°–_______ del
Contratto di Concessione in uso
L’anno 2025 il giorno ______ del mese di _________ nei locali dell’Area
del Patrimonio siti in Palermo via Astorino n. 36, tra il Comune di Palermo
il______ C.F. ________________ nella qualità di Dirigente dell’Ufficio
Autonomo Demanio e Inventario incaricato con D.S. n° ________ del
__________ domiciliato per la carica in Palermo Via Astorino n.36, che per
autorizzata alla stipula del presente atto, e la Palermo F.C. S.p.A. (codice
fiscale
rappresentata
______________________________________________________________
, elettivamente domiciliato per la carica in Palermo V.le del Fante n° 11 nella
qualità di legale rappresentante preposto alla firma, che per brevità verrà di
seguito denominato “Concessionario” viene siglato il presente atto con il
concessione lo Stadio Comunale “Renzo Barbera” alla Palermo F.C. FG. 23
P.lla 252-248., in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunane n.75 del
della Deliberazione di Giunta Municipale n.
regolata dalle seguenti condizioni.
Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula:
ART. 1 – L’A.C. concede alla Palermo F.C. S.p.A., l’uso dello Stadio
Comunale di calcio “Renzo Barbera” affinché la società concessionaria possa
esercitarvi la propria attività statutaria e comunque compatibile con la
destinazione dell’impianto sportivo, sempre compatibilmente con gli impegni
sportivi ufficiali e non della Palermo F.C. Eventuale uso diverso della
struttura dovrà essere valutato e autorizzato dall’A. C.
Resta altresì convenuto che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere
l’utilizzo del bene oggi concesso in uso per eventi organizzati dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio.
ART. 2 – La capienza totale dello Stadio Comunale è fissata in complessivi
36.349 posti, come risulta dal verbale della C.P.V.L.P.S.
ART. 3 – La concessione dello Stadio Comunale ha la durata di anni sei, con
decorrenza dal 21 dicembre 2026 e scadenza al 20 dicembre 2032.
La stessa può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di esplicito
atto di assenso dell’A.C., escludendosi, in caso contrario, il rinnovo tacito.
È fatto salvo il diritto dell’A.C. di revocare per ragioni di pubblico interesse
la concessione medesima.
Il concessionario, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al concedente, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della
data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 4 – A fronte della concessione dell’impianto, la Palermo F.C., dalla
data di sottoscrizione del presente atto, si impegna a pagare all’A.C. il
canone di concessione pari ad € 352.865,82 oltre I.V.A, rideterminato dalla
ferma la facoltà, anche su richiesta di una delle parti costituite nella
presente concessione, di chiedere alla CVT la rivisitazione dell’importo
del canone come sopra quantificato al mutare delle condizioni di pieno
utilizzo dello Stadio [anche in dipendenza di misure di contenimento della
diffusione del Covid-19 : disapplicato giusta Deliberazione G. M. n.
]. Al ricorrere di tali fattispecie, gli uffici procederanno
all’adeguamento del canone e alla relativa quantificazione su base
annuale. Il pagamento della summenzionata somma dovrà essere corrisposto
mediante bonifico bancario, la cui copia dovrà essere esibita al Settore
Risorse Immobiliari, in rate trimestrali anticipate a decorrere dalla data di
decorrenza della presente convenzione ed entro e non oltre il decimo giorno
dalla menzionata data. Dall’undicesimo giorno successivo alla scadenza del
pagamento saranno dovuti dal concessionario gli interessi di mora, decorrenti
dal primo giorno del mese, pari a due punti in più del saggio degli interessi
legali tempo per tempo vigente così come stabilito dall’art.1284 c.c.
Eventuali variazioni che dovessero comportare la sostituzione del saggio
degli interessi legali con un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno
considerate automaticamente inserite nel presente contratto. Il concessionario
che non provvederà al pagamento nei suddetti modi e nei tempi stabiliti dal
presente contratto sarà considerato in mora senza che sia necessaria una
formale comunicazione in tale senso.
ART. 5 – Gli uffici competenti definiscono entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del presente atto la regolarizzazione dei rapporti
economici con il concessionario maturati nel periodo anteriore alla
presente concessione [secondo la diversa tempistica evidenziata nei verbali
di consegna depositati agli atti di questo Settore e fino al 16/03/2020,
considerato che il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. (Decreto Cura
Italia)
– Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. per fronteggiare l’emergenza Covid-19
contiene misure, oltre che di sostegno alle famiglie ed alle imprese ed un
ampio pacchetto fiscale.al Titolo IV art.95 prevede la sospensione
versamenti canoni per il settore sportivo ed in particolare: per le federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i
termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti
territoriali. considerato che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 per
fronteggiare l’emergenza Covid-19 contiene misure, oltre che di sostegno
alle famiglie ed alle imprese ed un ampio pacchetto fiscale.al Capo IV
art.216 prevede la sospensione versamenti canoni per il settore sportivo ed
in particolare: per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva,
società
associazioni
sportive,
professionistiche
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, i termini per il
pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di
impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 2. I versamenti
dei predetti canoni sono effettuati, previa istruttoria in contraddittorio e
tenuto conto delle opere di manutenzione straordinaria e/o delle migliorie
apportate dalla Società allo Stadio e secondo le modalità che saranno
concordate, e comunque definita entro mesi 6 dalla stipula del contratto a
decorrere dal mese di giugno 2020: disapplicato giusta Deliberazione G.M.
ART. 6 – La concessione alla Palermo F.C., come da planimetrie disponibili
agli atti d’ufficio, ha per oggetto l’intero Stadio Comunale nonché
l’autorizzazione all’uso dei corpi di fabbrica, anfiteatro, campo sportivo e
degli impianti esistenti all’atto della presente convenzione, nonché gli uffici
delle Torri Nord e Sud.
L’utilizzo degli impianti pubblicitari esistenti è regolato dalle norme
legislative e regolamentari previste in materia, nonché dalle prescritte
autorizzazioni amministrative.
E’ data facoltà di installare impianti pubblicitari alla Concessionaria previo
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nei modi previsti dalla
normativa vigente. Il canone di concessione non comprende eventuali costi
dovuti per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità prevista per
impianti
collocare
previa
autorizzazione
Settore
dell’Amministrazione comunale competente.
Rientrano nella concessione anche gli ulteriori spazi adibiti ad uso
parcheggio qui di seguito elencati e limitatamente ai giorni di manifestazioni
ed eventi e comunque secondo un calendario stabilito dall’Autorità di
Pubblica Sicurezza; l’uso degli spazi di seguito elencati è riservato
esclusivamente alla Palermo F.C. con espresso divieto di instaurare rapporti
con altri soggetti per la gestione delle aree; l’accesso verrà consentito solo a
soggetti autorizzati dal concessionario che garantirà il servizio di custodia e
vigilanza durante l’uso delle aree con propri dipendenti; il concessionario si
impegna a risarcire ogni eventuale danno derivante al Comune dall’uso di
tali aree e di contro si impegna a tenere indenne il Comune da qualunque
danno o responsabilità collegato all’uso delle aree.
La fruizione delle aree può cessare in ogni momento ad insindacabile
comunicazione dell’Amministrazione Comunale.
Spazio esterno recintato antistante allo Stadio Comunale
Spazio antistante lo stadio “Vito Schifani;
Spazio antistante l’Ippodromo e il ristorante “La Scuderia”;
Spazio antistante l’ex Centro Stampa.
Resta inteso, inoltre, che tali spazi consegnati nello stato in cui si trovano,
non potranno, se liberi, essere recintati.
Fanno, altresì parte della presente concessione gli impianti tecnologici
annessi alla struttura, con esclusione dell’adiacente ex Centro Stampa,
nonché l’impianto telematico, fermo restando che dovranno essere assicurate
in Tribuna Stampa, postazioni in adeguato numero per le esigenze
dell’informazione. La concessionaria, con le modalità che riterrà più
opportune, riserva i posti della tribuna autorità, per le cariche istituzionali
che ne faranno richiesta di volta in volta.
L’A.C. si riserva la facoltà di autorizzare la posa di antenne, ripetitori ed
impianti aerei e di ricetrasmissione, sulla sommità delle Torri sentita la
Palermo F.C. L’Amministrazione si impegna a porre in essere le azioni di
propria competenza utili a liberare da cose e persone le parti dello stadio
attualmente non nella disponibilità dell’Amministrazione.
ART. 7 – Le spese relative agli allacciamenti ed ai consumi, nonché la tassa
sui gruppi elettrogeni, o ogni altra tassa o tributo comunale (Tari e Tosap
ecc) per tutti i servizi di utenza, sono comunque dovuti dalla Palermo F.C.
S.p.A. E’ inoltre a carico di quest’ultima l’eventuale onere della vigilanza e
custodia dell’impianto. La Palermo F.C. S.p.A. è altresì obbligata a curare,
per il decoro e la giusta conservazione dell’impianto, il servizio di pulizia di
tutti gli ambienti dello Stadio e delle ampie vetrate poste sul fronte di V.le
del Fante nonché la cura del verde nelle aree assegnate.
ART. 8 – Ferma restando la ripartizione di responsabilità seguente ai
differenti obblighi manutentivi dell’impianto ordinaria alla Palermo F.C.,
straordinaria al comune di Palermo, la Palermo F.C., a garanzia degli oneri
assunti con la presente concessione, dovrà produrre al momento della stipula
di quest’ultima, polizza fidejussoria stipulata con una società assicurativa di
rilevanza nazionale, di durata pari a quella del contratto contenente la
clausola “senza il beneficio della preventiva escussione”, per un importo di
€ 88.216,45.
Alla scadenza della presente convenzione accertato il corretto adempimento
degli oneri contrattuali, la Palermo F.C. sarà ritenuta libera da qualsiasi onere
economico; in caso contrario, il suindicato importo verrà riscosso dall’A.C. a
titolo di risarcimento danni, fatte salve le eventuali ulteriori somme che
verranno accertate dall’A.C.
La Palermo F.C. S.p.A. si impegna inoltre a stipulare apposite polizze
assicurative per un importo rispettivamente non inferiore a €.500.000,00 a
copertura degli eventuali danni che potranno derivare alle persone, ed un
importo non inferiore a €. 500.000,00 a copertura di eventuali danni che
potranno derivare alle cose, ferma restando ogni responsabilità del
concessionario per i danni che dovessero eccedere da tali massimali. Dette
polizze dovranno essere presentate al Settore Risorse Immobiliari prima della
stipula del presente contratto e da questo accettate.
ART. 9 – L’A.C. rimane sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità,
molestia e/o reclamo nei riguardi di chiunque per qualsiasi fatto o danno che
possa derivare dall’esercizio delle attività disciplinate dalla presente
convenzione.
ART. 10 – Viene fatto divieto alla Palermo F.C. di trasferire la presente
concessione, anche parzialmente e temporaneamente. E’ consentita la
possibilità di concedere alla Aziende Sponsor e/o partners della Palermo
F.C., previo espresso parere favorevole dell’A.C., l’uso in tutto o in parte di
quanto alla stessa Società è concesso con il presente atto, salvo quanto infra
previsto. Previa formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale è
consentito alla Palermo F.C. S.p.A. di effettuare o consentire lo svolgimento,
in tutta la zona coperta dal manto erboso, di qualsiasi manifestazione ed
attività diversa da quella calcistica.
L’A. C. si riserva il diritto di potere fruire dell’impianto, per manifestazioni,
con l’esclusione di eventi di calcio professionistico, salvo quanto previsto
dall’art. 1 ultimo comma, coinvolgenti un interesse cittadino, pur nel rispetto
del calendario calcistico, degli allenamenti, o di incontri e manifestazioni
sportive precedentemente organizzate dalla Palermo F.C. L’assistenza
tecnica agli impianti allocati nell’immobile, per manifestazioni organizzate
dal Comune, sarà effettuata dalla Palermo F.C. e dalle imprese delle quali
normalmente si avvale.
Alla società saranno rimborsati i costi vivi sostenuti in relazione ai servizi
richiesti.
MANUTENZIONE ORDINARIA
ART. 11 – La manutenzione ordinaria dell’intero impianto verrà effettuata
dalla Palermo F.C. e con proprio personale specializzato e/o con apposita
convenzione con Società qualificata secondo la seguente elencazione
puramente esemplificativa:
Manutenzione/sostituzione del manto erboso;
manutenzione impianti tecnologici e di illuminazione;
manutenzione poltroncine e sedute in ogni ordine di posto;
manutenzione postazione stampa;
manutenzione strutture murarie ed infissi;
manutenzione strutture in c. a. e metalliche;
manutenzione servizi igienici;
manutenzione del verde nelle aree assegnate;
in particolare:
1020
manutenzione di impianti tecnologici, con riferimento per quel che concerne,
esclusivamente alla funzionalità delle lampade per quel che concerne
l’impianto di illuminazione, esclusivamente alla sostituzione delle lampade
danneggiate;
poltroncine, sedute, in ogni ordine di posto, e postazioni stampa, curando la
stabilità e la funzionalità attraverso il normale intervento di serraggio,
registrazione e quanto altro occorra per assicurare il perfetto mantenimento
nel tempo, ivi compresa la sostituzione tempestiva di quelli rotti o
danneggiati;
strutture murarie, infissi e servizi igienici, tutti gli interventi tipici di
manutenzione ordinaria, ivi comprese coloriture periodiche di pareti ed
infissi nonché registrazione di cerniere e serrature di quest’ultime;
per i servizi igienici: sostituzione o messa in pristino di tutti gli elementi in
essa contenuti perché danneggiati o consumati dall’uso;
ART. 12 PARERE E DECRETO SOPRINTENDENZA
Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione il Concessionario dovrà
attenersi alle prescrizioni indicate nella nota prot. 4159 del 26/02/2020 della
Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Sicilia di seguito elencate:
siano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela ed alla conservazione del
bene;
vengano rispettate e mantenute le caratteristiche architettoniche della
porzione storica residua dell’edificio; sia assicurata e garantita dall’ente
proprietario e dal detentore, ciascuno per quanto di competenza, la
conservazione del bene ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. lgs 42/2004 e ss.
1120
mm. ii mediante una coerente, coordinata e programmata, attività di
programmazione e restauro; l’esecuzione di eventuali restauri e lavori di
qualunque genere è subordinata alla autorizzazione preventiva della
competente Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo ai sensi degli artt.
21, 22, 146 e 147 del del D. lgs 42/2004 e ss. mm. ii;
le prescrizioni e condizioni sopra espresse dovranno essere integralmente
riportate nel contratto di concessione del quale dovranno costituire
obbligazione ed oggetto di apposita clausola risolutiva.
Alla presente concessione si applicano i contenuti del DDG 1381 del
20/05/2020 dell’Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana –
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana.
BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere favorevole come segue:
Siano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela e conservazione del
bene;
Sia assicurata e garantita dell’Ente proprietario e dal detentore, ciascuno
per quanto di competenza, la conservazione del bene ai sensi degli artt.
29 e 30 del D.lgs. n. 42/04 recante il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
L’esecuzione e di eventuali opere e lavori di qualunque genere è
subordinata
preventiva
autorizzazione
della
competente
Soprintendenza Beni Culturali di Palermo ai sensi degli artt. 21,22, 146 e
147 del D.lgs. n. 42/04.
1220
Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, ha autorizzato
la concessione in uso, in conformità al parere della Soprintendenza BB.
CC. AA.
ART. 13 – L’A. C., a mezzo della Commissione Tecnica di Valutazione,
nominata con D.D. n.10030 del 06/09/2019 effettuerà controlli periodici,
con scadenza semestrale o con scadenze diverse a semplice richiesta e previa
comunicazione da parte dell’A. C., in contraddittorio con i rappresentanti
della Palermo F.C., al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
sopra.
ART. 14 – Qualora dai controlli periodici effettuati dalla Commissione di cui
al comma precedente, non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza
dell’operato della Palermo F.C. agli obblighi di cui alla presente convenzione
ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all’assunzione dell’onere
della manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni indicate negli allegati al
presente atto, l’A. C. si riserva la facoltà di sostituirsi alla Società
concessionaria effettuando direttamente gli interventi manutentori necessari,
restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del
Comune di procedere in danno della Società e di rivalersi sulla polizza
fidejussoria che è stata stipulata dalla Palermo F.C. con le modalità di cui al
precedente art. 7 e di revocare la concessione.
ART. 15 – Con esclusivo riferimento all’area interna dell’impianto sportivo,
la Palermo F.C., qualora intenda installare impianti pubblicitari non visibili
da pubbliche vie, dovrà comunicare l’installazione degli stessi nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia e delle norme previste dal vigente
1320
“Regolamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità”, previo
assolvimento del pagamento delle imposte di pubblicità dovute e potrà
introitare:
i proventi della pubblicità di ogni genere effettuata negli spazi oggetto della
concessione nel rispetto delle modalità e dei tempi di fruizione degli stessi,
previo pagamento di tutte le tasse e i diritti dovuti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
i proventi dall’installazione di banchi di vendita per la ristorazione del
pubblico (sempreché decorosamente tenuti e condotti da personale munito di
relativo certificato sanitario e degli altri certificati, autorizzazioni e nulla osta
previsti per legge);
la Palermo F.C. potrà gestire la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa
all’interno dello Stadio, i servizi di ristoro fissi e mobili ed eventuali esercizi
commerciali anche affidandosi a società e/o ditte esterne, fermo restando che
queste dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in
materia,
potranno
essere
accertati
qualunque
momento
dall’Amministrazione Comunale.
ART. 15 bis – Tutti gli spazi pubblicitari collocati all’esterno dello Stadio
Renzo Barbera visibili dalle pubbliche vie restano soggetti alle norme
previste dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle pubbliche
affissioni, e pertanto potranno essere assegnati esclusivamente a seguito di
gara pubblica, previa acquisizione di tutti i pareri di competenza.
ART. 16 – La Palermo F.C. non potrà portare alcuna modifica alle strutture
dello stadio, degli annessi impianti e a tutto quanto ivi compreso, senza
1420
preventiva espressa autorizzazione dell’A.C.
ART. 17 – Il concessionario si obbliga:
a) ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di
assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
b) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende di settore;
c) ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e
le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero
derivare dall’esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi
risarcimento che venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni
verificatisi durante l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria svolta
dal concessionario.
Il concessionario è responsabile nei confronti del concedente,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei confronti
dei rispettivi dipendenti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ART. 18 – L’onere della manutenzione straordinaria è a carico dell’A.C., che
potrà farsene carico anche ricorrendo alla compensazione secondo le
modalità di cui all’art.11 del vigente regolamento sulla gestione dei beni
immobili comunali. L’eventuale spesa di manutenzione straordinaria che
dovesse dipendere dal cattivo uso o incuria e dall’omessa manutenzione da
parte della Palermo F.C. o dal suo personale è a carico della concessionaria.
1520
La Palermo F.C. ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Settore
Risorse Immobiliari, per le verifiche da parte della Commissione Tecnica di
Valutazione di tutti gli interventi manutentori. Per quanto attiene gli
interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria, gli stessi
dovranno essere comunicati dalla Palermo F.C. entro e non oltre 24 ore dal
verificarsi dell’evento al coordinatore della citata Commissione che dovrà
accertarne entro le 24 ore successive alla comunicazione, l’urgenza e
l’indifferibilità degli interventi nonché autorizzarne l’esecuzione; detto
referente dovrà darne immediata comunicazione al Settore Risorse
Immobiliari.
Nella fattispecie della manutenzione straordinaria rientrano i controlli
derivanti dal sistema di monitoraggio e diagnostica completo delle strutture
dello stadio ai fini di registrare le vibrazioni indotte dai movimenti della
folla, dal vento, dai terremoti tutte le volte che questi superino determinati
valori di soglia, controlli che si rendono indispensabili data la particolare
natura delle strutture poste in opera. La Palermo F.C. dovrà consentire
l’accesso e l’uso dei luoghi, dei locali e dell’energia elettrica necessari per il
funzionamento e l’esercizio di detti controlli.
A fronte di interventi urgenti di manutenzione straordinaria che non possono
attendere a causa di imminenti manifestazioni sportive e/o eventi, ove il
Concedente non sia in grado di intervenire tempestivamente, al
Concessionario è riconosciuta la facoltà di intervenire con diritto ad ottenere
il rimborso delle spese tramite compensazione del canone. In ogni caso per
l’esecuzione degli interventi dovrà essere applicata la normativa sugli appalti
1620
pubblici
ART. 19 – La revoca della concessione può essere disposta nei seguenti casi:
se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi senza
l’autorizzazione del concedente;
se il concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti
dalla legge e dalla presente convenzione; se il concessionario, nel dar seguito
agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostra gravi imperizia o
negligenza
compromettere
realizzazione
dell’intervento
manutentorio.
ART. 20 – Qualora la Palermo F.C. si rendesse inadempiente anche ad una
sola delle superiori pattuizioni, la concessione si intenderà ipso iure risolta e
la Palermo F.C. stessa sarà obbligata al risarcimento dei danni conseguenti,
salva ogni altra ragione e azione dell’A.C. a tutela dei propri diritti ed
interessi.
ART. 21 – Nulla potrà essere chiesto all’A.C., da parte della Palermo F.C.,
nel caso in cui lo stadio dovesse essere dichiarato, anche parzialmente,
inagibile per cause risalenti alla responsabilità della Palermo F.C. stessa. Le
innovazioni od incrementi autorizzati dall’A.C. e realizzati dalla Palermo
F.C. resteranno di proprietà dell’A.C. qualora questa ritenesse opportuno
trattenerli.
Nell’ipotesi in cui l’A.C. non ritenesse di dover trattenere le innovazioni,
queste potranno essere ritenute dalla Società purché sia ripristinato lo stato
dei luoghi ed, in ogni caso, senza nocumento per l’impianto.
ART. 22 – La Palermo F.C. si impegna a convenire con apposito protocollo
1720
con l’A.C. in favore delle categorie più deboli (portatori di handicap ed
invalidi), agevolazioni per l’ingresso allo stadio.
ART. 23 – Tutte le spese relative all’atto di concessione e quelle
consequenziali sono a totale carico della Palermo F.C..
ART. 24 – Le parti prendono atto di tutte le norme contenute nelle Carte
Federali della F.I.G.C. e nelle leggi vigenti in materia di sicurezza per il
pubblico e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
ART. 25 – Tutte le controversie concernenti il presente contratto comprese
(a titolo meramente esemplificativo) quelle inerenti alla sua esistenza,
validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle
derivanti da modificazione dei patti contrattuali, sono devolute alla
competenza esclusiva del Foro di Palermo.
ART 26 – Ai fini fiscali si dichiara che l’importo della presente convenzione
è determinato in €. 352.865,82 oltre I.V.A.
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