Fatti di causa
Con atto di citazione notificato, un soggetto conveniva in giudizio, avanti all’Ufficio del Giudice di Pace, un intermediario finanziario, al fine di accertare la natura usuraria di un contratto di finanziamento sottoscritto l’8 maggio 2009 e ottenere la restituzione degli interessi asseritamente indebitamente corrisposti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.
La società convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando l’intermediario al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali.
La sentenza veniva appellata dall’intermediario avanti al Tribunale, che confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Il giudice di appello riteneva che il tasso effettivo globale (TEG) del rapporto, calcolato considerando non solo il tasso corrispettivo, ma anche gli oneri connessi all’erogazione del credito – inclusi i costi per la polizza assicurativa e per la mediazione – risultasse eccedente il tasso soglia usura fissato dal decreto ministeriale trimestrale vigente alla data di stipula.
Secondo il Tribunale, la contestualità tra stipula della polizza assicurativa e concessione del finanziamento faceva presumere la riferibilità del relativo costo all’operazione creditizia, in quanto funzionale e remunerativo rispetto alla stessa. Né l’intermediario aveva fornito elementi concreti idonei a superare tale presunzione. Il giudice evidenziava inoltre che il collegamento funzionale della polizza all’erogazione del credito risultava dal contratto di finanziamento, che poneva espressamente a carico del finanziato l’onere del premio assicurativo, prevedendone il pagamento in un’unica soluzione mediante detrazione dal capitale erogato.
Avverso tale sentenza l’intermediario ha proposto ricorso per cassazione.
Le spese per assicurazione e garanzia
La Corte di Cassazione civile, con l’importante sentenza n. 8806 del 4 aprile 2017 (conformi Cass. Civ. n. 9298/2018 e Cass. Civ. n. 22458/2018; Cass. Civ. n. 17466/2020; Cass. Civ. n. 22465/2021; Cass. Civ. n. 37078/2021, Cass. Civ. n. 31734/2023; Cass. Civ. n. 3545/2024; Cass. Civ. n. 18037/2024) ha stabilito il principio di diritto secondo cui, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione.
Alla base di questa decisione della Suprema Corte è posta una interpretazione delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia “orientata” ai predominanti contenuti dell’art. 644 c.p.: «secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 4 dell’art. 644, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario» (Cass. Civ. n. 8806/2017).
Deve essere altresì evidenziato che, secondo i giudici di legittimità, la centralità sistematica della norma dell’art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia (così Cass. Civ. n. 8806/2017).
In definitiva, la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento (collegamento temporale) e/o ad esso funzionalmente riconducibile (collegamento negoziale) concorre alla determinazione del tasso usurario, fatta salva la prova contraria della assenza di “funzionalità” della polizza che grava sull’intermediario creditizio erogante (Trib. La Spezia 18.2.2020; v. anche ABF Palermo n. 23595/2019).
Cessione del quinto dello stipendio e polizza assicurativa obbligatoria
Menzione a parte richiede il contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, in cui è previsto ex lege che «le cessioni di quote di stipendio o di salario … devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito» (art. 54, comma 1, d.P.R. n. 180/1950).
Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura (febbraio 2006), prevedevano l’inclusione, ai fini del calcolo del TEG, delle «spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», nonché l’esclusione delle «spese per assicurazioni e garanzie … quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge». In particolare, in dette Istruzioni era previsto che «nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza» e che «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge» (le predette Istruzioni Bankitalia richiamavano espressamente i finanziamenti assistiti da «polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50»).
Di conseguenza, i costi delle polizze assicurative (cessione del quinto) non sono stati conteggiati, ai fini del calcolo del tasso soglia, né dai Decreti Ministeriali né dalle rilevazioni (TEGM) di Bankitalia ratione temporis vigenti, fino al 31 dicembre 2009.
Tale circostanza ha indotto parte della giurisprudenza di merito a escludere – in riferimento alla disciplina ratione temporis vigente: Istruzioni Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura del 2006 – il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG (Trib. Pescara 15.10.2020; App. Milano 10.8.2020; Trib. Milano 24.9.2021; Trib. Cagliari 28.12.2021; Trib. Milano 18.2.2022).
All’opposto, la centralità sistemica dell’art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria (Cass. Civ. n. 8806/2017; Cass. Civ. n. 37078/2021; Cass. Civ. n. 29501/2023), la circostanza che le fonti secondarie (Istruzioni di Banca d’Italia del 2006 ratione temporis vigenti) non possono togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” all’erogazione del credito nonché il rilievo che l’interpretazione amministrativa della legge n. 108/1996 non ha efficacia vincolante per il giudice, hanno invece indotto altra parte della giurisprudenza di merito a ricomprendere nel computo del tasso soglia anche la polizza assicurativa obbligatoria cui è subordinato il prestito contro cessione del quinto (Trib. Torino 13.5.2021; Trib. Torino 3.3.2021 n. 1123; App. Palermo 7.4.2022 n. 614; App. Ancona 27.10.2022 n. 1370; Trib. Brescia 22.3.2023 n. 647).
Dello stesso tenore sono le conclusioni cui è giunta la Cassazione, secondo cui – in relazione ad un contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio stipulato sotto la vigenza delle Istruzioni della Banca d’Italia antecedenti al dicembre 2009 – ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito che è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del finanziamento. Va aggiunto che l’assicurazione obbligatoriamente prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del soggetto finanziato (Cass. Civ. n. 17466/2020; Cass. Civ. n. 22458/2018; Cass. Civ. n. 37058/2021 e Cass. Civ. n. 3025/2022; Cass. Civ. n. 29501/2023; Cass. Civ. n. 3545/2024). Rileva dunque la natura comunque remunerativa per l’intermediario creditizio della polizza assicurativa piuttosto che la sua obbligatorietà: tale circostanza ne legittima l’inclusione nel calcolo del tasso usurario.
Secondo Cass. Civ. n. 22458/2018, la successiva espressa inclusione – Istruzioni di Bankitalia per la rilevazione del TEGM dell’agosto 2009 – delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG, piuttosto che avvalorare la loro esclusione dal calcolo del tasso usurario per i contratti stipulati in epoca precedente, attesta invece «la acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente alle spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG»; conf. Cass. Civ. n. 3545/2024).
In effetti, il premio della polizza assicurativa obbligatoria è un costo collegato all’erogazione del credito poiché condizione per accedere al finanziamento, è di regola contestuale alla sua stipula e serve a garantire il recupero del credito erogato (v. Cass. Civ. n. 29501/2023).
La decisione in commento
L’ordinanza in commento conferma il predetto orientamento di legittimità, ribadendo il principio di diritto secondo cui, in sede di verifica dell’eventuale natura usuraria di un contratto di credito, devono essere computati anche i costi delle polizze assicurative sostenuti dal debitore per accedere al finanziamento. Tali costi rilevano ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p., ove risulti un collegamento con l’erogazione del credito. Il collegamento può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è presunto in caso di contestualità tra stipula della polizza ed erogazione del mutuo. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 i costi assicurativi.
Riferimenti normativi:
art. 644 c.p.
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