Il Giappone ha recentemente varato la propria riforma in materia di governance dell’intelligenza artificiale.
In particolare, è stata approvata la legge sulla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale.
Struttura normativa e campo di applicazione della legge IA giapponese
Il testo legislativo, entrato in vigore il 4 giugno 2025, è destinato a trovare ufficialmente applicazione dopo la formale promulgazione, con la sola eccezione delle disposizioni stabilite dal Capitolo 3 e dal Capitolo 4, per le quali viene richiesta l’emanazione di un’apposita ordinanza governativa entro 3 mesi dalla data della promulgazione.
La legge consta di 4 Capitoli e si struttura in 28 articoli, integrati da ulteriori disposizioni supplementari.
In particolare, il Capitolo I formula disposizioni generali volte a ricostruire la portata applicativa della nuova normativa (articoli da 1-10), il Capitolo 2 definisce un catalogo di misure fondamentali (articoli 11-17), il Capitolo 3 prevede la predisposizione di un Piano di base per l’intelligenza artificiale (articolo 18), mentre, infine, il Capitolo 4 istituisce il Quartier generale della strategia di intelligenza artificiale (articoli 19-28).
Definizioni e principi fondamentali dell’intelligenza artificiale nella legge giapponese
Più precisamente, nell’ambito delle disposizioni generali di cui al Capitolo 1, il legislatore enuncia la specifica “ratio” sottesa all’introduzione della menzionata disciplina, delineando ex articolo 1 lo scopo perseguito da cui si evince che, in ragione del rilevante impatto riconosciuto ai sistemi di intelligenza artificiale come “tecnologie fondamentali per lo sviluppo dell’economia e della società giapponese”, si pone l’esigenza di positivizzare un nucleo di principi generali, unitamente alla formulazione di un Piano base “per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale”.
Alla luce degli obiettivi formalizzati, la nuova legge integra il quadro normativo vigente, tenuto conto della disciplina introdotta dalla Legge fondamentale sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione (Legge n. 130 del 1995), dalla Legge fondamentale sulla formazione di una società digitale (Legge n. 35 del 2021) e da altre ulteriori leggi settoriali di riferimento, con l’intento di contribuire al miglioramento della vita delle persone e al sano sviluppo dell’economia nazionale, come si evince espressamente dall’articolo 3.
Sotto il profilo qualificatorio, l’articolo 2 chiarisce il significato di “tecnologia relativa all’intelligenza artificiale”, definendone la relativa nozione, al fine di indicare con tale espressione, in senso ampio e generale, ogni “tecnologia necessaria per realizzare funzioni che sostituiscono le capacità intellettuali umane relative alla cognizione, al ragionamento e al giudizio mediante mezzi artificiali, nonché la tecnologia relativa ai sistemi di elaborazione delle informazioni che realizzano la funzione di elaborare le informazioni in ingresso utilizzando detta tecnologia e di fornire i risultati in uscita”.
Principi guida per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale
Il successivo articolo 3 prescrive una serie di principi fondamentali che rilevano come coordinate di riferimento volti a orientare la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, nell’ottica di rafforzare l’innovazione del Giappone e potenziare la competitività internazionale del proprio settore industriale, prendendo atto delle svariate opportunità offerte dal progresso tecnologico per il miglioramento del tessuto imprenditoriale, degli apparati amministrativi, nonché, altresì, a presidio della sicurezza nazionale e nell’interesse generale della società complessivamente considerata.
In tale prospettiva, pur senza disconoscere gli innegabili benefici realizzabili grazie allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, al contempo, però, non vengono sottovalutati i potenziali effetti collaterali: le insidie derivanti da utilizzi impropri o inappropriati di tale tecnologia, in grado di provocare la proliferazione di attività criminali, violazioni di dati personali e del copyright, nonché ulteriori pregiudizi suscettibili di danneggiare la vita delle persone, giustificano, sul piano regolatorio, la necessità di adottare le più opportune misure di protezione secondo adeguati standard di trasparenza.
Responsabilità dello stato nella governance dell’intelligenza artificiale
In relazione alle finalità delineate, esprime un preciso modello di sovranità digitale la regola generale dettata dall’articolo 4, secondo cui “lo Stato è responsabile della formulazione e dell’attuazione di politiche per la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale in modo completo e pianificato”, nel rispetto dei principi fondamentali ivi sanciti.
Tuttavia, valorizzando le specifiche funzioni esistenti tra i diversi livelli di governo, la governance politica in materia di IA postula la realizzazione di un sistema decentrato di sussidiarietà che attribuisce allo Stato, in posizione apicale di vertice centrale dell’ordinamento, con un ruolo generale di coordinamento operativo, il compito di “promuovere l’uso attivo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale nelle agenzie amministrative nazionali al fine di migliorare l’efficienza e la complessità degli affari amministrativi” (cfr. articolo, 4, par. 2); mentre gli enti locali “sono responsabili della formulazione e dell’attuazione, in conformità con i principi di base e nell’ambito di un’adeguata divisione dei ruoli con il governo nazionale, di politiche indipendenti che sfruttino le caratteristiche dei rispettivi territori come politiche da attuare dai governi locali in merito alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo della tecnologia relativa all’intelligenza artificiale” (cfr. articolo 5).
Ruolo delle istituzioni di ricerca e sviluppo
Peraltro, in coerenza con la visione formalizzata dalla legge giapponese, che realizza un archetipo cooperativo di ecosistema digitale in chiave spiccatamente “multistakeholder” (ex articolo 9), l’articolo 6 (rubricato “Responsabilità degli enti di ricerca e sviluppo”) afferma che “le università, le società di ricerca e sviluppo […] e altre istituzioni che conducono attività di ricerca e sviluppo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale […]. in conformità con i principi fondamentali, si impegneranno attivamente a condurre attività di ricerca e sviluppo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale e a diffonderne i risultati, nonché a promuovere risorse umane con conoscenze specialistiche e di ampio respiro, e si impegneranno a cooperare con le misure attuate dal governo nazionale […] e con le misure attuate dai governi locali”.
Pertanto, entro tale cornice operativa di intervento, le “istituzioni di ricerca e sviluppo” svolgono attività di sperimentazione multidisciplinare nell’esercizio della propria autonomia progettuale “per far progredire efficacemente la ricerca e lo sviluppo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale” (cfr. articolo 6, paragrafi 2 e 3).
Coinvolgimento del settore privato e della società civile
Nell’ottica di incentivare una sinergica integrazione collaborativa tra sfera pubblica e privata, estendendo il regime di responsabilità anche alle organizzazioni imprenditoriali che operano nel settore dell’innovazione, l’articolo 7 precisa che “chiunque intende sviluppare o fornire prodotti o servizi che utilizzino tecnologie legate all’intelligenza artificiale, o […] utilizzare tecnologie legate all’intelligenza artificiale nelle proprie attività commerciali […] deve impegnarsi a migliorare l’efficienza e la sofisticatezza delle proprie attività commerciali e a creare nuove industrie attraverso l’utilizzo attivo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale in conformità con i principi di base e deve cooperare con le misure attuate dal governo nazionale […] e con le misure attuate dai governi locali.
In perfetta configurazione “multistakeholder”, come peculiare modello di partecipazione inclusiva che coinvolge anche la società civile, emerge un sistema diffuso di accountability che sancisce anche la “responsabilità del popolo”, secondo quanto precisato dall’articolo 8, ove sembra delinearsi l’imposizione di un obbligo generalizzazione, in capo alla collettività dei consociati, di “approfondire la propria comprensione e il proprio interesse per le tecnologie legate all’intelligenza artificiale e a cooperare con le politiche attuate dal governo nazionale e dai governi locali”, come peculiare impegno civico di auto-responsabilità individuale.
Misure di base per ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito di un simile ecosistema digitale multi-cooperativo, lo Stato “adotta le misure legislative, finanziarie e di altra natura necessarie per attuare politiche volte a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia relativa all’intelligenza artificiale” (cfr. articolo 10).
Il Capitolo 2 specifica nel dettaglio l’ambito di intervento statuale per il perseguimento degli obiettivi enunciati.
Più precisamente, costituiscono misure di base le azioni di promozione delle attività di ricerca e sviluppo in materia di intelligenza artificiale che consentono di favorirne un’applicazione pratica, con la possibilità di trasferire, in costante reciproca circolarità pluridirezionale, i risultati raggiunti in sede di sperimentazione progettuale tra i vari enti coinvolti al fine di attuare l’implementazione di ulteriori misure (ex articolo 11); di utilizzare strutture e attrezzature per potenziare l’elaborazione di informazioni su larga scala, comunicazioni e registrazioni elettromagnetiche, set di dati e altre infrastrutture intellettuali (cfr. articolo 12).
Formazione risorse umane e monitoraggio
Tra gli impegni formali espressamente assunti dallo Stato rientra, inoltre, il compito di adottare “le misure necessarie per garantire, formare e migliorare le qualifiche delle risorse umane in vari settori, dotate delle conoscenze specialistiche e di ampio respiro richieste in ogni fase, dalla ricerca di base sulla tecnologia correlata all’intelligenza artificiale al suo utilizzo nella vita delle persone e nelle attività economiche”, come intervento da realizzare “in stretta collaborazione con i governi locali, gli istituti di ricerca e sviluppo e avvalendosi delle imprese” (cfr. articolo 14).
Costituiscono ulteriori corollari del menzionato intervento statuale il compito di promuovere l’istruzione e l’apprendimento “al fine di approfondire la comprensione e l’interesse del pubblico per la tecnologia relativa all’intelligenza artificiale” (cfr. articolo 15); nonché di incentivare l’attività di ricerca, indagine e studio grazie alla raccolta di informazioni in grado di analizzare, tra l’altro, gli eventuali utilizzi impropri o inappropriati dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ottica di verificare, sul piano empirico, le possibili violazioni cagionate ai diritti delle persone anche in chiave di monitoraggio preventivo.
Piano di base e quartier generale strategico
Particolarmente rilevante è il contenuto del Capitolo 3, che prevede la formulazione di un “Piano di base dell’intelligenza artificiale”, sebbene si tratti, rispetto alla complessiva restante normativa introdotta, di una previsione astratta, in quanto attualmente priva di immediata applicabilità, richiedendosi l’emanazione di una successiva ordinanza governativa, con conseguente posticipazione della sua entrata in vigore.
Ciò nondimeno, a fronte della novità prevista, quando verrà redatto dal Governo in conformità con i principi fondamentali (ex articolo 18), assume una notevole rilevanza regolatoria il Piano di base per l’intelligenza artificiale come fonte integrativa della normativa legislativa di rango primario.
Il Capitolo 4 (caratterizzato dalla medesima efficacia applicativa differita, al pari del precedente Capitolo 3), prevede, infine, la creazione in seno al Governo di un “Quartier generale della strategia di intelligenza artificiale” come organismo centrale di coordinamento (presieduto dal Primo Ministro), preposto a “promuovere in modo completo e sistematico le politiche relative alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo della tecnologia legata all’intelligenza artificiale” (cfr. articolo 19). Più precisamente, l’istituenda struttura svolgerà generali funzioni di consulenza, proposta e supporto per la presentazione di progetti, nonché per l’attuazione del Piano di base per l’intelligenza artificiale (cfr. articolo 20).
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