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le agevolazioni INPS per calamità naturali e malattie


Dall’INPS una guida operativa alle misure a sostegno delle imprese agricole in caso di calamità naturali o malattie

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Le imprese agricole che subiscono danni a causa di calamità naturali, eventi climatici estremi o di malattie animali/vegetali possono beneficiare di una serie di interventi finanziari per riprendersi.

A fornire il quadro della situazione è l’INPS che, nella circolare n. 103 del 16 giugno, riepilogo le misure di aiuto alla luce della normativa vigente, unionale e nazionale.

Dai contributi economici agli esoneri contributivi, di seguito la sintesi degli interventi per il settore agricolo.

Agricoltura: le agevolazioni INPS per calamità naturali e malattie

Le calamità naturali e la diffusione di malattie animali o di organismi nocivi ai vegetali possono arrecare danni ingenti alle imprese agricole che, per questo motivo, possono accedere ad una serie di agevolazioni finanziarie per compensare i danni subiti.

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Le misure di aiuto finalizzate al ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole sono disciplinate da atti normativi unionali e nazionali (riportati nella tabella alla fine dell’articolo, messa a disposizione dall’INPS nella circolare n. 103/2025.

Il sistema italiano di gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è basato su un Fondo di solidarietà nazionale (FSN) dove sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per attuare le misure.

Il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

  • interventi ex ante di tipo assicurativo: strumenti volti a incentivare la stipula di polizze assicurative come contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione;
  • interventi compensativi ex post in caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura: sono finalizzati alla ripresa economica e possono includere:
    • contributi in conto capitale;
    • prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato;
    • proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio;
    • agevolazioni previdenziali.
  • interventi compensativi ex post: contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte;
  • interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola.

Gli interventi compensativi

Gli interventi compensativi sono concessi, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento e delle risorse finanziarie disponibili.

In questo caso vige il principio della sussidiarietà degli aiuti compensativi, per cui non possono essere compensati i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Possono beneficiare di tali interventi le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo e in attività. Sono, dunque, escluse le grandi imprese.

Intensità degli aiuti e come si richiedono

Come indicato dall’INPS, l’intensità dell’aiuto rappresenta l’importo massimo della sovvenzione espresso in percentuale dei costi ammissibili per la specifica tipologia di aiuto e direttamente collegati ai danni subiti.

Tale percentuale è fissata dal regolamento (UE) 2022/2472 per ogni categoria di aiuto e varia in base al tipo di intervento, alle caratteristiche del beneficiario e della zona geografica.

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In particolare, per gli aiuti erogati in relazione ai danni causati da:

  • eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, gli aiuti sono limitati all’80 per cento dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali;
  • malattie animali e organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili;
  • calamità naturali, gli aiuti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

In genere, la procedura per l’attivazione degli aiuti è condizionata al riconoscimento formale dell’evento dannoso con decreto del Ministero dell’Agricoltura. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Gli interventi compensativi sotto forma di esonero previdenziale

Tra i possibili interventi, come detto, rientrano anche gli esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro agricoli.

Gli esoneri contributivi come compensazione ai danni subiti da calamità naturali e malattie sono disciplinati dall’articolo 8 del Dlgs n. 102/2004, il quale prevede per le imprese un esonero parziale per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento calamitoso.

L’esonero può arrivare fino al 50 per cento come previsto dal DM 21 luglio 2005:

  • 17 per cento per le aziende che hanno subito danni per almeno il 30 per cento;
  • 50 per cento per le aziende che hanno subito danni oltre il 70 per cento.

L’esonero è legato al rispetto di alcune precise condizioni, quali la regolarità degli obblighi di contribuzione (DURC), l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di legge e dei CCNL.

Come richiedere gli incentivi per calamità naturali

Per quanto riguarda la domanda per l’accesso agli interventi di sostegno, l’INPS precisa che i moduli di richiesta saranno progressivamente resi disponibili nel cassetto previdenziale del contribuente.

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Potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dagli autonomi agricoli che hanno subito danni relativi a eventi per i quali un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura ha disposto la concessione di aiuti compensativi.

Di seguito la tabella riepilogativa degli atti normativi unionali e nazionali che disciplinano le misure.

Tipologia di danni Disciplina applicabile
Danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, capo I e articolo 25;

– D.lgs 29 marzo 2004, n. 102;

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023).

Regime di aiuto: SA.109287 (2023/XA)
Danni causati da epizoozie e dalla diffusione di organismi nocivi ai vegetali – Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, capo I e articolo 26;

– D.lgs n. 102/2004;

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024).

Regime di aiuto: SA.113137(2024/XA)

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 settembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024). Regime di aiuto: SA.116202(2024/XA)
Danni arrecati dalle calamità naturali – Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, capo I e articolo 37;

– D.lgs n. 102/2004;

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 agosto 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023). Regime di aiuto: SA.110072(2023/XA)

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 103/2025.

INPS – Circolare n. 103 del 16 giugno 2025
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