La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento

 

La nuova disciplina europea della responsabilità per danno da prodotti difettosi (Dir. 2024/2853/UE)


[1] Dir. 2024/2853/UE del 23 ottobre 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (in G.U.U.E. serie L del 18 novembre 2024).

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

[2] Dir. 85/374/CEE del 25 luglio 1985 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in G.U.C.E. n. L 201 del 7 agosto 1985. Su tale direttiva, nella letteratura italiana, v. Galgano, Responsabilità del produttore, in Contr. impr., 1986, p. 925 ss.; Alpa e Bessone (a cura di), La responsabilità del produttore, III ed., Milano, 1987, passim; Alpa, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto, in Contr. impr., 1988, p. 573 ss.; Di Majo, La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria, in Riv. dir. civ., 1989, I, p. 21 ss.; C. Castronovo, La legge europea sul danno da prodotti. Una interpretazione alternativa del d.p.r. n. 224/1988 , in Dir. comm. int., 1990, p. 3 ss.

[3] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, 28 settembre 2022, COM(2022)495 def.

[4] La versione del provvedimento che enfatizza in corsivo e grassetto le interpolazioni apportate dal Parlamento è consultabile al collegamento https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_consolides/2022/0302/EP-PE_TC1-COD(2022)0302_IT.pdf.

[5] I singoli passaggi sono consultabili al collegamento https://law-tracker.europa.eu/procedure/2022_302?lang=en.

[6] Si rammenta che le disposizioni che danno attuazione alla dir. 85/374/CEE nel diritto italiano sono attualmente inserite negli artt. 114-127 c.cons.: in proposito, v., nella letteratura più recente, Bellisario, voce Responsabilità del produttore, in C. Scognamiglio (a cura di), Responsabilità civile, in Enc. dir. Tematici, 2024, p. 1240 ss.; A lpa (a cura di), La responsabilità del produttore, Milano, 2019, passim; C. Castronovo, La responsabilità civile, Milano, 2018, p. 789 ss. Fra i commentari, si ricordano fra gli altri: Renna, Responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Cuffaro, A. Barba e Barenghi (a cura di), Codice del consumo e norme collegate, VI ed., Milano, 2023, p. 856 ss.; Bertolini, Responsabilità del produttore, in Navarretta (a cura di), Codice della responsabilità civile, Milano, 2021, p. 2618 ss.; Carnevali, Responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Comm. Gabrielli, Id. (a cura di), Dei fatti illeciti, III, Leggi collegate, Torino-Milano, 2013, p. 563 ss.; Thiene, inG. De Cristofaro e A. Zaccaria (a cura di) , Commentario breve al diritto dei consumatori , II ed., Padova , 2013, p. 735 ss .

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

[7] «Al fine di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario garantire che la concorrenza non sia falsata e che la circolazione delle merci non sia ostacolata. La direttiva 85/374/CEE del Consiglio stabilisce norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi con l’obiettivo di eliminare le disparità esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri che possono falsare la concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Una maggiore armonizzazione delle norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi stabilite in tale direttiva contribuirebbe ulteriormente al conseguimento di tali obiettivi, comportando nel contempo un maggiore grado di protezione della salute o dei beni dei consumatori e di altre persone fisiche».

[8] Cfr., rispetto alla proposta, Bellisario, Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale. Prime riflessioni sulle Proposte della Commissione, in Danno resp., 2023, p. 158 s.; Cioni, Nuovi pregi e vecchi difetti della proposta di direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso, con particolare riferimento all’onere della prova, in Resp. civ. prev., 2023, p. 656 ss.

[9] Sul punto v. Rajneri, Il controverso rapporto tra regolazione sulla sicurezza ex ante e responsabilità ex post nella nuova direttiva sulla responsabilità per il danno da prodotto difettoso, in Riv. dir. banc., 2024, p. 367 ss., la quale deplora l’incoerenza delle espressioni utilizzate.

[10] L’art. 7 dir. 1985/374/CEE, prende le «regole imperative emanate dai poteri pubblici».

[11] «La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi nei casi in cui il software viene fornito in cambio di un prezzo o di dati personali usati non solo per migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’interoperabilità del software, ed è quindi fornito nel corso di un’attività commerciale» (14° considerando, ultimo periodo).

[12] Sul quale Salanitro, Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia, in Riv. dir. civ., 2024, p. 426 ss.; Alonzo, Il risarcimento del danno per violazioni del GDPR (art. 82 Reg. UE 2016/679). La tutela della persona nelle logiche del diritto privato regolatorio?, in questa Rivista, 2024, p. 601 ss.; Buset, Ingiustizia del danno e antigiuridicità del fatto nella responsabilità da trattamento dei dati personali, in Riv. dir. civ., 2024, p. 1008 ss.; Locatello, Adeguata gestione del rischio e presunzione di colpa nell’imputazione del danno da illecito trattamento di dati personali, in Contr. impr., 2024, p. 1215 ss.

[13] Verificabile dall’utilizzo del carattere corsivo grassetto, nella versione del documento disponibile al collegamento https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_consolides/2022/0302/EP-PE_TC1-COD(2022)0302_IT.pdf.

[14] Cabella Pisu, Ombre e luci nella responsabilità del produttore, in Contr. impr., 2008, p. 621 ss.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

[15] Il concorso tra la responsabilità del produttore e altri regimi a carattere oggettivo è una questione divisiva. Chi lo ammette integrale, sulla base dell’art. 13 dir. 1985/374/CEE: cfr. C. Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2019, III ed., p. 189; C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2018, II ed., p. 750; tra i primi commentatori, Busnelli e Ponzanelli, La responsabilità del produttore tra legge speciale e Codice civile, in S. Patti (a cura di), Il danno da prodotti in Italia – Austria – Repubblica Federale di Germania – Svizzera, Padova, 1990, pp. 20 e 27; Ruffolo, La responsabilità secondo altre disposizioni di legge, in AA.VV., La responsabilità per danno da prodotti difettosi (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224), Milano, 1990, p. 352 s. (e ora, sulla disposizione in commento, Bellisario, Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale, cit., p. 164). E chi no, sulla base di argomenti legati alla salvaguardia dell’armonizzazione e della supremazia del diritto comunitario e dell’Unione: cfr. Galgano, La responsabilità del produttore, cit., p. 1010; Id., Trattato di diritto civile, vol. III, aggiornamento a cura di Zorzi, Padova, 2014, III ed., p. 254; Cabella Pisu, Ombre e luci nella responsabilità del produttore, cit., p. 622; Al Mureden, Il danno da prodotto conforme tra responsabilità per esercizio di attività pericolosa ed armonizzazione del diritto dell’Unione Europea, in Corr. giur., 2020, p. 691 s.; Nocera, Responsabilità per danno da farmaco tra gestione del rischio e ruolo delle informazioni, in Danno resp., 2022, p. 690. Al di là delle considerazioni nel testo relative al dettato dell’art. 2, par. 4, lett. b, l’argomento sensibile all’armonizzazione riesce a trarre linfa dal nuovo provvedimento, che si esprime volentieri (2° considerando), si è visto, proprio sulla «maggiore armonizzazione». Del resto preconizzata dalla dir. 1985/374/CEE, al penultimo considerando: «l’armonizzazione risultante dalla presente direttiva non può per ora essere totale ma apre la strada verso una maggiore armonizzazione; […] è opportuno quindi che al Consiglio siano sottoposte ad intervalli regolari relazioni della Commissione sull’applicazione della presente direttiva, accompagnate eventualmente da proposte appropriate». A proposito del nuovo articolato (allora in discussione) e dei rapporti con l’art. 2050 c.c. cfr. Cioni, L’influenza indiretta del diritto europeo: il caso dei danni cagionati dai prodotti pericolosi. Spunti per una riscoperta dell’articolo 2050 c.c., in Riv. dir. civ., 2023, p. 980 s.

[16] Corte giust. CE 25 aprile 2002, C-52/2000, Commissione c. Francia; Corte giust. CE 25 aprile 2002, C-154/2000, Commissione c. Grecia; Corte giust. CE 25 aprile 2002, C-183/2000, Gonzales Sánchez c. Medicina Asturiana SA, in Danno resp., 2002, p. 725 ss., con nota di Ponzanelli, Armonizzazione del diritto v. protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore; in Resp. civ. prev., 2002, p. 979 ss., con nota di Bastianon, Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 119 ss., con nota di Lenoci, Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; in Foro it., 2002, IV, c. 294 ss.: «[i]l riferimento, nell’art. 13 della direttiva, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva, che, ai sensi dell’art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basano su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Inoltre, il riferimento, nel suddetto art. 13, ai diritti che il danneggiato può esercitare in forza di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva deve essere interpretato, secondo quanto emerge dal tredicesimo considerando, terza parte della frase, nel senso che riguarda un regime proprio, limitato a un settore produttivo determinato», corsivo di chi scrive. Si v. anche Corte giust. CE 10 gennaio 2006, gr. sez., C-402/2003, Skov Ćg c. Bilka Lavprisvarehus A/S, in Danno resp., 2007, p. 990 ss., con nota di Arbour, Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?; s.m. in Eur. dir. priv., 2007, p. 195 ss., con nota di Montanari, La responsabilità del «fornitore» nella disciplina europea del danno da prodotti difettosi.

[17] «I motivi diversi dalla responsabilità del fabbricante per il carattere difettoso del prodotto, come stabilito dalla presente direttiva, riguardano, ad esempio, la colpa o la garanzia dei vizi occulti o la responsabilità oggettiva degli operatori per danni causati dalle proprietà di un organismo derivante dall’ingegneria genetica».

[18] «La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di chiedere un risarcimento in base a tale regime».

[19] «I sistemi di indennizzo al di fuori del contesto dei regimi di responsabilità, quali i sistemi sanitari nazionali, i regimi di previdenza sociale o assicurativi, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non dovrebbero pertanto essere esclusi. Ad esempio, alcuni Stati membri dispongono di regimi di risarcimento per prodotti farmaceutici che causano danni pur non essendo difettosi». Se si cambia il contesto, l’ultimo passaggio sembra conciliare gli studi coltivati dal gruppo di lavoro n. 3 (Aspetti di Responsabilità e Sociali della Guida Connessa) all’interno della delegazione italiana presso Piarc (Permanent International Association of Road Congresses): in quel consesso ci si interroga tra l’altro sulle chance di uno strumento indennitario nel quadro della circolazione di veicoli a guida autonoma.

[20] La Società finlandese di mutua assicurazione per i danni da farmaco (Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyh), in regime di monopolio, dal primo gennaio 2023 sostituisce una cooperativa.

[21] «[U]n vocabolario più vasto rispetto al testo originario», Alpa, La responsabilità civile nel diritto comparato, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2024, p. 520.

Prestito personale

Delibera veloce

 

[22] Antesiganano A. Zaccaria, La responsabilità del «produttore» di software, in Contr. impr., 1993, p. 294 ss., specialmente p. 303 ss. Per una ricostruzione più recente, Montinaro, Responsabilità da prodotto difettoso e tecnologie digitali tra soft law e hard law, in Pers. merc., 2020, p. 365 ss.

[23] «Le informazioni […] non devono invece essere considerate un prodotto e le norme sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi non dovrebbero pertanto applicarsi al contenuto dei file digitali, quali file multimediali, e-book o il mero codice sorgente dei software».

[24] Corte Giust. UE 10 giugno 2021, C-65/20, VI c. KRONE Verlag GmbH & Co KG, in Danno resp., 2021, p. ss., con nota di Parziale, Informazioni sanitarie erronee sul giornale e responsabilità del produttore: il carattere “intrinseco” del difetto nella zona grigia tra bene e servizio; s.m. in Giur. it., 2022, p. 168, con nota di Boggio, Un confine sempre più labile tra prodotto e servizio nella società dell’informazione.

[25] Corte Giust. UE 10 giugno 2021, C-65/20, cit.: «L’articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6 della direttiva medesima, come modificata dalla direttiva 1999/34, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “prodotto difettoso” non comprende, ai sensi di tali disposizioni, la copia di un giornale stampato che, in un suo articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull’uso di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore del giornale stesso».

[26] Sul punto v. già Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2626 s.

[27] Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2628.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

[28] Così, appunto, il 26° considerando: «[l]a presente direttiva dovrebbe applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o, se del caso, messi in servizio nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, ad esempio i prodotti forniti nel quadro di una campagna di sponsorizzazione o fabbricati ai fini della fornitura di un servizio finanziato con fondi pubblici, dato che tale modalità di fornitura è comunque di natura economica o commerciale».

[29] In proposito v. Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2641; Renna, Responsabilità per danno da prodotti difettosi, cit., p. 886.

[30] Cfr. Bellisario, Il pacchetto europeo, cit., p. 158.

[31] Si v. Chiricallo, Il “richiamo” dei prodotti pericolosi e i nuovi rimedi civilistici esperibili dall’acquirente-consumatore, in questa Rivista, 2024, p. 676.

[32] Cfr. il 12° considerando.

[33] Corte giust. UE 19 dicembre 2024, C-157/23, Ford Italia SpA c. ZP, Stracciari SpA.

[34] Cass. civ. 6 marzo 2023, n. 6568, in Giur. it., 2024, p. 41 s., con nota di De Pamphilis, Prodotto difettoso e responsabilità del fornitore. Si v. altresì Buset, Apparenza giuridica e responsabilità civile. Profili di disciplina del danno da prodotto, in Contr. impr., 2023, p. 647 ss.; Cioni, Il produttore apparente: alcuni spunti critici in attesa della Corte di Giustizia, in Resp. civ. prev., 2023, p. 1162 ss.; Fusco, Questioni attuali sulla figura del «produttore apparente», in Nuova giur. civ. comm., 2023, II, p. 1415 ss.

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio

 

[35] Corte Giust. UE 19 dicembre 2024, C-157/23, cit.

[36] Corte Giust. UE 7 luglio 2022, causa C-264/21, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia c. Koninklijke Philips NV, s.m. in Jus civile, 2023, p. 521, con nota di Buset, La responsabilità del c.d. produttore apparente. Appunti a margine di CGUE 7.7.2022, C-264/21.

[37] Il 26° considerando, aggiunto dal Parlamento, chiude il cerchio: «[s]e un componente è integrato in un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante di tale prodotto, il danneggiato dovrebbe poter chiedere un risarcimento al fabbricante del componente se il componente stesso è un prodotto ai sensi della presente direttiva».

[38] In generale la responsabilità per danno da prodotto difettoso rimane presidiata dall’indisponibilità: l’art. 15 della nuova direttiva echeggia l’art. 12 della precedente.

[39] «Nel settore del software è particolarmente necessario un elevato livello di innovazione. Al fine di sostenere la capacità innovativa delle microimprese e delle piccole imprese che fabbricano software, dovrebbe essere possibile per tali imprese concordare contrattualmente, con i fabbricanti che integrano il loro software in un prodotto, che questi ultimi non esercitino il proprio diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante di software in caso di danno provocato da un componente software difettoso. Tali accordi contrattuali, già utilizzati in alcuni Stati membri, dovrebbero essere consentiti, in quanto il fabbricante del prodotto nel suo complesso è in ogni caso responsabile di eventuali difetti del prodotto, compresi i componenti. Tuttavia, la responsabilità nei confronti del danneggiato non dovrebbe mai essere limitata o esclusa da un tale accordo contrattuale».

[40] Cass. civ. 13 dicembre 2018, n. 32226, in OneLegale. Non viene meno la possibilità per il danneggiato di attirare sul fornitore la responsabilità di diritto comune: Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2625. Sempre che il concorso di un simile regime risulti compatibile rispetto alla disciplina del danno da prodotto, alla stregua della giurisprudenza richiamata prima, al § 3 (segnatamente Corte Giust. CE 10 gennaio 2006, gr. sez., causa C-402/03, cit., per la quale «[l]a direttiva 85/374/CEE osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore, al di là dei casi tassativamente elencati all’art. 3, n. 3, della direttiva, incorre nella responsabilità indipendente dalla colpa che la direttiva istituisce e imputa al produttore). Non solo: va scongiurata l’indiscriminata equiparazione tra produttore (in futuro: fabbricante) e fornitore (in futuro: distributore)». A mente di Corte Giust. CE 25 aprile 2002, causa C-52/00, cit., infatti, «[l]a Repubblica francese, avendo stabilito, all’art. 1386-7, primo comma, del codice civile, che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore, è venuta meno all’obbligo impostole dall’art. 3, n. 3, della suddetta direttiva». Come si è visto, nella nuova direttiva persiste la distinzione di fondo tra la responsabilità di prima istanza degli operatori economici (fabbricante in primis) e quella residuale del distributore e sembra che il principio di diritto mantenga la sua presa.

[41] Petruso e Smorto, Responsabilità delle piattaforme digitali e trasformazione della filiera distributiva nella proposta di direttiva sui prodotti difettosi, in Danno resp., 2023, p. 13 ss.; Smorto, Danno da prodotto e mercati digitali. Verso la responsabilità delle piattaforme di e-commerce, in Foro it., 2021, V, c. 119 ss. Sul rapporto tra la responsabilità per danno da prodotto e l’intermediazione delle piattaforme digitali, Alpa, Amazon in tribunale, in Contr. impr., 2024, p. 973 ss.; De Menech, Mercato digitale e danno da prodotti, in Jus civile, 2024, p. 512 ss.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

[42] «Il regolamento (UE) 2022/2065 prevede però che le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non sono esentate dalla responsabilità in base alla normativa in materia di protezione dei consumatori quando presentano il prodotto o rendono altrimenti possibile l’operazione in questione [riferimento alla giurisprudenza americana, n.d.a.] in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo. In linea con tale principio dovrebbe essere possibile ritenere responsabili le piattaforme online qualora presentino il prodotto o rendano altrimenti possibile l’operazione in questione in tal modo, come avviene per i distributori a norma della presente direttiva. Pertanto, le disposizioni della presente direttiva relative ai distributori dovrebbero applicarsi per analogia alle piattaforme online. Ciò significa che le piattaforme online dovrebbero essere responsabili solo qualora presentino il prodotto o rendano altrimenti possibile l’operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo, e solo nel caso in cui la piattaforma online non identifichi tempestivamente un operatore economico interessato stabilito nell’Unione», corsivo di chi scrive.

[43] All’art. 3, lett. i, di questo provvedimento la nuova direttiva (art. 4, n. 16) rinvia per la definizione di piattaforma digitale: «un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l’integrazione di tale funzione o funzionalità nell’altro servizio non sia un mezzo per eludere l’applicabilità del presente regolamento».

[44] Il 21° considerando porta maggiori dettagli, con un esteso intervento parlamentare, in corsivo tra le virgolette: «le lesioni personali comprendono i danni psicologici riconosciuti e certificati da un punto di vista medico che incidono sullo stato di salute generale della vittima e che potrebbero richiedere terapie o cure mediche, tenendo conto, tra l’altro, della classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità».

[45] Critica l’analoga scelta della dir. 1985/374/CEE, considerando beni di valore, Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2649. Sotto altro aspetto, preme segnalare che i rimedi concessi al consumatore che subisca il richiamo del proprio bene sono disciplinati proprio dal reg. UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, all’art. 37: Chiricallo, Il “richiamo” dei prodotti pericolosi e i nuovi rimedi civilistici esperibili dall’acquirente-consumatore, cit., p. 671 ss.

[46] Riconducibile alla rubrica del § 253, BGB, «Immaterieller Schaden». Anche il 23° considerando, in un passaggio interpolato dal Parlamento, quando parla del «risarcimento per perdite immateriali derivanti da danni contemplati dalla presente direttiva, quali dolore e sofferenza» (corsivo di chi scrive), in qualche modo imita lo Schmerzensgeld e il pretium doloris. D’altronde l’attributo “immateriali” fa capolino anche nell’art. 82, par. 1, GDPR, che però si appunta sui «danni immateriali».

[47] Nella versione francese si legge similmente «pertes immatérielles»; «non-material losses» per quella inglese; in quella tedesca naturalmente «immaterielle Schäden»; ma quella spagnola si riferisce ai «danÞos morales».

[48] Quella italiana. Nella traduzione inglese già allora si legge «non-material damages», identica a quella francese, «dommages immatériels». Sempre «immaterielle Schäden» secondo la tedesca e «danÞos inmateriales» per quella spagnola.

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

[49] «La valutazione del carattere difettoso dovrebbe comprendere un’analisi obiettiva della sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi, senza prendere come riferimento la sicurezza che una determinata persona può legittimamente attendersi», secondo periodo.

[50] Cfr. Carnevali, La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante. Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell’UNI e del CE, in Resp. civ. prev., 1997, p. 266 ss.; Al Mureden, «Costo degli incidenti e responsabilità civile» quarant’anni dopo. Attualità e nuove prospettive dell’analisi economico-giuridica di Guido Calabresi, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1045; Id., Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme, in Alpa (a cura di), La responsabilità del produttore, Milano, 2019, p. 520; Al Mureden, La responsabilità del fabbricante nella prospettiva della standardizzazione delle regole sulla sicurezza dei prodotti, in I d. (a cura di), La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali, II ed., Torino, 2017, p. 1 ss.

[51] In argomento Al Mureden, Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme, cit., p. 501 s.; Id., «Costo degli incidenti e responsabilità civile» quarant’anni dopo, cit., p. 1041 s.

[52] Cfr. Rajneri, Il controverso rapporto tra regolazione ex ante e responsabilità ex post, cit., p. 370: ravvisa nella défaillance un «probabile sintomo di un affrettato coordinamento linguistico nella fase di redazione della direttiva».

[53] Il difetto in questo caso resta aggrappato all’aspettativa, delusa, di sicurezza in capo al consumatore, dal momento che la sicurezza massima esaudisce ogni attesa delle norme tecniche.

[54] V. sempre Al Mureden, op. loc. citt.

[55] Cfr. Bertolini, Responsabilità del produttore, p. 2631.

[56] «(G)li effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio».

[57] «(G)li effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione». La ragionevole prevedibilità qui dovrebbe essere tagliata sul pubblico dei consumatori al quale rinvia la legittima attesa di sicurezza del par. 1.

[58] Spiega il 50° considerando: «poiché le tecnologie digitali consentono ai fabbricanti di esercitare il controllo sui prodotti anche dopo il momento della loro immissione sul mercato o messa in servizio, i fabbricanti dovrebbero rimanere responsabili dei difetti sopravvenuti dopo tale momento provocati dal software o dai servizi correlati di cui hanno il controllo, ad esempio a causa di aggiornamenti, migliorie o algoritmi di apprendimento automatico. Il software o i servizi correlati dovrebbero essere considerati sotto il controllo del fabbricante se sono da questo forniti o autorizzati oppure se il fabbricante acconsente alla loro fornitura da parte di terzi. Ad esempio, se un televisore intelligente è presentato come comprensivo di un’applicazione video, ma l’utente è tenuto a scaricare l’applicazione dal sito web di un terzo dopo l’acquisto del televisore, il fabbricante del televisore dovrebbe rimanere responsabile, insieme al fabbricante dell’applicazione video, per i danni causati da eventuali difetti dell’applicazione video, anche se il difetto è sopravvenuto solo dopo che il televisore è stato immesso sul mercato».

[59] Cfr. il 39° considerando.

[60] «Data l’importanza della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato nel determinare il livello di sicurezza che una persona può legittimamente attendersi, è opportuno chiarire che nella valutazione del carattere difettoso dovrebbero essere presi in considerazione anche i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto […], nonché gli interventi delle autorità competenti, come i richiami dei prodotti, e degli stessi operatori economici. Tuttavia tali interventi non dovrebbero di per sé creare una presunzione circa il carattere difettoso dei prodotti», corsivo di chi scrive.

[61] Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2632.

[62] Bertolini, Responsabilità del produttore, cit. p. 2646; Renna, Responsabilità per danno da prodotti difettosi, cit., p. 880.

[63] Rajneri, Il controverso rapporto tra regolazione ex ante e responsabilità ex post, cit., p. 371, testo e nt. 31.

[64] In ogni caso, l’applicazione della responsabilità per danno da prodotto al danno da farmaco autorizzato è pacifica in giurisprudenza: Cass. civ. 10 maggio 2021, n. 12225.

[65] Rajneri, Il controverso rapporto tra regolazione ex ante e responsabilità ex post, cit., p. 370.

[66] Ibidem.

[67] Corte Giust. CE 29 maggio 1997, C-300/95, Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Foro it., 1997, IV, c. 387 ss., con nt. di Ponzanelli, Regno unito, Corte di Giustizia ed eccezione dello “state of art”: «per potersi liberare dalla propria responsabilità ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva, il produttore di un prodotto difettoso deve dimostrare che lo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche, ivi compreso il loro livello più avanzato, al momento della messa in commercio del prodotto considerato, non consentiva di scoprire il difetto di quest’ultimo. Occorre inoltre, perché esse possano essere validamente opposte al produttore, che le conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto», corsivo di chi scrive.

[68] Section 4 (Defences), subsection 1, lett. e, del Consumer Protection Act del 15 maggio 1987: «In any civil proceedings by virtue of this Part against any person […] in respect of a defect in a product it shall be a defence for him to show […] that the state of scientific and technical knowledge at the relevant time was not such that a producer of products of the same description as the product in question might be expected to have discovered the defect if it had existed in his products while they were under his control», corsivo di chi scrive. Il testo provoca quasi subito la censura della Commissione, che nel 1989 stigmatizza le assonanze con la colpa. Come è stato rilevato, d’altra parte, è proprio l’impianto della state of art defense a «introdu[rre] surrettiziamente un giudizio molto simile a quello di colpevolezza», Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2638. Sulla lettura in termini oggettivi di quella esimente, Montinaro, Dubbio scientifico e responsabilità civile, Milano, 2012, p. 110 ss.

[69] Forse il tenore del considerando, con la possibilità di parametrare lo stato dell’arte rilevante a seconda delle condizioni dell’operatore economico, si spiega con la benevolenza mostrata dalla nuova direttiva verso le micro e piccole imprese che fabbricano programmi digitali, trapelata con la concessione, solo a loro, di potersi sottrarre pattiziamente al diritto di rivalsa in caso di solidarietà passiva (art. 12, par. 2, dir. 2024/2853/UE); le stesse micro e piccole imprese, per tornare allo stato oggettivo delle conoscenze, risultano gli operatori meno attrezzati a intercettare il sapere in assoluto più avanzato. Ancora, un criterio più lasco, che consente di calare lo stato dell’arte esigibile al caso concreto, costituisce uno sfondo forse più incoraggiante per gli studi di Ricerca e Sviluppo (cfr. Alpa, La responsabilità civile nel diritto comparato, cit., p. 522: «[v]i sono tuttavia alcune circostanze in cui la direttiva consente ai produttori di assumersi alcuni rischi calcolati al momento di immettere prodotti innovativi sul mercato»).

[70] Corte Giust. CE 10 maggio 2001, causa C-203/99, Henning Veedfald c. Århus Amtskommune.

[71] Cfr. Bellisario, voce Responsabilità per i prodotti difettosi, cit., p. 1256, testo e nt. 85; Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2641.

[72] Si ricordi un passaggio del 26° considerando, già richiamato: «[l]a presente direttiva dovrebbe applicarsi ai prodotti […] fabbricati ai fini della fornitura di un servizio finanziato con fondi pubblici, dato che tale modalità di fornitura è comunque di natura economica o commerciale», corsivo di chi scrive.

[73] Bellisario, Il pacchetto europeo, cit., p. 160.

[74] Il meccanismo sembra più vicino alla disclosure che non alla discovery, ma cfr. Bellisario, voce Responsabilità per i prodotti difettosi, cit., p. 1279, testo e nt. 220, con più ampi richiami.

[75] Santoro-Passarelli, Istituzioni di diritto civile, 1, Dottrine generali, Napoli, 1946, p. 47; Rescigno, Manuale del diritto privato, Napoli, 1973, p. 236 s.

[76] S. Patti, Le prove, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2024, II ed., p. 117.

[77] Alla maniera dell’art. 116, cpv., c.p.c., rinviato da una norma, quella ex art. 210, comma 4°, c.p.c., che si presta a qualche paragone con l’istituto in discorso: v. il prosieguo di questo §.

[78] Si v. il 44° considerando.

[79] Già condizionata a quella situazione, vista sopra, più stringente rispetto al requisito del par. 1.

[80] Altrove ricorrono formule dello stesso tipo: «in accordance with national law»; «conformément au droit national»; «im Einklang mit dem nationalen Recht»; «de conformidad con el Derecho nacional».

[81] «[L]e norme sulla divulgazione degli elementi di prova per quanto riguarda le indagini preliminari, il grado di specificità necessario per la richiesta di elementi di prova, i terzi, i casi di azioni declaratorie e le sanzioni imposte per il mancato rispetto dell’obbligo di divulgazione degli elementi di prova».

[82] Volendo approfondire, v. Chiricallo, Il “richiamo” dei prodotti pericolosi e i nuovi rimedi civilistici esperibili dall’acquirente-consumatore, cit., p. 669 ss.

[83] Al Mureden, Product safety e product liability nella prospettiva del prodotto conforme, cit., p. 502.

[84] S. Patti, Le prove, cit., p. 768 e 771.

[85] Ma v. Bellisario, Il pacchetto europeo, cit., p. 161, che sul punto ricorda netta la distinzione tra presunzioni legali e semplici.

[86] «Inoltre, poiché le presunzioni legali sono regole generali, essendo applicabili ad un numero indefinito di fattispecie, esse non possono tener conto delle peculiarità del singolo caso, come avviene dell’ipotesi di formazione della presunzione semplice ad opera del giudice. Quando la legge stabilisce che in presenza di un certo fatto deve presumersi qualcosa, nonostante l’eventuale dubbio di chi è chiamato a decidere, non rimane che applicare la regola precisa, accettando il contrasto che in tal modo può determinarsi, nel caso concreto, con i principi della ragione e della logica. Viceversa, di ogni circostanza [corsivo di chi scrive] deve tener conto il giudice nel ragionamento che – eventualmente – lo conduce a configurare una presunzione e quindi a considerare vero un determinato fatto movendo da un fatto diverso», S. Patti, Le prove, cit., p. 772.

[87] S. Patti, Le prove, cit., p. 776; Id., Ripartizione dell’onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto, in Id. (a cura di), Il danno da prodotti in Italia – Austria – Repubblica Federale di Germania – Svizzera, Padova, 1990, p. 143 ss. La centralità del meccanismo presuntivo in questa materia risulta poi enfatizzata dalla qualifica giurisprudenziale della responsabilità per danno da prodotto difettoso proprio come «responsabilità presunta»: «[i]ncombe […] sul soggetto danneggiato […] la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore […] la corrispondente prova liberatoria», Cass. civ. 7 aprile 2022, n. 11317, in Danno resp., p. 363 ss., con nota di Di Martino, Sulla natura della responsabilità per danno da prodotto difettoso; tra le più recenti, si v. ancora Cass. civ. 10 maggio 2021, n. 12225. Contrasta fermamente la formula C. Castronovo, La responsabilità civile, Milano, 2018, p. 802.

[88] S. Patti, Le prove, cit., p. 776: «presunzioni giurisprudenziali».

[89] Con riguardo al difetto, seguendo lo schema tratteggiato prima, i riferimenti andrebbero per differenza alle lettere dell’art. 7, par. 2, non toccate dalle presunzioni dell’art. 10, par. 4. Ricorrendo un malfunzionamento riconoscibile a partire dall’ordinaria operatività del prodotto, o uno iato rispetto alle norme tecniche (ma solo quelle obbligatorie), il difetto andrebbe già presunto ai sensi dell’art. 10, par. 2.

[90] Cfr. Bellisario, Il pacchetto europeo, cit., p. 161. Si v. altresì Cioni, Nuovi pregi e vecchi difetti, cit., p. 679.

[91] Si v. sempre S. Patti, Le prove, cit., p. 776.

[92] Corte Giust. UE 21 giugno 2017, C-621/2015, N. W, L. W, C. W. c. Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko, in Alpa e G. Conte (a cura di), Orientamenti della Corte di Giustizia in materia di responsabilità civile, Torino, 2018, p. 87 ss., con commento di Pancallo, Danni da vaccino: la Corte di Giustizia non esclude il nesso causale in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti; in Resp. civ. prev., 2017, p. 1796 ss., con nota di Pucella, Danno da vaccini, probabilità scientifica e prova per presunzioni; in Eur. dir. priv., 2018, p. 345 ss., con note di Ar. Fusaro, Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova: la posizione della Corte di Giustizia e Purpura, Responsabilità del produttore per danno da vaccino e onere della prova; in Foro it., 2017, 11, c. 535 ss.; in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2017, p. 1067 ss., con nota di Parziale, Danno da vaccinazione e incertezza del nesso causale: il ruolo della prova per presunzioni; in Danno resp., 2017, p. 668 ss., con nota di Bitetto Murgolo, Danno da vaccini e prova del nesso causale tra product liability e indennizzo; in Rass. avv. Stato, 2017, vol. III, p. 32 ss., con nota di Pincini, L’onere probatorio nell’ambito dei vaccini: commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-621/15. Gli argomenti di fondo sono due: 1) un incontrastato via libera alla prova per presunzioni, 2) corrivo al punto da superare le colonne della ricerca medica, cfr. Pucella, op. cit., p. 1803.

[93] B ertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2650.

[94] B ertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2650.

[95] B ertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2650 s.

[96] Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2651.

[97] Cfr. Carnevali, voce Responsabilità del produttore, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. II, Milano, 1998, p. 949.

[98] Riepilogato da Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2624.

[99] Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2638.

[100] «Quanto ai rischi che, allo stato della scienza e della tecnica nel momento della messa in commercio, risultano del tutto imprevedibili, la legge li esclude dall’ambito della responsabilità oggettiva del fabbricante […]. Questa regola appare opportuna. Premetto che si tratta qui di rischi che riguardano soprattutto i prodotti medicinali, i quali in casi eccezionali possono avere effetti collaterali dannosi del tutto imprevedibili nonostante ripetute e accurate sperimentazioni. Allo scopo di indurre alla massima prudenza nella sperimentazione una responsabilità per colpa sembra sufficiente: ogni esigenza di maggiore cautela è infatti realizzabile mediante un irrigidimento del criterio di valutazione della colpa», P. Trimarchi, La responsabilità civile. Atti illeciti, rischio e danno, II ed., Milano, 2019, p. 420 s.; Bellisario, voce Responsabilità per i prodotti difettosi, cit., p. 1247; Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., p. 2638.

[101] C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, II ed., cit., p. 751 s. accosta alla colpa tanto il difetto di progettazione quanto quello di informazione; concludono similmente Caruso e R. Pardolesi, Per una storia della Direttiva 1985/374/CEE , in Danno resp., 2012, R. Pardolesi e Ponzanelli (a cura di ), n. monografico I 25 anni di product liability, p. 15; Bertolini, Responsabilità del produttore, cit., pp. 2624 e 2631 ss. Cfr. altresì Alpa, La responsabilità civile. Principi, II ed., Torino, 2018, p. 192: «[s]e si tratta di un difetto di costruzione, il giudizio di responsabilità (strict liability) è immediato e meccanico; se si tratta di un difetto di progettazione – pur potendosi arrivare alla strict liability – la valutazione è più elastica perché occorre tener conto (nella concezione di Palmer, desunta dall’esperienza nordamericana) di molteplici circostanze, quali il costo di una progettazione diversa, il grado di sicurezza maggiore acquisibile mediante la diversa progettazione, le cognizioni scientifiche e tecniche disponibili all’epoca della fabbricazione».

[102] Venezian, Danno e risarcimento fuori dal contratto, in Opere giuridiche, I, Studi sulle obbligazioni, Roma, 1919, p. 91; cfr. Alpa, I principi generali, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2023, III ed., p. 842 s. Ma v., più estesamente rispetto al testo, Alpa, La responsabilità civile nel diritto comparato, cit., p. 253 ss.

[103] Si direbbe confermata in questo modo la classifica dei principi nell’art. 1 e nel 1° considerando della nuova direttiva, esposta in apertura, con il vantaggio della concorrenza e della libera circolazione delle merci sulla tutela dell’utente in questa particolare partita di «caccia» (a ricordare la metafora venatoria è Alpa, I principi generali, cit., p. 498, riallacciandosi a Dworkin, A matter of principle, Oxford, 1985).

[104] Alpa, La responsabilità civile nel diritto comparato, cit., p. 527.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi