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obbligo in scadenza il 13 giugno 2025



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Il 13 giugno 2025 scade il termine per la presentazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), già iscritti all’archivio VIES (Vat Information Exchange System), che intendono effettuare operazioni intracomunitarie in Italia tramite un rappresentante fiscale.

Dal 14 aprile 2025, è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo, per tali soggetti, di prestare una garanzia economica — tramite cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria — quale condizione per ottenere o mantenere l’inclusione nella banca dati VIES. Quest’ultima è indispensabile per poter effettuare cessioni e acquisizioni intracomunitarie in regime di esenzione IVA, secondo quanto previsto dalla normativa europea.

I soggetti coinvolti che non ottemperano all’obbligo entro la scadenza rischiano l’avvio del procedimento di esclusione d’ufficio dalla banca dati VIES da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente impossibilità di operare regolarmente nel mercato intracomunitario.

Contesto normativo e finalità della misura

L’obbligo di prestazione della garanzia per i soggetti non residenti extra-UE o SEE è stato introdotto dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 13/2024, che ha inserito il nuovo comma 7-quater all’art. 35 del DPR 633/1972.

La norma è parte di un più ampio disegno europeo volto a rafforzare i controlli sull’utilizzo delle partite IVA da parte di soggetti non stabiliti nell’Unione. Il provvedimento risponde infatti alla necessità di contrastare schemi fraudolenti che sfruttano impropriamente il regime dell’esenzione IVA per le operazioni intracomunitarie, spesso attraverso l’uso di rappresentanti fiscali compiacenti.

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NOTA BENE: In questo contesto, la prestazione di una garanzia economica minima di 50.000 euro costituisce un presidio a tutela dell’Erario, finalizzato a prevenire fenomeni evasivi e a responsabilizzare i soggetti che vogliono operare nel mercato UE pur non essendo stabiliti in Stati membri.

Le modalità operative per la presentazione della garanzia sono state definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 178713/2025 del 14 aprile 2025, emanato in attuazione del citato articolo 35, comma 7-quater del DPR n. 633/1972.

Chi è obbligato a prestare la garanzia

L’obbligo di prestare una garanzia economica riguarda specificamente i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale. La garanzia è finalizzata all’inclusione o al mantenimento nell’archivio VIES (Vat Information Exchange System), la banca dati europea dei soggetti IVA autorizzati a effettuare cessioni e acquisizioni intracomunitarie in esenzione IVA, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

L’iscrizione al VIES, in sostanza, è una condizione necessaria per poter effettuare operazioni commerciali transfrontaliere all’interno dell’UE senza applicazione dell’IVA all’origine, rendendo tali operazioni soggette al regime di reverse charge nel Paese di destinazione. La presenza nel VIES consente alle controparti europee di verificare la legittimità dell’operazione e di applicare correttamente il trattamento fiscale previsto dalla normativa comunitaria.

I soggetti obbligati alla garanzia si distinguono in tre categorie:

  1. Nuovi operatori senza partita IVA: coloro che non sono ancora titolari di una posizione IVA in Italia e che intendono iscriversi al VIES devono presentare la garanzia contestualmente alla dichiarazione di inizio attività e alla richiesta di iscrizione nel VIES.
  2. Titolari di partita IVA non ancora iscritti al VIES: i soggetti che possiedono una partita IVA italiana ma non sono ancora inclusi nella banca dati VIES devono prestare la garanzia prima di inoltrare la richiesta di inclusione.
  3. Operatori già iscritti al VIES alla data del 14 aprile 2025: questi soggetti hanno l’obbligo di regolarizzare la propria posizione entro il 13 giugno 2025, presentando la garanzia richiesta, pena l’avvio della procedura di esclusione d’ufficio dal sistema.

In tutti i casi, l’obiettivo è garantire che l’operatore estero agisca in modo trasparente e responsabile, evitando comportamenti elusivi e tutelando l’integrità del sistema fiscale europeo.

Criteri e modalità di rilascio della garanzia patrimoniale

Le condizioni per la prestazione della garanzia patrimoniale da parte dei soggetti non stabiliti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo che intendono iscriversi al VIES tramite rappresentante fiscale in Italia sono state stabilite dal Decreto Ministeriale 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 13/2024.

Secondo quanto previsto dal decreto, la garanzia deve essere prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate per un importo non inferiore a 50.000 euro, e può assumere una delle seguenti forme:

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  • Cauzione in titoli di Stato o strumenti finanziari garantiti dallo Stato;
  • Fideiussione bancaria;
  • Polizza fideiussoria assicurativa.

La garanzia deve avere una durata minima di 36 mesi, a partire dalla data di consegna alla Direzione Provinciale territorialmente competente, determinata in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale. Trascorso tale periodo, non è previsto l’obbligo di rinnovo.

Soltanto a seguito del riscontro positivo da parte della Direzione Provinciale e della formale accettazione della garanzia, il soggetto estero potrà essere validamente incluso nella banca dati VIES oppure conservare la propria iscrizione, nel caso in cui vi fosse già registrato.

NOTA BENE: L’obbligo riguarda non solo i nuovi operatori, ma anche coloro che alla data del 14 aprile 2025 risultano già iscritti alla banca dati VIES: in mancanza di garanzia entro i termini previsti, essi saranno soggetti a esclusione automatica dal sistema, con perdita del diritto a effettuare operazioni intracomunitarie in regime di esenzione IVA.

Tempistiche e iter procedurale

  • Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la garanzia deve essere prestata prima della richiesta di iscrizione al VIES.
  • Per i soggetti non ancora titolari di partita IVA, la garanzia va presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, nella quale è già inclusa la richiesta di iscrizione al VIES.
  • Per i soggetti già iscritti al VIES al 14 aprile 2025, il termine per regolarizzare la propria posizione è entro il 13 giugno 2025.

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate controlla la regolarità formale e sostanziale della garanzia e comunica l’esito al soggetto interessato. Solo dopo tale conferma si potrà trasmettere la richiesta di iscrizione secondo le modalità già fissate dal precedente provvedimento AE n. 159941/2014.

Conseguenze della mancata presentazione della garanzia: esclusione dal VIES

La mancata presentazione della garanzia entro i termini previsti comporta gravi conseguenze operative e fiscali per i soggetti non residenti extra-UE o SEE che operano in Italia tramite rappresentante fiscale e risultano iscritti alla banca dati VIES. In particolare, se la garanzia non viene prestata entro il termine perentorio del 13 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate provvede a notificare al rappresentante fiscale, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio del procedimento di esclusione dalla banca dati VIES.

A partire dalla data di ricezione della comunicazione, si apre un termine supplementare di 60 giorni entro il quale il soggetto estero può ancora adempiere all’obbligo di prestare la garanzia, anche per il tramite del proprio rappresentante fiscale. Tuttavia, trascorso inutilmente questo secondo termine, l’Agenzia esclude d’ufficio la partita IVA dalla banca dati VIES.

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Impatti operativi e fiscali dell’esclusione

L’esclusione dal VIES produce effetti immediati e rilevanti:

  • Il soggetto non potrà più effettuare cessioni e acquisizioni intracomunitarie in esenzione IVA, in quanto non più riconosciuto come operatore abilitato.
  • Le operazioni con controparti situate in altri Stati membri UE verranno trattate come operazioni interne, con conseguente applicazione dell’IVA italiana in fattura.
  • La mancanza di iscrizione al VIES potrà generare disallineamenti nei sistemi contabili e dichiarativi delle controparti europee, con potenziali contestazioni fiscali e ostacoli alla regolare gestione commerciale delle operazioni.

Inoltre, la perdita dello status VIES può compromettere i rapporti commerciali con clienti e fornitori comunitari, i quali potrebbero escludere il soggetto non abilitato dalle proprie filiere di fornitura o vendita a causa dell’impossibilità di operare in regime di non imponibilità.

Per questi motivi, è fondamentale che i soggetti interessati e i loro rappresentanti fiscali agiscano tempestivamente per assicurare la corretta prestazione della garanzia e il conseguente mantenimento dell’iscrizione alla banca dati VIES.

Dove reperire i modelli e cosa devono fare gli operatori

Per agevolare l’adempimento degli obblighi previsti, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale i fac-simile aggiornati dei documenti da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare, sono disponibili:

  • il modello di polizza fideiussoria;
  • il modello per la costituzione del deposito cauzionale in titoli di Stato o strumenti finanziari garantiti dallo Stato.

Tali modelli rappresentano un riferimento utile per la corretta predisposizione della documentazione da parte dei soggetti obbligati e dei loro consulenti, assicurando la conformità alle indicazioni normative e alle esigenze procedurali degli uffici territoriali.

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Adempimenti degli operatori e dei rappresentanti fiscali

Per evitare il rischio di esclusione dal VIES e garantire la continuità operativa nelle operazioni intracomunitarie, i rappresentanti fiscali e gli operatori devono attivarsi con prontezza, seguendo alcune azioni fondamentali:

  • Verificare tempestivamente lo stato dell’iscrizione al VIES del soggetto rappresentato;
  • Informare il cliente estero in merito all’obbligo di prestazione della garanzia e ai termini perentori previsti dalla normativa;
  • Richiedere la polizza assicurativa o avviare la procedura bancaria con congruo anticipo, considerando i tempi tecnici necessari per l’emissione della garanzia;
  • Monitorare l’iter di presentazione e curare ogni fase fino alla formale accettazione della garanzia da parte della Direzione Provinciale competente.

Un intervento rapido e coordinato è essenziale: una volta ricevuta la comunicazione di avvio della procedura di esclusione, il tempo per regolarizzare la posizione è limitato a 60 giorni, e ogni ritardo può comportare conseguenze rilevanti sia a livello operativo sia fiscale.



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