Contratti di assicurazione sulla vita: dal Fisco i chiarimenti sull’imposta di bollo
Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita (AdE – circolare 04 giugno 2025 n. 7/E)
La Legge di bilancio ha introdotto misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (art. 1, legge 30 dicembre 2024, n. 207 commi 87 e 88). In particolare, è intervenuta sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.
Versamento annuale dell’imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita
A decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, co. 2-ter, Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’art. 4 del dm Mef 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.
Per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente. La novità normativa riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’art. 4 del dm Mef 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642 del 1912, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura, del 100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15, il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
Si deve ritenere ammissibile, quindi, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1991, n. 241 .
Inoltre, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Rateazione dell’imposta di bollo accantonata fino al 2024
L’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste precedentemente.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
Con riferimento alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, l’imposta di bollo, sia corrente (ossia l’imposta calcolata e dovuta annualmente, a partire dal 2025) sia accantonata (vale a dire, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024), è assolta dall’impresa estera direttamente in Italia, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell’imposta, purché detta impresa richieda l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale e sempreché eserciti o abbia esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter, co. 3, del dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui al citato articolo 26- ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:
– se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità previste dall’articolo 3, comma 7, del d.m. Mef 24 maggio 2012;
– se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.
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Interazione con l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
Le attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. scudo fiscale) sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.
L’imposta di bollo speciale annuale è determinata, al netto dell ’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 13 della tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642, risultante dai rendiconti.
Il versamento di tale imposta di bollo speciale avviene entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
A decorrere dall’annualità 2025, l’imposta di bollo speciale annuale deve essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall’impresa di assicurazioni.
Le imprese di assicurazioni comunicano all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.
Con riferimento all’imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024, si ritiene, invece, che la stessa possa essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.
L’imposta di bollo sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata secondo le rate e le scadenze previste dall’articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2025.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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