Contabilità

Buste paga

 

Compliance e pianificazione fiscale e doganale per gli alcoli


La regolamentazione delle accise e i regimi sospensivi applicabili ai prodotti alcolici rappresentano una componente essenziale per la gestione efficiente e conforme delle attività produttive e commerciali nel settore. 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Attraverso istituti come:

  • il deposito fiscale, 
  • il deposito doganale 
  • e l’autorizzazione AEO,

gli operatori economici possono beneficiare di vantaggi competitivi, ottimizzando al contempo la fiscalità e minimizzando i rischi di natura sanzionatoria.

Ti potrebbero interessare:

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

1) Il ruolo dell’accisa nella tassazione dei prodotti alcolici

L’accisa rappresenta un’imposta indiretta che incide sulla produzione e sul consumo dei prodotti alcolici, disciplinata dal Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con D.lgs. n. 504/1995. 

Secondo l’articolo 1, comma 2 del TUA, essa si applica all’alcole etilico, alle bevande alcoliche, all’energia elettrica, ai tabacchi lavorati e ai prodotti energetici.

L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione, dell’estrazione dal sottosuolo, dell’importazione o dell’ingresso irregolare nel territorio dello Stato (art. 2 TUA).

L’accisa diventa esigibile nel momento in cui il prodotto è immesso in consumo

La norma individua ulteriori fattispecie di esigibilità come lo svincolo irregolare da un regime sospensivo, la presenza di ammanchi superiori alla soglia consentita, o la fabbricazione al di fuori di un regime sospensivo.

È prevista una clausola antielusiva che rende esigibile l’accisa anche in assenza delle condizioni per beneficiare di esenzioni o aliquote ridotte.

2) Il regime del doposito fiscale: struttura e requisiti

Il deposito fiscale costituisce un presidio fondamentale per la gestione in sospensione d’imposta dei prodotti alcolici. L’articolo 28 TUA stabilisce che la fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa può avvenire in regime sospensivo solo se l’operatore dispone di una licenza di esercizio, rilasciata ai sensi dell’art. 63 TUA.

Le categorie impiantistiche autorizzabili comprendono distillerie, opifici di rettificazione, stabilimenti di produzione per i prodotti intermedi, fabbriche di birra, cantine e impianti per bevande fermentate diverse. 

Il regime può estendersi anche a magazzini di invecchiamento, opifici promiscui, depositi di condizionamento e impianti di birrifici con produzione annua inferiore ai 10.000 ettolitri.

La gestione in sospensione può essere riconosciuta anche ai commercianti all’ingrosso, laddove risulti funzionale alle esigenze operative e giustificata da un’effettiva necessità economica. 

È comunque vietata la presenza di prodotti ad accisa assolta, salvo quelli strettamente necessari al consumo aziendale e autorizzati dall’amministrazione doganale.

3) Obblighi di denuncia, esclusione e requisiti soggettivi

La concessione della licenza di esercizio è subordinata alla presentazione della denuncia da parte del soggetto passivo d’imposta. Sono obbligati a tale adempimento gli esercenti impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche, nonché i titolari di esercizi di vendita e depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiori a 300 litri.

Sono previste diverse ipotesi di esonero, tra cui: detenzione di alcole in recipienti inferiori a 5 litri con contrassegno fiscale, quantità limitate di aromi alcolici, profumeria alcolica fino a 5000 litri, birra e vino non destinati a distillazione.

Gli operatori devono tenere un registro di carico e scarico, distinto per prodotti finiti denaturati e non, riportando le rimanenze giornaliere e le partite spedite. 

È previsto anche un diritto annuale per il mantenimento della licenza.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

L’art. 23 TUA stabilisce i requisiti soggettivi per il rilascio della licenza, escludendo coloro che abbiano subito condanne definitive o siano coinvolti in procedimenti penali pendenti per reati tributari, finanziari o fallimentari. 

Sono esclusi anche i soggetti sottoposti a procedure concorsuali o a cui siano state contestate gravi violazioni tributarie.

Ti potrebbero interessare:

4) La cauzione: garanzia del corretto adempimento

Gli operatori autorizzati alla gestione di un deposito fiscale sono tenuti a prestare una cauzione a garanzia dell’imposta dovuta per la quantità massima di prodotti detenibili. 

L’importo varia dall’1% al 10% a seconda delle caratteristiche dell’impianto e dell’affidabilità del soggetto richiedente.

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

L’articolo 5, comma 3 TUA, consente all’Amministrazione finanziaria di esonerare dall’obbligo di cauzione le imprese considerate di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato in caso di mutamento delle condizioni originarie, con obbligo di prestazione della cauzione entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

L’obbligo non si estende ai depositi doganali, per i quali si applicano specifiche disposizioni.

Ti potrebbero interessare gli eBook: 

Ti segnaliamo il libro di carta recentemente aggiornato Codice Tributario 2025

5) Il deposito doganale: finalità e disciplina

Il deposito doganale è un regime speciale, disciplinato dall’art. 237 del Reg. UE 952/2013 (CDU) e dai regolamenti delegati e di esecuzione (Reg. UE 2015/2446 e 2015/2447), che consente il magazzinaggio di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione senza l’immediato pagamento di dazi e oneri doganali. 

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Si tratta di un regime economico e sospensivo, subordinato a specifica autorizzazione, assume crescente importanza nel contesto della logistica integrata, della gestione dei flussi internazionali e della pianificazione economico-fiscale degli operatori.

Tale regime permette di differire il pagamento dei diritti doganali fino alla successiva destinazione della merce. 

Può essere attivato in depositi pubblici (aperti a più soggetti) o privati (utilizzati esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione).

L’accesso al regime del deposito doganale è subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’autorità doganale competente. 

Possono richiedere l’autorizzazione solo soggetti stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che dimostrino di essere affidabili, in grado di garantire il rispetto delle normative e delle condizioni previste per la custodia delle merci.

Il richiedente deve altresì dimostrare l’esistenza di una reale esigenza economica all’utilizzo del regime, da provare con documentazione commerciale, contratti di fornitura, lettere di intenti e altri elementi idonei.

L’infrastruttura deve essere idonea alla vigilanza doganale, e l’operatore è tenuto a presentare un disciplinare operativo e a fornire adeguate garanzie finanziarie.

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

Le autorità doganali possono autorizzare il magazzinaggio anche di merci unionali, senza che queste siano formalmente vincolate al regime, purché non ostino esigenze di salute pubblica o ambientale.

È ammesso l’utilizzo di merci equivalenti, purché con lo stesso codice di nomenclatura, caratteristiche e qualità commerciale. 

Non è consentito per merci sensibili, OGM, o soggette a dazi antidumping o compensativi.

Il deposito doganale rappresenta strumento efficace di gestione strategica dei flussi logistici e fiscali. La sua funzione principale è quella di permettere l’ottimizzazione del cash flow aziendale, consentendo il differimento del pagamento dei dazi all’importazione. Inoltre, il regime si presta a essere integrato con altri regimi doganali speciali, quali il perfezionamento attivo o il transito.

Infine si analizza l’AEO, un’opportunità per la finalità doganale.

Lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) consente all’impresa di beneficiare di agevolazioni in ambito doganale, quali riduzione delle garanzie, minori controlli e semplificazioni documentali. 

Tale autorizzazione, rilasciata sulla base della normativa unionale, ha validità in tutta l’UE e, in caso di mutuo riconoscimento, anche nei confronti di paesi terzi (Per ulteriori approfondimenti, leggi anche “Operatore Economico Autorizzato: chiarimenti 2024 delle Dogane”).

L’AEO non è obbligatorio ma rappresenta un elemento qualificante del soggetto passivo dell’obbligazione doganale, testimoniando l’affidabilità e la diligenza qualificata dell’impresa. L’istruttoria per il rilascio include audit su struttura, controlli interni, capacità di gestione e reazione agli eventi critici.

In sintesi, l’AEO costituisce uno strumento strategico in una logica di compliance avanzata, favorendo un rapporto collaborativo tra operatore e amministrazione doganale e migliorando la competitività dell’azienda nel commercio internazionale.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita