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cosa prevede e che cambia


Con l’approvazione definitiva al Senato del DDL sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa, si apre una nuova fase nei rapporti di lavoro. Un cambiamento culturale e normativo atteso da decenni, che rende finalmente operativo l’articolo 46 della Costituzione.

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L’obiettivo? Rafforzare il legame tra imprese e lavoratori, condividere successi, responsabilità e scelte strategiche. Ma soprattutto, offrire nuovi strumenti per rendere il lavoro più partecipato, equo e motivante. Ma cosa significa davvero “partecipazione agli utili”? Come funziona? E soprattutto: perché può essere una buona notizia sia per i lavoratori che per le aziende?

Vediamo in concreto cosa prevede la nuova normativa e cosa cambia per aziende e dipendenti del settore privato.

Novità fiscali: bonus, utili e dividendi sotto nuova luce

Un regime fiscale agevolato, ma solo per i lavoratori privati

Per i dipendenti del settore privato, il DDL introduce una modifica temporanea alle regole fiscali su premi di produttività e utili aziendali, che prevede:

  • Un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali) pari al 5% fino al 2027, che poi salirà al 10%;
  • Un massimale annuo elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi nel caso in cui almeno il 10% degli utili complessivi venga redistribuito ai lavoratori tramite accordi collettivi;
  • Il beneficio è valido solo per chi ha un reddito annuo da lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro.

Esempio: se un’azienda realizza 1 milione di utili e ne distribuisce 100.000 ai dipendenti, ciascun lavoratore può ricevere fino a 5.000 euro lordi con tassazione agevolata.

Dividendi esentasse per chi riceve azioni

Un altro tassello importante riguarda il coinvolgimento finanziario dei lavoratori. I dipendenti potranno ricevere azioni dell’impresa in sostituzione del premio di risultato.

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Nel 2025, i dividendi derivanti da queste azioni saranno esenti da imposte per il 50% del loro ammontare, fino a un massimo di 1.500 euro annui.

Questa misura incoraggia l’azionariato diffuso e premia chi sceglie di legare il proprio percorso professionale alla crescita dell’impresa.

Esempio: una lavoratrice che riceve 1.200 euro in dividendi da azioni ricevute come premio, pagherà le tasse solo su 600 euro.

Coinvolgimento nella governance: dipendenti nei CDA e nei collegi di vigilanza

La legge disciplina due modelli di partecipazione alla direzione aziendale:

  1. Nelle società con modello dualistico (con organo amministrativo e collegio di sorveglianza), può essere prevista – tramite accordi collettivi – la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel collegio di sorveglianza, o tra i partecipanti a piani di partecipazione finanziaria.
  2. Nelle società con modello monistico, i contratti collettivi possono prevedere l’inclusione di uno o più rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o nel comitato per la gestione.

In entrambi i casi, i rappresentanti devono rispettare requisiti di autonomia, reputazione e competenza, e non possono assumere incarichi dirigenziali nella stessa impresa entro tre anni dalla fine del mandato.

Organizzazione, benessere, innovazione: spazio alle commissioni paritetiche

Commissioni paritetiche: un laboratorio di idee condivise

Le imprese possono istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori. Compiti principali:

  • Proporre innovazioni nei prodotti, nei processi e nei servizi;
  • Avanzare soluzioni per l’organizzazione del lavoro;
  • Collaborare alla definizione di politiche retributive, welfare e formazione.

Esempio pratico: una commissione potrebbe proporre un piano di formazione interna per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale o nuove modalità di turnazione per migliorare la conciliazione vita-lavoro.

Partecipazione consultiva: una voce preventiva nelle decisioni aziendali

La nuova legge valorizza anche la partecipazione consultiva, prevedendo che le RSU, RSA o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori, possano essere consultati in anticipo sulle scelte aziendali tramite strutture come gli enti bilaterali territoriali.

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Questo coinvolgimento anticipato consente una maggiore trasparenza e aiuta a prevenire conflitti, integrando la prospettiva dei lavoratori nelle decisioni strategiche.

Una struttura stabile per monitorare e promuovere la partecipazione

Nasce la Commissione permanente presso il CNEL

La legge istituisce anche una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL, con funzioni di:

  • Analisi e proposta su prassi partecipative;
  • Raccolta di buone pratiche aziendali;
  • Redazione biennale di una relazione sulla partecipazione nei luoghi di lavoro;
  • Proposte normative e interpretative, non vincolanti.

Una legge che attua la Costituzione

Come ha dichiarato la Ministra Marina Calderone:

“Oggi abbiamo finalmente applicato l’articolo 46 della nostra Carta fondamentale. Crediamo nella collaborazione tra imprenditori e lavoratori, rifuggendo logiche conflittuali fuori dalla storia”.

In sintesi: cosa cambia davvero per aziende e lavoratori

  • Tassazione agevolata (5%) su bonus e utili fino a 5.000 euro lordi, solo nel privato;
  • Azioni ai dipendenti e dividendi con esenzione fiscale al 50% (fino a 1.500 euro);
  • Partecipazione ai CDA o agli organi di vigilanza con requisiti precisi;
  • Commissioni paritetiche per innovazione, benessere e qualità del lavoro;
  • Partecipazione consultiva nelle scelte aziendali;
  • Nuova commissione nazionale per promuovere e monitorare la partecipazione.

Il messaggio è chiaro: il lavoro non è solo una funzione produttiva, ma una leva strategica. E chi contribuisce al successo dell’azienda merita di parteciparvi anche nelle decisioni e nei risultati. Sta ora a imprese e lavoratori trasformare questa legge in un’occasione reale di crescita condivisa.



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