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Finanziamento Smart&Start Invitalia Non Rimborsato: Cosa Succede Se Non Pago Le Rate


Hai ottenuto un finanziamento agevolato con il bando Smart&Start di Invitalia e ora non riesci più a rimborsarlo?

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Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in gestione dei debiti da incentivi pubblici e difesa delle startup – è pensata per aiutarti a comprendere i rischi e intervenire con le giuste tutele legali.

Scopri cosa succede se non paghi il finanziamento Smart&Start, quali sono le conseguenze per la tua società, quando può scattare la revoca delle agevolazioni o l’escussione delle garanzie, e quali soluzioni puoi adottare per evitare il recupero forzoso.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, valutare la tua situazione con un avvocato esperto e studiare una strategia efficace per proteggere il tuo progetto imprenditoriale.

Introduzione

Il programma Smart&Start Italia di Invitalia offre alle start-up innovative un finanziamento agevolato (spesso a tasso zero) e, in alcuni casi, un contributo a fondo perduto. In cambio, le imprese beneficiarie assumono precisi obblighi, primo fra tutti il rimborso puntuale delle rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento concordato. Questa guida, aggiornata a maggio 2025, fornisce un percorso pratico-legale passo-passo per capire cosa accade in caso di mancato pagamento di una o più rate e come gestire al meglio la situazione, evitando o minimizzando conseguenze legali e reputazionali.

Il taglio è operativo ma rigoroso dal punto di vista giuridico: dopo aver descritto brevemente la struttura del finanziamento Smart&Start e gli obblighi del beneficiario, esamineremo tutte le conseguenze del ritardo o inadempimento (interessi di mora, richiami di Invitalia, piani di rientro, eventuale revoca delle agevolazioni, escussione di fideiussioni, segnalazioni in Centrale Rischi). Verranno illustrate simulazioni e casi pratici, per esemplificare i possibili scenari (dal ritardo occasionale alla morosità prolungata), e saranno forniti modelli di comunicazione scritta da utilizzare con Invitalia (ad esempio richieste di proroga o di rinegoziazione). Infine, la guida analizza le implicazioni sulla reputazione aziendale e sull’accesso a nuovi finanziamenti e offre raccomandazioni concrete per gestire una crisi di liquidità, attingendo a norme e sentenze aggiornate.

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Destinatari: start-up innovative beneficiarie di Smart&Start e i loro consulenti (legali, finanziari). Il linguaggio è chiaro ma tecnicamente accurato, per orientarsi in una situazione critica con consapevolezza di diritti, doveri e possibili soluzioni.

Nota: Le informazioni qui fornite hanno carattere generale; ogni situazione concreta andrebbe valutata con il supporto di professionisti qualificati. Nella sezione finale “Bibliografia e Riferimenti” sono elencate le fonti ufficiali (normative, linee guida Invitalia, giurisprudenza) citate nella guida.

Il finanziamento Smart&Start: struttura e obblighi del beneficiario

Prima di esaminare le conseguenze dell’inadempimento, è utile ricordare come funziona il finanziamento Smart&Start e quali impegni comporta per la start-up beneficiaria. Smart&Start Italia sostiene la nascita e crescita di start-up innovative tramite una combinazione di finanziamento agevolato e, in certi casi, contributo a fondo perduto:

  • Finanziamento agevolato a tasso zero: copre in genere l’80% delle spese ammissibili (percentuale elevabile al 90% in presenza di compagini giovanili, femminili o di dottori di ricerca). Questo finanziamento non ha interessi e va restituito secondo un piano di ammortamento di medio termine (tipicamente 8 anni, con pagamento di 2 rate semestrali all’anno). Spesso è previsto un periodo di preammortamento durante la realizzazione del progetto, dopo il quale iniziano le rate. La start-up beneficia così di capitale da investire subito, restituendolo in comode rate senza oneri finanziari aggiuntivi.
  • Contributo a fondo perduto del 30%: le start-up con sede in regioni del Mezzogiorno (Centro-Sud) ricevono anche una quota a fondo perduto pari al 30% dell’investimento ammesso. Questo importo non deve essere restituito in condizioni normali, rappresentando un vantaggio netto per l’impresa, a patto che vengano rispettati tutti i vincoli del bando (durata minima dell’attività, corretta realizzazione del piano d’impresa, regolare pagamento delle rate dovute, ecc.).

Quando Invitalia approva la domanda e stipula il contratto di agevolazione, la start-up assume formalmente una serie di obblighi. I principali da tenere presenti sono:

  • Rispettare il piano di investimento approvato: l’azienda deve realizzare il progetto per cui ha ottenuto i fondi, entro i tempi previsti e secondo le modalità concordate. Deviazioni sostanziali, ritardi ingiustificati o utilizzi impropri delle somme possono portare a revoca parziale o totale delle agevolazioni. Ad esempio, non completare il programma di spesa o cessare l’attività prima di un certo periodo (in genere 3 anni dall’ultima erogazione) sono cause di revoca.
  • Mantenere i requisiti soggettivi: la qualifica di “startup innovativa” dev’essere conservata per il periodo richiesto (di solito almeno fino a 2 anni dopo l’ultima erogazione, salvo superamento di limiti di fatturato previsti dalla legge). La perdita dei requisiti di legge (es. trasformazione in società ordinaria troppo presto) comporta la revoca totale. Analogamente, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese va perfezionata nei termini, pena revoca.
  • Divieto di distrarre beni agevolati: i beni acquistati con l’agevolazione non vanno venduti, ceduti o destinati ad usi diversi prima di un certo termine (in genere 3 anni dalla fine del progetto) senza autorizzazione. Anche spostare la sede fuori dalle aree ammesse o interrompere l’attività entro i primi anni può costare la revoca.
  • Obblighi informativi e di monitoraggio: la start-up deve consentire controlli, ispezioni e fornire informazioni a Invitalia e al Ministero durante la realizzazione e nei periodi successivi (rendicontare le spese, presentare stati avanzamento, relazioni, etc.). False dichiarazioni o irregolarità documentali gravi (es. fatture non realmente pagate prima di chiederne il rimborso) costituiscono violazioni gravissime con revoca e possibili conseguenze penali.
  • Restituzione del finanziamento secondo il piano di rimborso: questo è l’impegno finanziario principale. Il contratto di finanziamento agevolato prevede un importo complessivo da restituire in rate semestrali costanti. Ad esempio, se l’impresa ha ricevuto €200.000 di finanziamento a tasso zero, la tabella di ammortamento potrebbe prevedere 16 rate semestrali (due l’anno per 8 anni) da circa €12.500 ciascuna. Le scadenze (di norma ogni 6 mesi dalla data di inizio rimborso) sono fissate nel contratto. Pagare ogni rata entro la data prevista è essenziale per mantenere l’agevolazione e non incorrere in sanzioni o, peggio, nella decadenza del beneficio.
  • Eventuale garanzia fideiussoria per anticipazioni: in alcuni casi Invitalia eroga un’anticipazione sul contributo (ad esempio, il 40% a inizio progetto) previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo equivalente. Questa garanzia tutela l’Agenzia nel caso in cui il progetto non venga completato o vi siano inadempienze: se l’impresa risultasse in difetto, Invitalia potrebbe escutere (incassare) la fideiussione a prima richiesta. È importante quindi, se si è consegnata una fideiussione, rispettare le condizioni per ottenerne lo svincolo a fine progetto (ad esempio, completare il 100% delle spese e risultare in regola con le rate). In ogni caso, le rate del finanziamento agevolato non sono coperte dalla fideiussione sull’anticipo (che riguarda solo l’eventuale anticipo del contributo), quindi il mancato pagamento delle rate espone direttamente l’impresa alle azioni di recupero.

In sintesi, ricevere i fondi Smart&Start comporta responsabilità precise. Il vantaggio di un capitale senza interessi e parzialmente a fondo perduto viene bilanciato dalla necessità di mantenere comportamenti diligenti. La regolarità nei pagamenti delle rate è tanto più attesa in quanto non gravata da interessi: un ritardo può essere interpretato come indice di crisi aziendale e viene preso molto sul serio da Invitalia. Vediamo ora, nel dettaglio, cosa succede se la start-up non paga puntualmente una rata.

Mancato pagamento di una rata: primi effetti (interessi di mora e solleciti)

Quando una start-up salta una scadenza di pagamento, ossia non versa l’importo dovuto alla data prevista, si entra tecnicamente in mora rispetto al contratto di finanziamento. Gli effetti immediati del mancato pagamento di una rata includono:

  • Interessi di mora sul ritardo: Dal giorno successivo alla scadenza non pagata, l’importo della rata in arretrato inizia a produrre interessi moratori. Il tasso di mora è indicato nel contratto di finanziamento o nelle norme applicabili: tipicamente, per fondi pubblici a tasso zero, può corrispondere al tasso legale o a un tasso base fissato da normative comunitarie, maggiorato di qualche punto (spesso pari al tasso di riferimento UE per gli aiuti di Stato + uno spread). Ad esempio, se il tasso legale vigente è l’5% (dato esemplificativo) e la rata di €12.500 viene pagata 60 giorni in ritardo, matureranno circa €125 di interessi di mora (calcolati su 60/365 giorni). L’impresa dovrà versare questi interessi aggiuntivi oltre al capitale della rata. Gli interessi di mora non sono evitabili e continuano a crescere finché il debito rimane impagato, anche se Invitalia non avesse ancora inviato alcun sollecito formale. Conviene pertanto saldare il prima possibile anche solo per ridurre tale aggravio.
  • Sollecito di pagamento da Invitalia: se il ritardo si protrae oltre pochi giorni, generalmente Invitalia invia un richiamo formale. Inizialmente può trattarsi di un sollecito bonario via PEC o raccomandata AR, ricordando l’importo scaduto e invitando a saldare immediatamente o a prendere contatto per segnalare eventuali difficoltà temporanee. Questo sollecito costituisce un primo campanello d’allarme ufficiale. In tale comunicazione Invitalia potrebbe già avvisare delle possibili conseguenze di un protrarsi dell’inadempimento (ad esempio, il calcolo di interessi di mora e, se applicabile, la possibilità di attivare procedure di recupero).
  • Perdita del beneficio del termine (possibile in caso di grave ritardo): Occorre prestare attenzione a una clausola spesso presente nei contratti di finanziamento: la decadenza dal beneficio del termine. Significa che, al verificarsi di certe condizioni (ad esempio più rate non pagate o un ritardo prolungato oltre un certo periodo), Invitalia potrà esigere immediatamente tutto il debito residuo in un’unica soluzione, come se il piano di ammortamento fosse decaduto. Nei finanziamenti bancari questa clausola scatta tipicamente dopo il mancato pagamento di un certo numero di rate consecutive (spesso due). Per Smart&Start, come vedremo, la normativa prevede la revoca dell’agevolazione dopo più di due rate semestrali non rimborsate, il che implica anche la risoluzione anticipata del contratto e la richiesta dell’intero importo residuo. Già con una rata non pagata, però, Invitalia potrebbe mettere a riserva (sospendere) eventuali erogazioni successive ancora da liquidare: ad esempio, se la start-up doveva ancora ricevere una tranche di contributo o il saldo di fine lavori, questo pagamento potrebbe essere bloccato finché non venga regolarizzata la rata insoluta.
  • Segnalazione interna e monitoraggio del credito: All’interno di Invitalia, l’ufficio che gestisce l’incentivo registra il mancato incasso e può classificare la posizione come “in sofferenza potenziale”. Non si tratta ancora di una segnalazione pubblica, ma di un alert interno che attiva procedure di monitoraggio più stringenti. Se l’impresa è in contatto con un tutor o referente Invitalia, questi probabilmente solleciterà informalmente spiegazioni e piani di rientro. In questa fase iniziale, è cruciale comunicare attivamente (come approfondiremo più avanti): ignorare il problema sperando passi inosservato è la scelta peggiore.

In sintesi, il mancato pagamento di una rata fa scattare immediatamente interessi di mora e mette in allarme Invitalia, che avvierà solleciti e monitorerà strettamente la situazione. La start-up in ritardo si trova già in inadempienza contrattuale (seppur semplice, inizialmente) e deve agire con prontezza. Vediamo come distinguere un ritardo “occasionale” da una morosità più grave e quali opportunità esistono per rimediare prima che la situazione precipiti.

Ritardo occasionale vs. morosità prolungata: soglie critiche

Non tutti i ritardi sono uguali. Una distrazione o difficoltà temporanea che porta a saltare una singola rata può spesso essere risolta senza esiti irreversibili, purché l’impresa intervenga prontamente. Al contrario, un inadempimento protratto (più rate non pagate di seguito) è considerato da Invitalia un segnale di crisi grave e attiva le procedure più severe (come la revoca dell’agevolazione). È fondamentale conoscere le soglie critiche oltre le quali il comportamento del creditore (Invitalia) cambia qualitativamente:

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  • Una rata non pagata (o pagata con forte ritardo): se si tratta di un caso isolato e la start-up riesce a rimettersi in pari entro poco tempo, l’episodio potrà chiudersi con il pagamento della rata dovuta più gli interessi di mora accumulati. In questo scenario “occasionale”, Invitalia potrebbe applicare una penalità minima (gli interessi di mora appunto) e non adottare ulteriori sanzioni, a condizione che l’impresa mostri affidabilità in seguito. Tuttavia, conviene formalizzare la situazione tramite un piano di rientro anche per una sola rata, soprattutto se il ritardo supera i 30-60 giorni, per rassicurare l’ente finanziatore sulla volontà di adempiere.
  • Due rate semestrali consecutive non pagate: questa è già una condizione di grave ritardo. Due rate semestrali equivalgono a un anno intero di mancato pagamento. Secondo le Linee Guida di Invitalia sulla gestione dei crediti in sofferenza, finché il mancato pagamento riguarda non oltre 2 rate semestrali, l’impresa ha ancora l’opportunità di richiedere e ottenere da Invitalia una dilazione di pagamento delle rate scadute. Ciò significa che, fino a questa soglia (2 rate arretrate), Invitalia è disposta a negoziare un piano di rientro e a evitare la revoca immediata. In altre parole, entro il secondo mancato pagamento c’è spazio per soluzioni concordate. Attenzione però: due rate scadute rappresentano già il limite massimo prima delle conseguenze più drastiche – l’azienda è avvisata che sta camminando sul filo del rasoio.
  • Oltre due rate semestrali non pagate: superato il limite di due rate arretrate, scatta la revoca delle agevolazioni per inadempimento, come previsto dalla normativa ufficiale. La Circolare ministeriale Smart&Start stabilisce infatti che è disposta la revoca totale delle agevolazioni concesse se “l’impresa beneficiaria non rimborsa le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso”. “Oltre due scadenze” va interpretato come almeno tre rate semestrali non pagate. Quindi, al terzo mancato pagamento consecutivo, Invitalia è tenuta a interrompere il beneficio: il contratto di finanziamento viene risolto e decadono anche le componenti a fondo perduto (che divengono da restituire). Raggiungere questo stadio significa perdere il diritto al pagamento rateale e dover restituire tutto in blocco, con in più gravi ripercussioni sulla posizione creditizia dell’azienda.
  • Ritardo superiore a 12 mesi complessivi: coincide sostanzialmente con la situazione di due rate semestrali scadute. Invitalia considera >12 mesi di ritardo come soglia per passare da una semplice dilazione a un intervento di rinegoziazione strutturale (vedremo a breve questa opzione). In pratica, se per un anno intero l’impresa non paga le rate, il debito scaduto comincia ad essere così consistente da richiedere misure straordinarie o, in mancanza di accordi, la revoca. Si noti che non è necessario che le rate siano consecutive ai fini della revoca: se un’azienda salta la rata di giugno 2024, poi paga quella di dicembre 2024 ma salta di nuovo quella di giugno 2025, tecnicamente ha comunque “non rimborsato oltre due scadenze” nell’arco del piano (due rate non pagate, anche se intervallate da un pagamento). Occorre quindi estrema prudenza: recuperare una rata saltata non “resetta” il contatore delle inadempienze passate, che resteranno agli atti.

Riassumendo in termini operativi: fino a due rate semestrali di ritardo è possibile evitare la revoca, attivando soluzioni correttive (piano di rientro dilazionato o rinegoziazione); con la terza rata non pagata, la revoca diventa praticamente inevitabile secondo le regole vigenti.

Importante: Anche un singolo mancato pagamento può avere effetti seri (interessi, segnalazioni) e creare un precedente. Pertanto non bisogna mai sottovalutare la prima rata saltata, confidando magari che “basterà pagarla più avanti”. La strategia corretta è, sin dal primo segnale di difficoltà, contattare Invitalia e cercare un accordo per sanare il debito, senza attendere che il ritardo accumulato porti al punto di non ritorno (la revoca). Nei prossimi capitoli vedremo quali strumenti Invitalia mette a disposizione per gestire i ritardi entro la soglia critica delle due rate e come procedere nel dettaglio.

Strumenti per gestire i ritardi di pagamento

Fortunatamente, il sistema Smart&Start prevede alcune soluzioni straordinarie per aiutare le imprese in difficoltà temporanea a regolarizzare la propria posizione. Tali strumenti, frutto anche di interventi normativi recenti, permettono di evitare la risoluzione definitiva del contratto se l’azienda mostra impegno nel recuperare il debito. In questa sezione analizziamo due principali opzioni: il piano di dilazione delle rate scadute (adatto quando si hanno una o due rate arretrate) e la rinegoziazione del finanziamento agevolato (per ritardi più pesanti, oltre 12 mesi).

Piano di rientro dilazionato per rate scadute (fino a 2 rate)

Se il mancato pagamento è circoscritto a una o due rate, la via maestra suggerita da Invitalia stessa è di concordare un piano di rientro dilazionato per le somme scadute. In base alle Linee Guida Invitalia sulla gestione dei crediti, “in caso di mancato pagamento di non oltre 2 rate semestrali, l’impresa può chiedere […] una dilazione di pagamento delle rate scadute”, ottenendo così un piano di rateizzazione ad hoc per il debito arretrato comprensivo degli interessi di mora. Vediamo nel concreto cosa significa:

  • Richiesta di dilazione: La start-up deve manifestare per iscritto a Invitalia la volontà di rientrare del debito e richiedere la predisposizione di un piano di dilazione. È consigliabile inviare una PEC indirizzata al responsabile del procedimento o utilizzare l’area riservata online (dove previsto) per inoltrare la richiesta. Nella comunicazione andrà indicato quali rate risultano impagate, da quanto tempo, e perché si è verificato il problema, allegando eventualmente documenti utili (es. un piano finanziario aggiornato che mostri come si potranno pagare le rate dilazionate). Un modello di lettera di richiesta verrà fornito più avanti in questa guida. L’importante è chiedere esplicitamente la dilazione prima che Invitalia avvii la revoca – farlo dopo la terza rata saltata potrebbe essere troppo tardi.
  • Valutazione di Invitalia: L’Agenzia esaminerà la richiesta tenendo conto della storia del progetto e delle cause del ritardo. Se l’azienda per il resto ha rispettato gli obblighi e il piano d’impresa, e soprattutto se dimostra che il problema di liquidità è temporaneo e risolvibile, la dilazione viene in genere concessa. Invitalia preferisce recuperare il credito in via negoziale piuttosto che procedere subito per vie legali, purché vi sia ragionevole fiducia che l’impresa onorerà il piano concordato. Fattori che possono aiutare l’approvazione: l’aver già pagato parzialmente qualcosa a conto della rata, la presenza di nuovi ordini o investimenti in arrivo, l’assenza di altri segnali di crisi (pignoramenti da terzi, ecc.).
  • Stipula dell’accordo di rateizzazione: Una volta accettata la richiesta, Invitalia proporrà un atto di accordo (una sorta di contratto aggiuntivo) in cui si dettaglia il piano di rientro. Ad esempio, supponiamo che due rate da €12.500 ciascuna siano scadute (totale €25.000) e che gli interessi di mora maturati fino ad oggi ammontino a €500. Invitalia potrebbe accordare di ripagare €25.500 in 10 rate mensili da €2.550 l’una, a partire dal mese successivo alla firma dell’accordo, oltre alla normale ripresa del pagamento delle rate future alle loro scadenze. In pratica il debito scaduto viene “spalmato” su più tranche sostenibili. L’accordo specificherà:
    • L’importo totale dovuto (sommando capitale delle rate scadute + interessi di mora maturati fino a quel momento).
    • Il numero di rate in cui tale importo verrà suddiviso e le relative scadenze (di solito mensili o trimestrali, a seconda dell’importo).
    • Il tasso di interesse di mora che continua eventualmente a maturare sulle rate scadute fino alla stipula (già incluso nel calcolo) e, se previsto, un tasso di interesse sulle nuove rate del piano di dilazione (spesso coincide con il tasso di mora o il tasso legale).
    • Clausole di decadenza del beneficio: tipicamente l’accordo conterrà la previsione che, se anche una sola delle rate del piano di dilazione non verrà pagata puntualmente, l’intero piano di rientro si risolverà immediatamente e Invitalia potrà agire per recuperare tutto in un colpo. In altri termini, basta saltare una rata del piano di rientro per perdere questa seconda chance, con contestuale risoluzione definitiva del contratto agevolativo e via libera al recupero forzoso. È dunque cruciale rispettare scrupolosamente il nuovo piano.
  • Esecuzione del piano: Firmato l’accordo, la start-up dovrà rispettare le nuove scadenze previste. Durante l’esecuzione del piano di rientro, Invitalia sospende le azioni di revoca e recupero. L’agevolazione rimane formalmente attiva (non viene revocata) fermo restando che il contributo a fondo perduto e le eventuali garanzie restano acquisite a tutela del credito durante questo periodo. Ciò significa che la componente a fondo perduto rimane nella disponibilità dell’impresa (non viene richiesta indietro) fintantoché il piano viene onorato, e parimenti eventuali fideiussioni non vengono escusse ma restano vincolate. L’impresa può quindi proseguire l’attività cercando di raddrizzare la rotta finanziaria.

In sintesi, il piano di rientro dilazionato è un potente strumento “salva-agevolazione” quando si è accumulato un arretrato gestibile (una o due rate). Vantaggi: evita la revoca e il pagamento immediato di tutto il debito, permette all’impresa di diluire l’esborso nel tempo, preserva la reputazione (dimostra volontà di pagamento) e blocca ulteriori interessi di mora una volta stipulato (se si rispettano le scadenze concordate). Svantaggi: impone disciplina ferrea nel rispettare il piano (non c’è margine di ulteriore errore) e comporta comunque un costo aggiuntivo (gli interessi di mora maturati fino all’accordo).

Dal punto di vista legale, con l’accordo di dilazione Invitalia non rinuncia ad alcun diritto, ma semplicemente concorda una diversa tempistica di adempimento. In caso di inadempimento del piano, potrà procedere subito alla risoluzione del contratto di finanziamento originario (se non già scaduto) e al recupero forzoso dell’intera posizione debitoria, inclusa l’escussione delle garanzie. Perciò, chi ottiene una dilazione deve assicurarsi di potervi far fronte: è preferibile negoziare un numero di rate sostenibile, magari un po’ più lungo, piuttosto che accettare piani troppo compressi che poi risulterebbero impagabili.

Rinegoziazione del finanziamento agevolato (ritardi > 12 mesi)

Quando il ritardo accumulato supera i 12 mesi (ossia si è molto vicini o già oltre la soglia delle due rate semestrali), Invitalia offre un ulteriore strumento di flessibilità straordinaria: la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato. Questa misura, introdotta negli ultimi anni per fronteggiare crisi diffuse (ad esempio è stata prevista a seguito dell’emergenza Covid e resa stabile con normative successive), consente di posticipare le scadenze future e di ridistribuire il debito residuo su un periodo più lungo, rendendo più leggere le rate.

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In base alle indicazioni ufficiali di Invitalia, “le imprese beneficiarie, in ritardo nel pagamento delle rate per oltre 12 mesi, possono richiedere la rinegoziazione delle rate del finanziamento agevolato scadute e a scadere”. Questa frase chiave implica che:

  • La rinegoziazione riguarda sia le rate scadute non pagate (che vengono incorporate nel nuovo piano) sia quelle a scadere (future) che verranno ripianificate.
  • È rivolta alle imprese con ritardo superiore a un anno, quindi pensata per casi di difficoltà più seri dove un semplice piano di rientro “parallelo” alle rate normali potrebbe non bastare.
  • Consente, in pratica, di allungare la durata del finanziamento originale oltre quella inizialmente prevista.

Come funziona la rinegoziazione:
L’impresa deve presentare una domanda di rinegoziazione ad Invitalia. Attualmente, tale procedura può essere avviata attraverso i servizi online di Invitalia (nell’area riservata c’è una sezione dedicata alle imprese beneficiarie in cui richiedere questa opzione) o tramite PEC, seguendo le istruzioni fornite sul sito. La richiesta va motivata e documentata, mostrando:

  • l’entità del ritardo accumulato (ad es. “siamo in arretrato di 14 mesi, equivalenti a 3 rate semestrali”),
  • le cause che hanno portato a questa situazione (es. calo di fatturato, insolvenza di un importante cliente, pandemia, ecc.),
  • la proposta di nuovo piano di ammortamento o comunque l’indicazione che la dilazione su un periodo maggiore renderebbe sostenibile il rimborso.

Invitalia valuterà la richiesta anche in funzione dei vincoli di legge: infatti la rinegoziazione può essere concessa una sola volta e deve rispettare i limiti di “intensità di aiuto”. Quest’ultima è una considerazione tecnica importante: estendere la durata di un prestito a tasso zero significa, di fatto, aumentare l’agevolazione in termini di valore attuale (perché l’azienda trattiene i soldi più a lungo senza interessi). C’è un limite oltre il quale l’aiuto di Stato diventerebbe eccessivo secondo la normativa UE. Pertanto Invitalia, nel rinegoziare, si assicura di non superare le soglie consentite. In pratica, ci sarà un limite all’estensione possibile. Ad esempio, se il finanziamento originario era di 8 anni, potrebbero rinegoziare portandolo a (ipotesi) 10 anni, ma difficilmente a 20 anni.

Una volta approvata, la rinegoziazione comporterà la stipula di un addendum contrattuale che ridefinisce il piano di ammortamento. Possibili effetti di una rinegoziazione tipica:

  • Allungamento del periodo di rimborso: es. aggiungere 1-2 anni in coda. Se restavano 5 anni di piano, potrebbero diventare 7. Così, le rate future diminuiscono di importo.
  • Incorporazione degli arretrati: le rate non pagate vengono aggiunte al capitale residuo e spalmate sulle nuove rate. Invitalia potrebbe anche richiedere il pagamento degli interessi di mora maturati fino alla data della rinegoziazione come condizione per approvarla, oppure includerli anch’essi nel nuovo piano.
  • Possibile periodo di grazia iniziale: in certi casi potrebbe essere concesso un ulteriore breve periodo di sospensione iniziale prima di riprendere i pagamenti, per dare fiato all’impresa (specie se la situazione è in via di risoluzione ma serve qualche mese). Ad esempio, ricalcolare le rate facendo ripartire i pagamenti dopo 6 mesi.
  • Impegno formale a ripagare secondo il nuovo piano: naturalmente l’impresa dovrà aderire a quanto rinegoziato con la massima puntualità, pena l’immediato riattivarsi delle procedure di recupero.

Va sottolineato che la rinegoziazione non è un diritto automatico ma una concessione discrezionale di Invitalia entro parametri fissati. È destinata a casi di crisi conclamata ma reversibile, dove l’alternativa (revoca e recupero) rischierebbe di portare al fallimento dell’impresa e a un recupero parziale dei crediti. Dando più tempo, si mira a salvare sia la start-up sia i fondi pubblici investiti (massimizzandone il recupero in tempi più lunghi). Ad esempio, nel periodo post-pandemico questa misura è stata molto utilizzata per aiutare aziende che avevano saltato diverse rate nel 2020-2021.

Esempio di rinegoziazione: Startup XYZ ha un finanziamento residuo di €150.000 da restituire in 6 anni (12 rate semestrali da €12.500) ma negli ultimi 18 mesi non è riuscita a pagare 3 rate (arretrato €37.500). Chiede di rinegoziare: Invitalia approva estendendo il piano di 2 anni. Il debito totale ora è €150.000 + €37.500 = €187.500 (più interessi di mora magari condonati in cambio della rinegoziazione). Su 8 anni (16 semestri), risulterebbero rate semestrali da circa €11.720. XYZ riprende a pagare dalla prossima scadenza con le nuove rate ridotte e conclude i pagamenti due anni dopo rispetto al piano originario. In questo modo, l’impresa può ripartire con un carico annuale minore. Attenzione: l’importo totale restituito aumenta (perché include arretrati e eventuali interessi), ma viene diluito.

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In definitiva, la rinegoziazione è uno strumento prezioso per evitare la rottura definitiva nei casi in cui la situazione di cassa dell’impresa richiede un reset del calendario di rimborso. Invitalia stessa la indica come opzione percorribile: “Le imprese beneficiarie in ritardo di oltre 12 mesi possono richiedere la rinegoziazione…”. È cruciale però attivarsi prima che intervenga la revoca. Se la revoca è già stata deliberata, infatti, la rinegoziazione non è più applicabile (bisognerebbe semmai passare a una transazione, di cui si dirà dopo). Dunque, all’approssimarsi della fatidica terza rata non pagata, l’imprenditore deve valutare seriamente di chiedere questa ancora di salvezza.

Nota: La rinegoziazione può essere concessa una tantum. Le linee guida specificano che ciascuna impresa può usufruirne solo una volta. Ciò significa che dopo averla utilizzata, non vi saranno ulteriori possibilità di rinegoziare di nuovo. Questo sprona l’impresa a farne buon uso e a impostare un piano realistico, perché non avrà una “terza chance”.

In conclusione, tra dilazione (piano di rientro) e rinegoziazione (allungamento del mutuo) la start-up dispone di strumenti flessibili per regolarizzare la propria posizione prima di subire le massime sanzioni. Nel prossimo capitolo affronteremo proprio il caso estremo, ovvero la revoca delle agevolazioni, analizzando cosa comporta e come gestirla qualora si verifichi.

La revoca delle agevolazioni: quando scatta e cosa comporta

La revoca totale delle agevolazioni è la conseguenza più grave per una start-up beneficiaria di Smart&Start e rappresenta di fatto il fallimento del rapporto agevolativo. Come visto, nel contesto del mancato pagamento delle rate la revoca scatta quando l’impresa non paga oltre due rate semestrali secondo il piano di rimborso. In altre parole, al terzo inadempimento (o comunque quando il ritardo supera i 12 mesi di scadenze cumulative) Invitalia è tenuta ad avviare il procedimento di revoca.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste la revoca e quali passi formali la compongono:

  • Avvio del procedimento di revoca: Invitalia (o il Ministero competente tramite Invitalia) invia all’impresa una comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ai sensi della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo). In tale atto si elencano le inadempienze contestate – nel nostro caso, il mancato pagamento delle rate numero X, Y, Z – e si assegna un termine (di solito 10 o 15 giorni) entro cui l’azienda può presentare eventuali controdeduzioni o documenti per difendersi. Questa è un’opportunità formale per l’impresa di spiegare le proprie ragioni prima che venga presa la decisione finale. Ad esempio, l’impresa potrebbe eccepire cause di forza maggiore (es. calamità naturale, blocco dei pagamenti per legge, ecc.) che hanno impedito i pagamenti, oppure segnalare che nel frattempo ha ottenuto risorse per saldare (magari allegando la prova di pagamento avvenuto nel frattempo delle rate dovute). In assenza di motivazioni valide, però, la revoca proseguirà. Nel caso di MEC 3 s.r.l. citato in giurisprudenza, ad esempio, il Ministero avviò la revoca per violazioni (non di pagamento ma di altro tipo) e la società presentò controdeduzioni poi ritenute insufficienti.
  • Provvedimento di revoca e decadenza dal beneficio: trascorso il termine, se le giustificazioni non sono accolte, Invitalia adotta il provvedimento di revoca vero e proprio. Questo atto amministrativo dichiara che l’impresa decade dal beneficio dell’agevolazione concessa. Il risultato immediato è che vengono revocati tutti i vantaggi concessi: nel nostro caso, sia il finanziamento agevolato residuo sia il contributo a fondo perduto. In pratica:
    • Il contratto di finanziamento agevolato è risolto d’ufficio dal soggetto gestore. Ciò significa che l’azienda perde il diritto al rimborso rateale e l’intero capitale erogato diviene esigibile. L’agevolazione (tasso zero) cessa di esistere; da quel momento il debito verso Invitalia è trattato come un qualsiasi credito da recuperare.
    • È disposta la restituzione integrale del contributo a fondo perduto eventualmente erogato. La revoca totale infatti include anche la parte a fondo perduto: se l’impresa l’aveva già incassata (ad esempio un contributo del 30% sulle spese), ora quello viene convertito in un importo da restituire all’ente erogatore. Le linee guida Invitalia sono esplicite: “Qualora […] fosse disposta la revoca delle agevolazioni, le procedure di recupero riguarderanno anche i contributi a fondo perduto”. In sostanza, ciò che era stato dato a titolo di fondo perduto diventa revocato anch’esso, dovendo tornare nelle casse pubbliche. L’impresa non può opporre che “era un regalo”: il regalo è revocato perché non sono state rispettate le condizioni.
    • Vengono inoltre revocati eventuali altri benefici collegati (es. servizi di tutoraggio, o il beneficio aggiuntivo della conversione di una parte di finanziamento in fondo perduto se previsto – in alcune edizioni del bando c’è la possibilità di conversione del debito in fondo perduto a certe condizioni di performance, ma chiaramente chi viene revocato perde anche questa opportunità).
  • Comunicazione dell’importo da restituire: successivamente, Invitalia quantifica esattamente l’importo totale dovuto dall’impresa a seguito della revoca. Questo importo comprenderà:
    • Tutte le rate scadute e non pagate (capitale) + i relativi interessi di mora maturati sino alla data della revoca.
    • Tutte le rate non ancora scadute del finanziamento agevolato, che ora diventano esigibili subito (capitale residuo futuro, presumibilmente ancora senza interessi essendo a tasso zero, ma potrebbero applicarsi interessi di mora dal momento della revoca se il pagamento non avviene immediatamente).
    • Il contributo a fondo perduto già erogato (in somma capitale).
    • Eventuali spese amministrative o di accertamento sostenute per la procedura di revoca (generalmente poche decine di euro, se addebitate).
    • In alcuni casi, potrebbero essere richiesti interessi sul contributo a fondo perduto dalla data di erogazione alla data di restituzione, soprattutto se la revoca avviene per cause imputabili al beneficiario (questo per compensare il cosiddetto indebito vantaggio goduto nel tempo). Ciò avviene spesso quando la revoca riguarda contributi soggetti a regole comunitarie di recupero degli aiuti di Stato (in cui è previsto l’obbligo di recuperare con interessi). Le normative nazionali come il D.Lgs. 123/1998 prevedono il recupero dei contributi indebitamente percepiti con applicazione di interessi e talvolta sanzioni. Invitalia nelle comunicazioni di revoca specificherà se calcola interessi sul fondo perduto (spesso lo fa al tasso legale).

    Un esempio per fissare le idee: la start-up aveva ricevuto €200.000 di finanziamento (di cui ha rimborsato solo €50.000 prima di smettere di pagare) e €75.000 di contributo a fondo perduto. A revoca, supponiamo manchino €150.000 di finanziamento da restituire; inoltre le rate non pagate e scadute sommano €37.500 e hanno generato €2.000 di interessi di mora; il contributo da restituire è €75.000. Invitalia potrebbe dunque intimare la restituzione di €224.500 totali.

  • Decadenza di eventuali garanzie e polizze: se era stata rilasciata una polizza fideiussoria per anticipi, la revoca è l’evento tipico che ne legittima l’escussione (che vedremo tra poco). Allo stesso modo, se la start-up aveva ottenuto la garanzia dal Fondo di Garanzia PMI sul finanziamento Invitalia (cosa possibile e spesso avvenuta: l’impresa poteva richiedere che il suo finanziamento agevolato fosse garantito dall’apposito Fondo statale fino all’80%), la revoca e risoluzione del contratto portano Invitalia a escutere quella garanzia. In tal caso, il Fondo pubblico pagherà a Invitalia l’80% del dovuto e poi si surrogherà nel credito verso l’impresa (diventando esso stesso creditore per quella quota). La conseguenza per l’impresa è comunque che dovrà rifondere il Fondo (che ha parametri e prassi analoghe alle banche in termini di recupero crediti).
  • Perdita di eventuali future erogazioni: se la start-up non aveva ancora ricevuto tutto il finanziamento/contributo (ad esempio alcune tranche finali erano in attesa), con la revoca quelle non verranno erogate. Di solito, alla revoca si accompagna l’annullamento dei mandati di pagamento non ancora eseguiti e la chiusura di ogni rapporto attivo. Questo significa anche che se l’impresa aveva speso di tasca propria anticipando soldi in attesa di un saldo contributo, potrebbe subire un grave danno economico. (In casi del genere, a volte l’impresa tenta un ricorso per evitare la revoca totale, cercando di salvare almeno le spese fatte, ma l’esito è incerto).

In conclusione, la revoca trasforma la posizione dell’impresa da beneficiaria di un incentivo a debitrice nei confronti della Pubblica Amministrazione per importi spesso ingenti. È un esito altamente penalizzante: oltre al debito in sé, l’impresa perde il supporto pubblico, perde l’eventuale somma a fondo perduto su cui magari faceva affidamento e vede compromessa la sua credibilità.

Profilo giuridico: va notato che la revoca delle agevolazioni Smart&Start, pur essendo formalmente un provvedimento amministrativo (adottato dall’ente pubblico erogante), è strettamente legata all’inadempimento di un contratto (il contratto di finanziamento agevolato). La giurisprudenza ha dibattuto sulla natura di queste controversie: se rientrino in giurisdizione amministrativa (impugnazione del provvedimento davanti al TAR) o ordinaria (causa civile per inadempimento contrattuale). In un caso recente del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. 17/01/2025 n. 361), relativo alla revoca di un contributo per false dichiarazioni, il TAR Lazio aveva giudicato in sede amministrativa annullando la revoca, ma il Consiglio di Stato ha dichiarato difetto di giurisdizione amministrativa, affermando la competenza del giudice ordinario in quanto la vicenda è riconducibile a un inadempimento contrattuale. Questo per dire che, qualora una start-up intendesse contestare legalmente una revoca basata su mancato pagamento, potrebbe doverlo fare in sede civile (davanti al tribunale ordinario) e non amministrativa, trattandosi sostanzialmente di risoluzione per inadempimento. In ogni caso, contestare una revoca per morosità non è semplice: a meno di provare cause di forza maggiore o errori formali di Invitalia nel procedimento, il giudice difficilmente potrà dar ragione all’impresa che oggettivamente non ha pagato quanto dovuto.

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Nei prossimi paragrafi esamineremo le conseguenze concrete post-revoca, ossia come Invitalia procede al recupero dei crediti, l’escussione delle fideiussioni, le segnalazioni nelle banche dati creditizie e l’impatto sul futuro dell’azienda.

Conseguenze legali ed economiche dopo la revoca

Quando le agevolazioni vengono revocate e il rapporto contrattuale si risolve anticipatamente, inizia per l’impresa una fase molto delicata di gestione del debito residuo. Invitalia attiverà tutti gli strumenti disponibili per recuperare le somme dovute. Parallelamente, la reputazione finanziaria dell’azienda subisce un grave colpo. Di seguito analizziamo le principali conseguenze post-revoca:

Escussione delle fideiussioni e delle garanzie

Se la start-up aveva prestato delle garanzie a tutela dell’agevolazione, la revoca generalmente fa scattare la loro escussione. Le situazioni tipiche sono due:

  • Fideiussione per anticipazione: come accennato, spesso a inizio progetto l’impresa ottiene una parte di contributo a fondo perduto in anticipo, contro garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa). Dopo la revoca, quella polizza fideiussoria viene escussa da Invitalia, il che significa che la banca/assicurazione garante paga immediatamente a Invitalia l’importo garantito (fino a capienza della somma garantita). Ad esempio, se era garantito un anticipo di €50.000, la compagnia assicurativa versa €50.000 a Invitalia. Successivamente, però, la compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa e/o dei coobbligati: in pratica il debito di €50.000 non sparisce, ma si “trasferisce” dall’ente pubblico al garante. La start-up sarà tenuta a rimborsare la compagnia (che di solito attiverà il proprio ufficio legale per il recupero). Dato che l’assicurazione ha pagato “a prima richiesta”, raramente sarà disposta a dilazioni: spesso chiederà l’intera somma più interessi e spese, eventualmente concordando un piano di rientro molto breve. In caso di inadempienza, agirà anch’essa esecutivamente contro l’impresa ed eventualmente contro i contraenti della polizza (se i soci l’avevano firmata come coobbligati, prassi a volte richiesta).
  • Garanzia del Fondo PMI: se il finanziamento agevolato era coperto dalla garanzia statale per le PMI (fino all’80%), Invitalia attiverà il Fondo di Garanzia comunicando l’insolvenza. Il Fondo verserà ad Invitalia l’ammontare garantito (diciamo l’80% del debito). A quel punto, per quell’80% il creditore diventa il Fondo (gestito da MedioCredito Centrale). L’impresa dovrà restituire la somma al Fondo di Garanzia secondo le regole di quest’ultimo, che potrebbe chiedere il pagamento immediato o concedere un periodo, ma di fatto l’azienda verrà segnalata anche presso il Fondo come inadempiente. È importante notare che la Banca d’Italia ha chiarito che l’escussione del Fondo di Garanzia non comporta di per sé una segnalazione in Centrale dei Rischi a nome del Fondo (non essendo un intermediario segnalante), tuttavia la posizione debitoria resta e il Fondo potrà rivalersi anche legalmente.
  • Garanzie reali su beni aziendali: se per caso l’impresa aveva concesso garanzie reali (es. un’ipoteca su un immobile aziendale acquistato col finanziamento, come a volte previsto per importi grandi), Invitalia potrà avviare la procedura esecutiva su quei beni. Ad esempio, se su un macchinario costoso vi era privilegio o ipoteca, si potrà arrivare al pignoramento e vendita all’asta di quel bene, usando il ricavato per estinguere (in parte) il debito.
  • Assenza di garanzie personali dei soci: va osservato che, a differenza dei prestiti bancari tradizionali, nei finanziamenti pubblici come Smart&Start di norma non vengono richieste garanzie personali dei soci (fideiussioni personali). Questo perché l’agevolazione è rivolta a società di capitali neonate che per definizione hanno limitata patrimonializzazione; inoltre, come chiarito nelle linee guida, l’azione di recupero potrà aggredire “solo i beni acquistati per la realizzazione del programma” e non i beni personali dei soci. Ciò significa che il patrimonio personale degli imprenditori, se non hanno firmato garanzie, rimane protetto dietro il velo societario. Tuttavia, questo scenario dove l’azienda è insolvente e i soci non rispondono in proprio è proprio quello che spinge Invitalia a fissare la soglia minima del 30% per le proposte transattive (vedi oltre), poiché sa che recuperare su una startup senza patrimonio può portare a incassare molto meno del dovuto.

In sintesi, dopo la revoca, qualsiasi garanzia a tutela del credito verrà escussa: la start-up perde così eventuali depositi cauzionali, vede attivarsi polizze e fondi di garanzia, e rischia di vedersi portar via i beni aziendali acquisiti col progetto. Va considerato che, spesso, la somma recuperata tramite garanzie non copre l’intero debito: ad esempio, la fideiussione copriva l’anticipo ma non il resto; il Fondo copre l’80%, resta il 20% scoperto; i beni aziendali usati potrebbero valere molto meno del finanziamento. Dunque, rimarrà in capo all’impresa un debito residuo, che Invitalia (o chi per essa) tenterà di recuperare.

Azioni di recupero forzoso del credito

Contestualmente o successivamente all’escussione delle garanzie, Invitalia procederà con il recupero forzoso per ottenere quanto più possibile del credito dall’impresa inadempiente. Ci sono vari canali:

  • Ingiunzione di pagamento e titolo esecutivo: Invitalia può richiedere un decreto ingiuntivo al tribunale civile per l’importo dovuto. Trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile (documentato dal provvedimento di revoca e dal contratto), il giudice lo emette generalmente in tempi rapidi. Notificato l’ingiunzione, se l’impresa non fa opposizione (o l’opposizione viene rigettata), il decreto diventa esecutivo. A quel punto Invitalia (o una società di recupero per suo conto) potrà attivare procedure esecutive: pignoramenti di conti correnti aziendali, di beni mobili registrati (veicoli), di eventuali crediti verso terzi (es. se la startup ha fatture da incassare le possono pignorare presso il cliente), ecc. Se l’impresa è in bonis (non fallita) questi atti possono portare a recuperare parzialmente il credito. Se invece la situazione è di insolvenza totale, potrebbe essere avviata una procedura concorsuale (fallimento o liquidazione giudiziale, se ne ricorrono i presupposti). Invitalia è un creditore come gli altri e può chiedere il fallimento dell’impresa se il debito supera le soglie di legge (bastano €30.000 di debito certo per poter istanza di fallimento, in linea di massima). Tuttavia, spesso per startup innovative si cerca di evitare il fallimento immediato, privilegiando soluzioni negoziali come vedremo a breve (transazione).
  • Iscrizione a ruolo ed Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione): In alcuni casi i crediti derivanti da revoca di contributi pubblici possono essere affidati alla riscossione tramite ruolo, quindi con cartella esattoriale, in quanto assimilati a crediti erariali. Bisogna verificare se Invitalia utilizza questa strada: per alcuni incentivi agevolativi, il Ministero emette un’ingiunzione propria ai sensi del R.D. 639/1910 o iscrive a ruolo le somme da restituire. Ciò comporta che la riscossione passa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), con i poteri di esecuzione fiscale: cartella esattoriale, intimazioni e ganasce fiscali, fermi amministrativi su veicoli, ecc. È una via temibile perché amplia i poteri di recupero (non serve passare dal giudice ordinario per avere titolo, il ruolo è titolo esecutivo di per sé). Se Invitalia ha delega a farlo (andrebbe visto nella convenzione, ma essendo soldi pubblici è plausibile), l’impresa potrebbe ricevere cartelle di pagamento. In tal caso, il debito verrebbe maggiorato di oneri di riscossione e altre spese.
  • Società di recupero crediti e transazione: talvolta, specie se il credito residuo è di difficile recupero (ad es. l’impresa è prossima alla chiusura o ha pochi asset), Invitalia può valutare di accettare una transazione a saldo e stralcio: preferisce incassare subito una percentuale piuttosto che attendere incerti esiti giudiziari. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 ha espressamente previsto la possibilità per Invitalia di effettuare transazioni sui crediti in sofferenza. Questo ha portato a linee guida interne che fissano, ad esempio, una soglia minima del 30% del debito come base per l’ammissibilità di una proposta transattiva. Ne parliamo nel prossimo paragrafo dedicato alla transazione, ma qui anticipiamo che se l’impresa revocata offre una somma immediata pari ad almeno il 30% di quanto dovuto, Invitalia potrebbe valutare la chiusura bonaria. Spesso tali negoziazioni avvengono dopo la revoca ma prima di iniziare lunghe cause, e possono coinvolgere nuovi investitori disposti a mettere soldi per sistemare il debito.

In qualunque caso, dopo la revoca l’impresa si trova inseguita da creditori (Invitalia e/o chi ha pagato per essa). Se la startup riesce a pagare completamente, può evitare ulteriori guai, ma se non è in grado, queste procedure possono preludere alla fine dell’attività. Da notare: se l’azienda entra in liquidazione o fallimento, Invitalia (e gli altri) dovranno insinuarsi al passivo come creditori chirografari. Non essendoci beni personali dei soci aggredibili (salvo garanzie specifiche), è possibile che una parte del debito resti insoddisfatta; in tali casi la vicenda potrebbe interessare anche la Corte dei Conti per danno erariale, se si ritenesse che i soci abbiano dolosamente causato la perdita al patrimonio pubblico – ma se la causa è un normale rischio d’impresa andato male, in genere non c’è colpa grave perseguibile.

Segnalazione in Centrale Rischi e altre banche dati creditizie

Il mancato pagamento di un finanziamento normalmente comporta la segnalazione della posizione di insoluto nelle varie banche dati creditizie, il che ha un impatto devastante sulla reputazione finanziaria dell’azienda (e talvolta dei garanti). Occorre distinguere:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  • Centrale Rischi Banca d’Italia (CR): è la banca dati ufficiale dove banche e intermediari finanziari segnalano le esposizioni > €30.000 e le eventuali sofferenze. Bisogna capire se Invitalia rientra tra i soggetti segnalanti. Invitalia, pur gestendo fondi pubblici, non è una banca; tuttavia, in alcuni casi potrebbe avvalersi di intermediari finanziari per l’erogazione, oppure il credito post-revoca potrebbe essere ceduto a una banca. Non c’è evidenza pubblica che Invitalia segnali direttamente in Centrale Rischi (il che sarebbe insolito, non essendo iscritta all’albo TUB). Tuttavia, se il Fondo di Garanzia interviene, la banca che gestisce il Fondo (Mediocredito Centrale) potrebbe segnalare la posizione garantita come escussa. Banca d’Italia ha chiarito che il mero utilizzo del Fondo PMI non deve generare una segnalazione autonoma, ma la banca originaria sì. In mancanza di banche nel circuito, è possibile che la posizione non compaia in Centrale Rischi di Banca d’Italia sotto “Invitalia” – un dettaglio tecnico che però non deve illudere: infatti c’è anche il circuito privato.
  • CRIF e altre SIC private: le Società di Informazione Creditizia (CRIF, Cerved, Experian, etc.) raccolgono dati su prestiti, leasing, fideiussioni, sia positivi che negativi. Anche se Invitalia non vi partecipa direttamente, le azioni legali (decreti ingiuntivi, pignoramenti) e le proteste eventuali di assegni o effetti, diventano pubbliche e vengono recepite nei report creditizi. Inoltre, se la start-up finisce insolvente verso fornitori e questi la riportano nelle banche dati, l’effetto reputazionale è simile. Un imprenditore con una società revocata avrà comunque difficoltà a ottenere fiducia dal sistema bancario: anche senza segnalazione formale, in fase di istruttoria bancaria spesso viene chiesto se si hanno debiti verso enti pubblici o se si sono subite revoche di contributi. Mentire sarebbe controproducente (possono emergere in centrale rischi indirettamente, ad esempio tramite l’intervento del Fondo PMI). Quindi la vicenda di revoca/inadempimento diventa nota e comporta un serio handicap nelle valutazioni creditizie future.
  • Registro informatico dei protesti e pregiudizievoli: se durante il recupero crediti vengono elevati atti come pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, decreti ingiuntivi non opposti, queste risultanze confluiscono nelle visure camerali e nei registri pregiudizievoli. Chi farà una visura sulla società vedrà note di pignoramento o ipoteca legale a favore di Invitalia, segno di insolvenza. Anche il semplice bilancio evidenzierà probabilmente debiti verso altri finanziatori o fondi, segnalando la difficoltà.

In sostanza, la reputazione creditizia dell’impresa viene compromessa gravemente. L’azienda sarà percepita come “cattivo pagatore” e con uno storico di insolvenza verso la PA. Questo:

  • Le precluderà quasi certamente nuovi prestiti bancari se non dopo anni e con solide garanzie.
  • Le impedirà di accedere a ulteriori incentivi pubblici: come vedremo nel capitolo successivo sulla reputazione, i bandi spesso escludono chi ha precedenti revoche (in Smart&Start stesso, tra i requisiti c’è di non aver avuto agevolazioni revocate, salvo rinuncia volontaria).
  • Può generare sfiducia anche da partner commerciali, che potrebbero ridurre le dilazioni di pagamento o chiedere pagamento anticipato una volta saputo della situazione.

Obbligo di restituire il contributo a fondo perduto

Merita ribadirlo separatamente per la sua rilevanza: l’azienda revocata deve restituire anche la parte a fondo perduto ricevuta. Molti imprenditori sottovalutano questo aspetto. All’atto pratico, infatti, nei casi di revoca per mancato pagamento:

  • Invitalia calcola quanto del contributo a fondo perduto la start-up ha incassato (ad esempio, avevano dato un 30% su talune spese).
  • Quell’importo viene inglobato nel debito da recuperare. Se non viene rimborsato spontaneamente, seguirà le stesse sorti del resto (ingiunzioni ecc.).
  • Finché l’impresa non restituisce, quell’importo è considerato indebito. In casi di insolvenza conclamata, Invitalia potrebbe interessare la Corte dei Conti perché il fondo perduto non recuperato costituisce un danno erariale. La Corte dei Conti valuta se vi è stata colpa grave nella gestione del denaro pubblico; nelle sentenze emerge spesso il principio per cui il beneficiario di fondi pubblici assume un rapporto di servizio verso la PA e può essere chiamato a rispondere del danno in caso di irregolarità o inadempienze gravi. Tuttavia, se il mancato rimborso è dovuto a insolvenza e non a dolo o distrazione dei fondi, difficilmente la Corte dei Conti condannerà gli amministratori (a meno che emergano negligenze gravi nell’uso del denaro pubblico).

In conclusione, l’impresa non deve pensare che il fondo perduto rimanga “acquisito”: viene revocato anch’esso. Vi è solo un caso in cui potrebbe non essere richiesto indietro: se la revoca fosse parziale (ad esempio l’impresa aveva concluso parte del progetto e viene revocata solo la quota relativa a investimenti non realizzati), allora in teoria potrebbe essere tenuta a restituire solo una parte. Ma nella revoca per mancato pagamento, in genere, trattandosi di revoca totale dell’agevolazione, l’obbligo è restituire tutto il fondo perduto erogato.

Va detto che, se l’impresa riesce in extremis a recuperare e pagare le rate dovute prima che la revoca sia eseguita, potrebbe evitare di dover restituire il fondo perduto. Ma se si arriva al decreto di revoca, quel treno è perso. Anche la transazione di cui diremo a breve solitamente riguarda tutto il debito comprensivo di quota fondo perduto: ad esempio, offrire il 30% a saldo significa che con quella somma si chiude sia la parte finanziamento che la parte contributo.

Ora che abbiamo delineato il quadro fosco delle conseguenze (garanzie escusse, recuperi forzosi, segnalazioni, restituzione contributi), nel prossimo capitolo vedremo come si può cercare di rimediare dopo la revoca, tramite la transazione con Invitalia, e presenteremo alcuni casi pratici per rendere tangibile l’impatto di queste situazioni e le possibili vie d’uscita.

Simulazioni e casi pratici

Per comprendere meglio le dinamiche descritte, esaminiamo tre scenari pratici che illustrano cosa accade in caso di mancato pagamento di una o più rate e come le start-up possono reagire. I nomi sono di fantasia, ma le situazioni rispecchiano casi tipici affrontati da beneficiari di Smart&Start.

Caso 1: Ritardo su una rata e piano di rientro riuscito

Startup Alfa S.r.l. ha ottenuto €100.000 di finanziamento Smart&Start (da restituire in 8 anni, rate semestrali ~€6.250) e €30.000 di contributo a fondo perduto. Dopo aver pagato regolarmente le prime 3 rate, a causa di un ritardo nei pagamenti di alcuni clienti e di spese impreviste, Alfa non riesce a pagare la rata in scadenza a giugno 2024. Prevede di incassare crediti a settembre che le permetteranno di sanare il debito, ma nel frattempo la rata rimane impagata. Ecco lo sviluppo:

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  • Luglio 2024: Invitalia invia un sollecito PEC segnalando la rata non pagata di €6.250 e chiedendo riscontro. Nel frattempo maturano interessi di mora (circa €50 il primo mese).
  • Agosto 2024: Alfa risponde a Invitalia spiegando la situazione temporanea di liquidità e richiede formalmente una dilazione della rata scaduta. Propone di pagarla in 3 tranche mensili da ~€2.100 l’una da settembre a novembre, quando prevede entrate.
  • Settembre 2024: Invitalia accetta la proposta. Viene sottoscritto un accordo di rateizzazione: il debito di €6.250 + interessi (€75) = €6.325 sarà pagato in 3 rate da €2.108,33 con scadenza 30/9, 31/10, 30/11. Nel frattempo Alfa dovrà comunque pagare la rata di dicembre 2024 normalmente.
  • Settembre-Novembre 2024: Alfa riscuote i crediti attesi e paga puntualmente le tre mini-rate di rientro.
  • Dicembre 2024: Alfa paga regolarmente anche la rata semestrale corrente di €6.250.

Esito: Il piano di rientro è stato rispettato; a dicembre, Alfa è di nuovo allineata con il piano originale (nessuna rata arretrata). Invitalia non procede ad alcuna revoca, la storia di un ritardo appare come incidente isolato. Il contributo a fondo perduto non è mai stato toccato. Alfa ha subito solo un piccolo costo di interessi di mora (~€75) e un po’ di stress gestionale, ma ha evitato conseguenze serie. In futuro dovrà fare attenzione a mantenere più cassa per non ripetere l’esperienza. Dal punto di vista reputazionale, questo caso probabilmente non lascerà strascichi: la dilazione su un arretrato modesto difficilmente viene segnalata esternamente, e il rapporto con Invitalia prosegue regolarmente.

Caso 2: Morosità prolungata e revoca delle agevolazioni

Startup Beta S.r.l. ha ottenuto €300.000 di finanziamento e €90.000 di fondo perduto (30%). L’attività però non decolla come sperato; dopo i primi pagamenti, Beta salta la rata di dicembre 2023 (€18.750) e anche quella di giugno 2024. A settembre 2024 Beta ha due rate arretrate (totale €37.500) e la terza in scadenza a dicembre si avvicina. La cassa è in grave sofferenza, i soci non hanno capitali da iniettare. Succede quanto segue:

  • Marzo 2024: dopo il primo mancato pagamento, Invitalia sollecita Beta a regolarizzare; Beta risponde evasivamente che cercherà di pagare.
  • Luglio 2024: con due rate non pagate, Invitalia invita formalmente Beta a proporre un piano di rientro. Beta però non risponde adeguatamente (i soci sperano in un investitore che però tarda a materializzarsi).
  • Dicembre 2024: Beta salta anche la terza rata. Ora il debito scaduto è €56.250 (tre rate) + ~€1.500 di interessi di mora. Invitalia a questo punto avvia la revoca: invia lettera di avvio procedimento citando l’inadempimento grave (oltre due scadenze non pagate). Beta non presenta controdeduzioni (non ha argomenti).
  • Febbraio 2025: viene emesso il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Invitalia comunica a Beta l’importo da restituire:
    • Finanziamento residuo non ancora rimborsato: €281.250 (poiché Beta aveva pagato solo la prima rata da €18.750 su €300.000).
    • Contributo a fondo perduto erogato: €90.000.
    • Interessi di mora maturati: circa €2.000.
    • Totale richiesto: €373.250 da versare immediatamente.
  • Marzo 2025: Invitalia escute la fideiussione da €30.000 che Beta aveva dato per l’anticipo del contributo. Incassa così €30.000, riducendo il debito a €343.250. Beta però ora ha un debito di €30.000 verso la banca che ha emesso la fideiussione (che la inviterà a rientrare).
  • Aprile 2025: Invitalia attiva il Fondo di Garanzia PMI che copriva l’80% del finanziamento. Il Fondo paga 80% di €281.250 = €225.000 a Invitalia. Ora il debito verso Invitalia rimasto è €343.250 – €225.000 = €118.250.
  • Maggio 2025: Invitalia tramite legali notifica a Beta un decreto ingiuntivo per €118.250 (quota non coperta dal Fondo né da fideiussione, comprensiva di interessi, spese legali, ecc.). Nel frattempo, Beta viene segnalata nei circuiti creditizi come insolvente e la sua posizione appare in Centrale Rischi come sofferenza (segnalata forse dalla banca del Fondo o dedotta dai dati di bilancio).
  • Giugno 2025: Beta non paga e non fa opposizione; in luglio l’ingiunzione diventa esecutiva. Si procede a pignorare il conto corrente aziendale (poche migliaia di euro) e alcuni macchinari (che all’asta frutteranno forse €20.000).
  • Settembre 2025: di fronte a questa situazione, i soci di Beta decidono di chiudere l’attività. Beta viene messa in liquidazione volontaria, ma il liquidatore non trova abbastanza attivo: Beta chiude con un fallimento o una liquidazione giudiziale nel 2026, e Invitalia (e il Fondo di Garanzia subentrato) rimangono in gran parte insoddisfatti. I soci hanno perso i conferimenti iniziali e l’azienda.

Esito: Questo scenario mostra il caso peggiore: Beta subisce la revoca e di fatto perde sia i fondi pubblici che l’azienda. I soci non rispondono con beni propri (nessuna garanzia personale era stata data), tuttavia la loro reputazione imprenditoriale è rovinata: Beta è stata esclusa da Smart&Start e comparirà nell’elenco delle agevolazioni revocate; i soci troveranno difficoltà a essere creduti affidabili se vorranno lanciare una nuova iniziativa (perlomeno finché la vicenda non sarà abbastanza lontana nel tempo e magari risolta in parte con un accordo). Anche la banca che ha dovuto onorare la fideiussione potrebbe procedere contro di loro se avevano firmato una contro-garanzia. Insomma, Beta illustra i costi enormi del non aver affrontato per tempo la crisi di liquidità: forse, se avessero chiesto una rinegoziazione prima della terza rata, avrebbero evitato il disastro.

Dal lato pubblico, Invitalia ha recuperato solo in parte i €373k: ha avuto €30k dal fideiussore, €225k dal Fondo (anche se questo per Invitalia è recupero, per lo Stato è solo un trasferimento interno), €20k dalla vendita beni, totale forse €275k. Restano persi ~€98k (incluso tutto il fondo perduto di €90k). Questo evidenzia perché spesso Invitalia preferisce trovare accordi transattivi: per evitare scenari di recupero parziale in contesti di insolvenza.

Caso 3: Transazione post-revoca con esito positivo

Startup Gamma S.r.l. ha un percorso simile a Beta: inadempienza su 3 rate, importi notevoli dovuti, revoca avviata. Però c’è una differenza: Gamma è in trattative con un investitore esterno che sarebbe disposto a ricapitalizzare l’azienda, a patto di risolvere il contenzioso con Invitalia (non vuole investire in una società con un grosso debito pubblico pendente). Il piano dell’investitore è offrire una somma a saldo e stralcio per chiudere la questione. Ecco come si sviluppa:

  • Maggio 2025: Invitalia ha già calcolato che Gamma deve restituire €400.000 tra finanziamento residuo e contributo. Gamma, tramite il suo legale, propone una transazione: offre il pagamento immediato di €120.000 (pari al 30% del dovuto) entro 30 giorni, in cambio della cancellazione del debito restante e rinuncia a ulteriori azioni. Questa offerta è stata resa possibile dai nuovi investitori pronti a mettere capitale fresco.
  • Giugno 2025: Invitalia valuta la proposta. Secondo le sue Linee Guida per transazioni, il 30% è proprio la soglia minima ammissibile, quindi la proposta è presa in considerazione. Viene verificato che:
    1. La revoca è avvenuta per il solo mancato pagamento delle rate (vero).
    2. Gamma non ha altri procedimenti penali o contabili a suo carico (vero).
    3. L’importo offerto (120k) è almeno pari al valore stimato dei beni aggredibili e superiore a quanto recupererebbe in caso di fallimento (Gamma ha pochi beni, per cui 120k è conveniente in confronto).
  • Luglio 2025: Invitalia accetta la transazione. Si stipula un accordo transattivo: Gamma paga €120.000 in unica soluzione (finanziata dai nuovi soci) e Invitalia dichiara estinto ogni credito residuo, impegnandosi a non proseguire azioni legali e a liberare le garanzie (svincola la fideiussione residua, rinuncia al decreto ingiuntivo). Nel verbale, la somma è a saldo e stralcio di tutte le obbligazioni.
  • Agosto 2025: effettuato il pagamento, Gamma è libera dal debito. Certo, ha comunque perso formalmente l’agevolazione (revoca c’è stata), ma ora non ha più l’incubo di dover restituire decine di migliaia di euro. I nuovi investitori ricapitalizzano l’azienda con altri €200.000 per rilanciarla, confidando di recuperare in prospettiva.

Esito: Gamma, pur essendo arrivata alla revoca, è riuscita a negoziare un saldo molto vantaggioso (ha rimborsato solo 30% del dovuto totale). Invitalia ha incassato subito una percentuale, evitando di impelagarsi in un recupero forse infruttuoso. Naturalmente, Gamma non potrà più beneficiare in futuro di quell’agevolazione e rimane il “marchio” di una revoca sul suo storico. Tuttavia, dal punto di vista finanziario immediato, Gamma ha ridotto drasticamente il peso del debito ed è stata salvata da un investitore. Situazioni come questa sono realistiche quando un progetto fallisce parzialmente ma intravede ancora prospettive se alleggerito dai debiti: un investitore può subentrare, ma vuole chiudere i conti col passato. Lo strumento della transazione ex art. 1 co. 274 L.178/2020 consente proprio questo tipo di risoluzione bonaria per le imprese revocate “per il solo mancato pagamento delle rate”, come recita la descrizione ufficiale.

Nota: se Gamma dopo la transazione non rispettasse i termini (in casi in cui la transazione sia rateizzata), l’accordo decadrebbe. Ad esempio, linee guida LB2021 prevedono che se la start-up non paga 3 rate della transazione, l’accordo salta. Nel nostro esempio era pagamento unico, quindi non applicabile.

Questi tre casi evidenziano che:

  • Agire presto (caso Alfa) limita i danni.
  • Ignorare il problema (caso Beta) porta al disastro.
  • Anche dopo il disastro, a volte si può ricostruire qualcosa tramite accordi (caso Gamma), ma a costo di perdere una grossa fetta di agevolazione e con l’intervento di terzi.

Come comunicare con Invitalia in caso di difficoltà finanziarie

Una gestione corretta di una crisi di liquidità passa non solo dalle azioni finanziarie (reperire fondi, tagliare costi) ma anche da una efficace comunicazione con l’ente finanziatore, in questo caso Invitalia. Mantenere Invitalia informata e coinvolta dimostra trasparenza e buona fede, elementi fondamentali per ottenere concessioni (dilazioni, rinegoziazioni, ecc.) ed evitare che l’ente perda la fiducia e proceda d’ufficio alla revoca. Qui di seguito forniamo modelli di comunicazione scritta – in italiano formale – da utilizzare in varie circostanze critiche con Invitalia:

  • Richiesta di proroga del termine di pagamento – da inviare prima che la rata scada, se si prevede un lieve ritardo e si vuole chiedere qualche giorno/settimana in più senza essere considerati in mora.
  • Richiesta di piano di rientro per rate scadute – da inviare dopo aver saltato una o due rate, per proporre una rateizzazione dell’arretrato.
  • Istanza di rinegoziazione del piano di ammortamento – da inviare se il ritardo > 12 mesi e si vuole chiedere l’estensione del periodo di rimborso.
  • Proposta di transazione a saldo e stralcio – da inviare in fase di revoca/recupero avanzato, quando si vuol proporre un accordo definitivo (magari supportato da un nuovo investitore o da risorse straordinarie).

Questi modelli sono indicativi e vanno personalizzati con i dati specifici (importi, date, motivazioni reali). Importante: inviare sempre queste comunicazioni tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC fornito da Invitalia, così da avere valore legale di raccomandata e data certa di invio. Conservare le ricevute di consegna PEC come prova.

Modello 1: Richiesta di proroga per pagamento rata in scadenza

Oggetto: Richiesta di proroga del termine di pagamento rata [Numero rata] – Progetto Smart&Start [Codice progetto]

Spett.le Invitalia S.p.A. – Incentivo Smart&Start Italia,
Alla c.a. Ufficio Gestione Agevolazioni / Responsabile procedimento [Nome se noto]

Egregi Signori,

la scrivente [Startup XYZ S.r.l.], C.F. [codice fiscale], beneficiaria dell’agevolazione Smart&Start (Codice progetto: [numero] – Decreto di concessione del [data]), con la presente intende comunicare quanto segue.

In data [prossima scadenza] è prevista la scadenza della [N°] rata semestrale del finanziamento agevolato in oggetto, dell’importo di €[importo]. A causa di [breve spiegazione della difficoltà: es. ritardo significativo nei pagamenti da parte di un primario cliente / imprevista spesa straordinaria / momentanea tensione di cassa dovuta a …], la Società prevede di non riuscire a far fronte a tale pagamento entro la data stabilita. Si tratta di una difficoltà temporanea, la cui risoluzione è attesa entro le prossime [X] settimane (come da documentazione allegata, es. copia bonifici attesi/ordine cliente ecc.).

Al fine di evitare di incorrere in un inadempimento e nelle relative conseguenze, CHIEDIAMO cortesemente a Invitalia una proroga del termine di pagamento della rata in scadenza al [data originale] sino al [nuova data richiesta].

Tale proroga permetterebbe alla scrivente di reperire le liquidità necessarie – giova evidenziare che sono già in corso incassi per €[somma attesa] con valuta entro [data] – e di onorare integralmente la rata dovuta. Precisiamo che la Società resta pienamente impegnata a rispettare il proprio piano di rimborso; la presente richiesta ha carattere eccezionale e mirato unicamente a superare il transitorio problema di liquidità menzionato.

Confidiamo nella Vostra comprensione e restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore elemento giustificativo (es. estratti conto, piani finanziari prospettici) che possa supportare la richiesta di proroga.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

firma digitale/PEC del legale rappresentante
[Nome e Cognome] – Amministratore Unico di [Startup XYZ S.r.l.]


Modello 2: Richiesta di piano di rientro per rate scadute

Oggetto: Richiesta di dilazione pagamento rate scadute – Progetto Smart&Start [codice]

Spett.le Invitalia S.p.A.,
Ufficio Recupero Crediti Agevolati / Supporto Imprese Beneficiarie

Egregi,

riferimento: Contratto di agevolazione Smart&Start Italia n. [codice] stipulato il [data] con [Startup ABC S.r.l., C.F…].

Con la presente, la scrivente società intende affrontare proattivamente la situazione di morosità che si è venuta a creare e sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di piano di rientro per le rate scadute.

In particolare, a causa di [cause del mancato pagamento: es. “un improvviso calo degli ordini nel semestre passato unito a ritardi di incasso dovuti all’emergenza X”], non sono state pagate alle rispettive scadenze le seguenti rate del finanziamento agevolato:

  • Rata n. [X] con scadenza [data], importo €[importo1]
  • Rata n. [Y] con scadenza [data], importo €[importo2]

L’importo complessivo ad oggi scaduto è pari a €[totale arretrato], su cui gravano interessi di mora stimati (al [data]) in circa €[interessi]. Alleghiamo il calcolo dettagliato degli interessi di mora maturati.

Consapevoli della gravità dell’inadempimento e determinati a regolarizzare integralmente la nostra posizione, proponiamo quanto segue:

  • Il pagamento immediato di €[somma] entro il [data], a titolo di acconto significativo sull’arretrato (corrisppondente ad esempio al [XX]% del totale dovuto);
  • La dilazione del residuo importo scaduto di €[residuo arretrato] (oltre interessi di mora maturandi fino alla data di accordo) in n. [N] rate mensili di importo pari a circa €[importo rata], con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese, a partire da [mese/anno] sino a [mese/anno] (durata [N] mesi).

Tale piano di rientro è stato formulato tenendo conto dei flussi di cassa prospettici della Società, in modo da garantire il puntuale rispetto delle rate proposte senza pregiudicare la continuità aziendale. In parallelo, la Società si impegna a rispettare regolarmente anche le prossime rate semestrali del finanziamento alle naturali scadenze (prossima rata in scadenza il [data] di €[importo]).

Sottoponiamo questa proposta alla Vostra cortese valutazione, assicurando fin d’ora la nostra piena disponibilità a formalizzare un accordo di rateizzazione secondo i termini che vorrete definire e a porre in essere ogni atto necessario (ad es. emissione di effetti, aggiornamento di garanzie esistenti, ecc.) per tutelare l’ente concedente.

Alleghiamo un prospetto dei flussi finanziari mensili attesi, dal quale risulta la sostenibilità delle rate proposte, e documentazione probante le cause del temporaneo squilibrio finanziario ora risolto/ in via di risoluzione (ordini acquisiti, contratti, ecc.).

Certi di una Vostra positiva considerazione – nella convinzione che sia interesse di entrambe le parti addivenire a una soluzione bonaria che assicuri la soddisfazione del credito di Invitalia e la prosecuzione del progetto imprenditoriale finanziato – restiamo a disposizione per eventuali aggiustamenti al piano e fiduciosi attendiamo un Vostro riscontro.

Distinti saluti,

firma
[Legale Rappresentante Startup ABC S.r.l.]

(allegati: piano finanziario, documenti vari…)

Modello 3: Istanza di rinegoziazione del piano di ammortamento

Oggetto: Istanza di rinegoziazione del finanziamento agevolato Smart&Start [codice progetto] ai sensi delle Linee Guida Invitalia 2021

Spett.le Invitalia S.p.A.,
Servizio “Supporto Imprese Beneficiarie – Rinegoziazione”

Con riferimento all’agevolazione Smart&Start Italia concessa alla scrivente [Startup Omega S.r.l.] (C.F…., progetto n….), si rappresenta quanto segue.

A causa delle forti difficoltà economico-finanziarie incontrate (dettagliate di seguito), la Società registra un ritardo cumulato superiore a 12 mesi nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato. In particolare, ad oggi risultano insolute le rate con scadenza [data1], [data2] e [data3] (per un totale di arretrato pari a €[XX.xxx]). La prossima rata in scadenza al [data4] è anch’essa a rischio se non si interviene strutturalmente.

Le cause di tale situazione risiedono principalmente in [descrivere le cause: es. “un significativo ritardo nell’ottenimento delle certificazioni necessarie per la commercializzazione del nostro prodotto, che ha posticipato di un anno l’ingresso sul mercato e quindi i flussi di ricavi previsti”; oppure “gli effetti prolungati della crisi [XYZ] che hanno ridotto il nostro fatturato del 50% nel 2024 rispetto alle stime”]. Tali eventi, in gran parte straordinari e indipendenti dalla volontà della società, hanno compromesso la capacità di rispettare il piano di rimborso originario.

Tuttavia, permangono solide prospettive di ripresa: [illustrare segnali di ripresa: es. “nel Q2 2025 abbiamo registrato un incremento ordini del 30%, con margini migliorati”; “abbiamo avviato una partnership con … che garantirà entrate ricorrenti di …€ annui”; “i costi fissi sono stati ridotti del …%, migliorando la struttura finanziaria”]. Siamo convinti che l’impresa sia ancora in grado di generare flussi sufficienti a rimborsare integralmente il finanziamento, a condizione di poter ridistribuire il debito su un orizzonte temporale più ampio.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente CHIEDE formalmente la RINEGOZIAZIONE del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, come previsto dalla normativa e dalle Vostre linee guida (cfr. art. 1 comma 274 L.178/2020 e Comunicazione Invitalia “Supporto imprese beneficiarie – Rinegoziazione”). In particolare si propone:

  • di posticipare la scadenza finale del finanziamento di ulteriori [N] anni rispetto all’orizzonte attuale (estendendo quindi la durata totale da [durata iniziale] a [durata proposta]);
  • di rimodulare le rate residue includendo l’importo delle rate… ammortamento su un periodo più lungo e con rate sostenibili.

Nello specifico, proponiamo di postergare di [X] mesi/anni la scadenza finale del piano di ammortamento originario (attualmente prevista per [data finale attuale]), con conseguente ricalcolo delle rate dovute. Ciò permetterebbe di includere le rate scadute nel nuovo piano e di ridurre l’importo di ciascuna rata futura.

In base alle nostre simulazioni, estendendo la durata da [N] a [N+X] anni, la rata semestrale passerebbe da circa €[importo attuale] a €[importo nuovo] (-[Y]% circa), rendendo il pagamento alla nostra portata. Alleghiamo un piano di ammortamento provvisorio ricalcolato su tale estensione, dal quale si evince il rispetto dei parametri di intensità d’aiuto (il valore attuale dell’agevolazione rimarrebbe entro i massimali consentiti).

Confermiamo l’impegno a corrispondere contestualmente, ove richiesto, gli interessi di mora maturati ad oggi sulle rate scadute (€[importo]) e a riprendere i pagamenti regolari secondo il nuovo piano rinegoziato.

Alleghiamo: [i] bilancio infrannuale e piano finanziario 2025-2026; [ii] documentazione su ordini e contratti acquisiti; [iii] prospetto del nuovo piano ammortamento proposto. Rimaniamo disponibili a discutere eventuali differenti soluzioni di rinegoziazione che vorrete suggerire (es. eventuale periodo di preammortamento aggiuntivo, diverso numero di rate, ecc.).

Confidiamo che la presente istanza possa essere accolta, permettendoci di onorare integralmente i nostri obblighi in un quadro temporale compatibile con le attuali capacità aziendali, ed evitando così l’avvio di procedure di revoca che comprometterebbero irreversibilmente il progetto imprenditoriale.

RingraziandoVi per l’attenzione, restiamo in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti,

firma
[Legale Rappresentante Startup Omega S.r.l.]

Modello 4: Proposta di transazione a saldo e stralcio (post-revoca)

Oggetto: Proposta transattiva ex art. 1 c.274 L.178/2020 – Definizione bonaria posizione debitoria Progetto Smart&Start [codice]

Spett.le Invitalia S.p.A.,
U.O. Gestione Crediti Agevolati / Commissione Transazioni

La scrivente [Startup Delta S.r.l.], C.F. […], già beneficiaria delle agevolazioni Smart&Start (contratto n. [xxx] del [data]) e attualmente destinataria di provvedimento di revoca delle medesime agevolazioni (prot. Invitalia n. [….] del [data]), intende sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di definizione bonaria della propria posizione debitoria, ai sensi dell’art. 1 comma 274 lett. b) L.178/2020 e relative Linee Guida Invitalia.

Come da comunicazioni ricevute, a seguito della revoca disposta per mancato pagamento di rate di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto da questa società è pari ad €[importo totale] (di cui €[X] a titolo di quota finanziamento agevolato residuo, €[Y] a titolo di contributi a fondo perduto da restituire, oltre interessi e spese). La presente proposta mira a evitare le azioni di recupero forzoso di detto credito da parte di Invitalia, raggiungendo una soluzione transattiva vantaggiosa per entrambe le parti.

In particolare, la Società propone di rimborsare immediatamente il% del debito, mediante pagamento di €[somma] a titolo di saldo e stralcio, così articolato:

  • Versamento di €[somma1] entro 30 giorni dall’accettazione della presente proposta;
  • Versamento di €[somma2] entro i successivi 60 giorni (eventuale seconda rata, se concordata).

La somma complessiva offerta, pari a €[somma totale proposta], rappresenta circa il [30]% del totale preteso. Tale importo è messo a disposizione da [specificare se c’è un terzo finanziatore, es. “un nuovo investitore entrante nel capitale della società, disponibile a tale esborso per sanare la posizione debitoria pregressa”].

Precisiamo che, in assenza di accordo, la Società versa in condizioni economiche tali che il probabile esito sarebbe l’apertura di una procedura concorsuale (con il rischio di un realizzo sensibilmente inferiore per i creditori chirografari). Viceversa, l’accettazione della presente proposta garantirebbe a Invitalia un incasso rapido e certo nella misura sopra indicata, evitando ulteriori costi legali e incognite di recupero.

Qualora Invitalia ritenga ricevibile la proposta, si chiede di poter definire un verbale di transazione in cui Invitalia, a fronte del pagamento concordato, dichiari di rinunciare al credito residuo eccedente e di rinunciare/estinfuere le azioni legali intraprese (ingiunzioni, escussione garanzie non ancora definite, etc.), liberando contestualmente le eventuali garanzie ancora attive.

La società, dal canto suo, è pronta a riconoscere l’importo proposto come debito certo e a fornire tutte le assicurazioni del caso (anche tramite emissione di effetti cambiari o altre garanzie per la rata differita, se prevista).

Restiamo in fiduciosa attesa di un riscontro da parte Vostra, auspicando di poter pervenire a una soluzione transattiva conforme alle Linee Guida interne (notiamo di rientrare nei parametri: revoca per sole rate non pagate; percentuale offerta pari o superiore al minimo indicato del 30%; assenza di procedimenti penali o contabili a nostro carico).

Siamo naturalmente disponibili a un incontro (anche da remoto) per definire i dettagli e perfezionare l’accordo.

RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

firma
[Startup Delta S.r.l. – Legale Rappresentante]

Questi modelli forniscono una traccia di riferimento. È essenziale che ogni comunicazione sia onesta, documentata e rispettosa nei toni. Evitare atteggiamenti accusatori o giustificazioni fumose: meglio ammettere le difficoltà e presentare un piano concreto. Tempestività e chiarezza nella comunicazione spesso fanno la differenza nel convincere Invitalia a concedere soluzioni alternative invece di procedere con la linea dura.

Implicazioni sulla reputazione aziendale e sull’accesso a nuovi finanziamenti

Un’inadempienza grave verso un finanziamento pubblico come Smart&Start non si esaurisce nelle conseguenze economico-legali immediate: può lasciare un segno duraturo sulla reputazione della start-up e condizionare pesantemente la sua capacità di ottenere fiducia e risorse in futuro. Ecco i principali impatti:

  • Impossibilità di accedere ad altri incentivi pubblici: Molti bandi e finanziamenti pubblici escludono espressamente le imprese che in passato hanno subito revoche per inadempimento. Ad esempio, la stessa normativa Smart&Start richiede che i beneficiari “non siano stati destinatari di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche” (salvo rinunce). Ciò significa che se un’impresa viene revocata da Smart&Start, difficilmente potrà ottenere in futuro altri fondi da Invitalia o da Ministeri per progetti diversi. È di fatto una “segnalazione” nel sistema pubblico: quell’impresa non ha rispettato gli impegni e quindi non è meritevole di nuovi aiuti. Questa preclusione potrebbe durare molti anni o essere permanente, a seconda delle norme dei singoli schemi d’aiuto. Anche qualora la medesima compagine crei una nuova società, l’esperienza negativa precedente potrebbe emergere (ad es. se si chiede il curriculum dei soci o se l’azienda precedente risulta collegata). In sostanza, la reputazione presso le istituzioni viene compromessa.
  • Difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari privati: Le banche e gli investitori privati effettuano sempre controlli sul track record finanziario. Un default verso Invitalia può apparire nelle centrali rischi private (CRIF, Cerved) sotto forma di sofferenze, protesti o pignoramenti subìti. Anche se la Centrale Rischi della Banca d’Italia potenzialmente non riportasse il nome di Invitalia, il fatto che l’azienda abbia dovuto subire azioni esecutive o abbia chiuso in cattive acque sarà visibile. Quando l’impresa (o i suoi esponenti) faranno richiesta di un mutuo bancario, di un leasing o anche di un semplice fido di conto, queste informazioni salteranno fuori. La fiducia creditizia sarà minima: una banca penserà “se non hanno pagato un prestito statale a tasso zero, come potranno pagare un prestito a tassi di mercato?”. Spesso, l’esito sarà un rifiuto della richiesta di credito, oppure l’imposizione di condizioni molto onerose (garanzie reali importanti, tassi più alti, importi limitati). Questo può frenare la crescita futura dell’azienda, che si troverà a corto di capitale anche per progetti potenzialmente buoni.
  • Perdita di credibilità verso fornitori e partner commerciali: I fornitori chiave potrebbero ridurre le fiduciarie condizioni di pagamento (ad esempio, passando da pagamento a 60 giorni a pagamento anticipato) se fiutano problemi finanziari. Alcuni potrebbero consultare report commerciali sull’azienda: vedendo pregiudizievoli o la nota di revoca del contributo pubblico, tenderanno ad assumere un atteggiamento prudente. Anche possibili partner o clienti importanti (es. una corporate che valuta una partnership) potrebbero fare due diligence e scoprire il trascorso: questo getterebbe ombre sulla solidità e sull’affidabilità della start-up. Nell’ecosistema delle start-up innovative, inadempimenti clamorosi possono fare passaparola informale, danneggiando la reputazione nel network.
  • Effetto sui soci e sugli amministratori personalmente: Sebbene la responsabilità finanziaria non ricada su di loro in assenza di garanzie personali, la loro reputazione professionale può soffrirne. Un investitore che esamini il CV di un founder scoprirà se la sua precedente start-up ha fallito o ha avuto problemi con finanziamenti pubblici. Questo potrebbe influenzare la decisione di investirvi denaro in nuove iniziative. Inoltre, se la revoca è associata a comportamenti scorretti (ad esempio distrazione di fondi, false dichiarazioni), ci potrebbero essere conseguenze legali personali (azioni di responsabilità, cause della Corte dei Conti, procedimenti penali) che macchiano irrimediabilmente la figura del manager/imprenditore.

In sintesi, l’affidabilità creditizia e istituzionale di una start-up subisce un duro colpo da una vicenda di mancato rimborso. Al contrario, riuscire a gestire la crisi onorando gli impegni (magari con qualche aggiustamento concordato) preserva o addirittura rafforza la reputazione di serietà. Un’azienda che attraversa un momento difficile ma lo affronta pagando i propri debiti, magari con l’aiuto di nuovi soci o accordi, dimostra resilienza e integrità – qualità apprezzate da investitori e partner. È fondamentale quindi, nelle scelte su come procedere in caso di crisi, tenere a mente il fattore reputazionale: evitare soluzioni che diano sollievo immediato ma pregiudicano la credibilità futura, preferendo accordi e negoziazioni che, pur sforzando l’azienda nel breve termine, le consentano di “salvare la faccia” e restare un soggetto affidabile.

Raccomandazioni pratiche per gestire una crisi di liquidità

Di fronte alle difficoltà finanziarie che impediscono di pagare regolarmente le rate Smart&Start, la start-up e i suoi consulenti dovrebbero attuare una serie di azioni strategiche per minimizzare i danni e cercare di recuperare la normalità. Sulla base di quanto esposto, si forniscono le seguenti raccomandazioni concrete:

  1. Non sottovalutare i segnali di crisi: Se il conto economico e finanziario mostra tensioni tali da mettere a rischio i prossimi pagamenti, agire in anticipo. Effettuare un check-up della liquidità almeno trimestralmente, proiettando i flussi di cassa per verificare la copertura delle rate future. Se emerge un probabile gap, non aspettare l’ultimo giorno: iniziare subito a predisporre contromisure (ricerca fondi, taglio spese) e informare proattivamente Invitalia della situazione.
  2. Mantenere un dialogo aperto con Invitalia: Come visto, la comunicazione tempestiva e trasparente con Invitalia è fondamentale. Avvisare l’ente in anticipo di eventuali ritardi, motivandoli e prospettando soluzioni, può predisporre positivamente al supporto. Un soggetto silente che accumula debiti viene percepito come inaffidabile e subirà la reazione più severa. Al contrario, chiedere formalmente una proroga o un piano di rientro (con PEC, come da modelli forniti) dimostra serietà e volontà di adempiere. Anche dopo eventuali solleciti ricevuti, rispondere sempre ufficialmente entro i termini indicati, per evitare che Invitalia interpreti il silenzio come disinteresse.
  3. Privilegiare le soluzioni negoziate rispetto allo scontro legale: Se l’azienda è in difficoltà ma ancora vitale, conviene quasi sempre collaborare con Invitalia per trovare una soluzione (dilazione, rinegoziazione, transazione), piuttosto che lasciar precipitare il caso in tribunale. Le cause legali sono lunghe, costose e dall’esito incerto, e nel frattempo l’azienda resta congelata nei suoi problemi. Inoltre, come rilevato, contestare formalmente una revoca per inadempimento raramente porta a un annullamento senza comunque dover pagare. Meglio concentrare gli sforzi nel come pagare, seppur parzialmente, piuttosto che nel perché non pagare. Invitalia stessa, grazie anche alla norma del 2021, è incentivata a chiudere transattivamente i casi critici: cogliere queste opportunità invece di prolungare il contenzioso.
  4. Valutare l’ingresso di nuovi soci o finanziatori: In presenza di un debito consistente con Invitalia, una strada per salvare la start-up può essere cercare un investitore disposto a rilevare quote dell’azienda e immettere liquidità destinata (in tutto o in parte) a sanare l’esposizione. Spesso investitori professionali vedono di buon occhio un’impresa che ha ancora prospettive ma è zavorrata dai debiti: subentrando, possono negoziare un saldo e stralcio (come nel caso Gamma) e poi ripulita l’azienda, svilupparne il potenziale. I fondatori attuali devono essere aperti a questa possibilità, anche se comporta diluire la propria partecipazione. Meglio avere una fetta minore di qualcosa che sopravvive, che il 100% di niente. Preparare un piano di turnaround da presentare a potenziali partner/investitori, mostrando come verrà utilizzato il loro apporto per risolvere la crisi e rilanciare.
  5. Ottimizzare la gestione finanziaria interna: Nel breve termine, adottare misure di cash management rigorose: congelare spese non essenziali, convertire asset non strategici in liquidità (vendita di attrezzature inutilizzate, riduzione scorte), negoziare con fornitori dilazioni di pagamento per concentrare risorse sul debito verso Invitalia (che è più critico). Valutare anche strumenti di finanziamento ponte: ad esempio, un fido bancario o un finanziamento dei soci (prestito soci) finalizzato a coprire le rate imminenti, se ottenibili, può evitare la morosità. Anche il ricorso al factoring (sconto di crediti commerciali) o al leasing su beni di proprietà per ottenere liquidità immediata sono opzioni da considerare. Ogni euro recuperato va prioritariamente destinato a regolarizzare le rate scadute, poiché questo ha un “rendimento” indiretto altissimo (evita revoca e rovina).
  6. Sfruttare eventuali misure di moratoria o sospensione delle rate: Tenersi aggiornati su normative emergenziali o settoriali che possano offrire respiro. Ad esempio, durante l’emergenza Covid furono previste moratorie ex lege per i mutui delle PMI (DL Cura Italia 18/2020); anche se Invitalia non è banca, furono emanate disposizioni ad hoc (come la sospensione delle quote capitale per alcuni mesi nel 2020). Nel 2023-2024 potrebbero non esservi misure simili, ma monitorare eventuali interventi governativi in periodi di crisi generale (calamità, pandemie, ecc.). Se c’è possibilità di richiedere una sospensione temporanea delle rate (principalmente quota capitale) tramite normative specifiche, farne tempestivamente richiesta. Ciò ovviamente posticipa il problema, non lo risolve, ma può dare qualche mese di ossigeno per riorganizzarsi.
  7. Considerare strumenti di composizione della crisi d’impresa: Qualora la situazione debitoria sia insostenibile su più fronti (non solo Invitalia ma anche altri creditori), valutare l’accesso alle procedure di composizione negoziata o accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019). Ad esempio, la Composizione Negoziata (introdotta nel 2021) consente di avviare trattative con i creditori (inclusi quelli pubblici) con l’ausilio di un esperto indipendente, ottenendo nel frattempo misure protettive che bloccano azioni esecutive. Ciò può congelare temporaneamente il recupero Invitalia e dare spazio per trovare un accordo (che potrebbe formalizzarsi in un piano concordatario o in un accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F.). Questi strumenti sono complessi e richiedono l’assistenza di professionisti specializzati in crisi d’impresa, ma in casi estremi possono salvare il business evitando il fallimento e consentendo una rinegoziazione globale dei debiti.
  8. Preservare la reputazione con comunicazioni appropriate: All’esterno, essere cauti nel comunicare la situazione. Non è opportuno diffondere notizie della difficoltà finanziaria oltre lo stretto necessario. Ad esempio, verso partner e clienti, se necessario, comunicare eventuali ritardi o disservizi mettendoli in relazione a fattori contingenti, senza dichiarare “non abbiamo soldi” ma piuttosto “stiamo riorganizzando alcune attività per servirvi meglio a breve”. La reputazione si preserva anche rispettando comunque gli impegni operativi: ad esempio, onorare le consegne ai clienti anche durante la crisi (fosse pure a costo di qualche sacrificio in più) eviterà che oltre ai problemi finanziari se ne aggiungano di commerciali.
  9. Documentare ogni sforzo fatto in buona fede: tenere traccia scritta di tutte le azioni intraprese per cercare di pagare (richieste di finanziamento, trattative con investitori, piani di risparmio attuati). Questa documentazione potrà essere utile per convincere Invitalia della buona fede e diligenza degli amministratori. In caso di arrivo a un tavolo transattivo o anche in sede giudiziaria (se malauguratamente si arrivasse lì), poter dimostrare di aver fatto “tutto il possibile” per salvare il progetto può inclinare la bilancia a favore di soluzioni meno punitive.
  10. Coinvolgere consulenti esperti: non affrontare da soli situazioni complesse. Un consulente legale esperto di diritto degli incentivi pubblici può gestire il dialogo formale con Invitalia e assicurarsi che vengano rispettati i diritti procedurali dell’impresa (ad es. nella fase di revoca, garantire che si valutino le controdeduzioni). Un advisor finanziario può aiutare a rinegoziare con banche e a cercare investitori. Un esperto di crisi può valutare se attivare strumenti come la composizione negoziata. L’investimento in consulenze mirate spesso si ripaga evitando errori fatali dovuti all’improvvisazione.

In conclusione, gestire una crisi di liquidità richiede lucidità, tempestività e atteggiamento proattivo. Ogni mese guadagnato può essere cruciale, così come ogni euro reperito o risparmiato. Evitare soluzioni estreme (come l’abbandono della società al suo destino) che porterebbero a conseguenze legali irreversibili, e invece lavorare su soluzioni graduali in accordo con i creditori, è quasi sempre la strada migliore. Anche dal punto di vista umano e professionale, affrontare le difficoltà e cercare di risolverle rafforza la cultura aziendale e la reputazione degli imprenditori, ponendo basi più solide per il futuro.

Conclusione

Affrontare il mancato pagamento delle rate di un finanziamento Smart&Start è senza dubbio una sfida impegnativa per una start-up, ma come abbiamo visto non è necessariamente la fine della strada. Conoscere nei dettagli le conseguenze giuridiche e operative (dalla maturazione degli interessi di mora fino alla possibile revoca dell’agevolazione) permette di evitare passi falsi e di prendere decisioni informate.

Il messaggio chiave di questa guida è la necessità di una gestione attiva e consapevole della crisi: ciò significa dialogare con Invitalia, sfruttare gli strumenti di flessibilità (dilazioni, rinegoziazioni, transazioni) messi a disposizione dal quadro normativo aggiornato, e all’occorrenza sapersi reinventare (coinvolgendo nuovi capitali o ristrutturando il debito).

Dal punto di vista legale, abbiamo evidenziato come la posizione del beneficiario inadempiente sia regolata da norme precise che tutelano sì l’ente finanziatore, ma prevedono anche tutele procedurali per l’impresa (es. il diritto al contraddittorio nel procedimento di revoca) e possibilità di soluzioni meno drastiche. Conoscere tali norme – e alcune pronunce giurisprudenziali in materia – aiuta i consulenti a impostare le giuste strategie difensive o negoziali.

Dal punto di vista pratico, ogni caso è unico, ma l’esperienza insegna che tempestività, trasparenza e affidabilità sono le armi migliori per superare anche i momenti più critici. Pagare i debiti è sempre la soluzione ideale; quando ciò non è immediatamente possibile, impegnarsi per farlo nel più breve tempo ragionevole, cercando il dialogo e magari scendendo a compromessi (come restituire solo una parte a fronte di remissione del resto), può salvare l’azienda e l’idea imprenditoriale sottostante.

Questa guida spera di aver fornito alle start-up beneficiarie di Smart&Start (e ai loro consulenti) una mappa dettagliata per orientarsi nel terreno accidentato dell’insolvenza da finanziamento pubblico. Prevenire è meglio che curare: se la start-up implementa un attento controllo finanziario e una comunicazione onesta con gli stakeholder, è probabile che riesca a evitare di arrivare al punto di rottura. Ma se anche ciò accadesse, ricordiamo che fallire un obiettivo non significa fallire l’intero progetto – con gli strumenti giusti e il supporto adeguato, una crisi può diventare l’occasione per ristrutturare e ripartire con fondamenta più solide.

In definitiva, l’auspicio è che il maggior numero possibile di start-up possa restituire con successo i finanziamenti ricevuti, reinvestendo poi la credibilità acquisita in nuovi cicli di crescita; e che, nei casi sfortunati in cui ciò non avviene, tanto le imprese quanto Invitalia possano trovare soluzioni eque e sostenibili, limitando i danni e permettendo comunque la prosecuzione del tessuto imprenditoriale innovativo che è alla base dello spirito di Smart&Start Italia.

Bibliografia e Riferimenti

  • Invitalia (Smart&Start Italia) – Circolare attuativa 10 dicembre 2014 n. 68032 (testo aggiornato al 16/12/2019): disciplina criteri e obblighi dei beneficiari. Vedi in particolare il punto 15.1, lettera c), che prevede la revoca totale delle agevolazioni se “l’impresa beneficiaria non rimborsa le rate per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso”. La circolare elenca anche le altre cause di revoca totale e parziale (perdita requisiti, mancata realizzazione investimenti, ecc.).
  • Linee Guida Invitalia per la gestione dei crediti in sofferenza (2021, aggiornate 2025): documento interno adottato a seguito della L.178/2020. Contiene indicazioni su dilazioni, transazioni e gestione post-revoca. Dalle Linee Guida: “in caso di mancato pagamento di non oltre 2 rate semestrali, l’impresa può chiedere […] una dilazione di pagamento delle rate scadute”; conferma che la revoca comporta il recupero anche dei contributi a fondo perduto. Stabilisce inoltre che, nella procedura di transazione, l’offerta dell’impresa debba essere almeno pari al 30% del debito complessivo e che l’eventuale inadempimento di 3 rate della transazione ne causa la decadenza.
  • Sito Invitalia – “Supporto imprese beneficiarie – Rinegoziazione” (pagina informativa, aggiornata 2025): annuncia la possibilità di rinegoziare il piano di ammortamento per imprese in ritardo >12 mesi. Precisazioni: la rinegoziazione può includere la postergazione della scadenza finale e il ricalcolo delle rate dovute, ed è esercitabile una sola volta.
  • Sito Invitalia – “Supporto imprese beneficiarie – Transazione” (pagina informativa): dedicata alle imprese già revocate per il solo mancato pagamento delle rate. Rimanda alle Linee Guida e alla norma di riferimento (Legge di Bilancio 2021). Sancisce la possibilità di definire in via bonaria la posizione debitoria a seguito di revoca.
  • Legge 30 dicembre 2020 n. 178, art.1 comma 274 lett. b): ha autorizzato Invitalia a definire in via transattiva i crediti vantati verso imprese agevolate in crisi, fissando criteri in base alle garanzie e a un importo minimo. In attuazione di questa norma, Invitalia ha emanato Linee guida interpretative (2021) e avviato i servizi di Transazione e Rinegoziazione per Smart&Start e altri incentivi.
  • Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 17 gennaio 2025 n. 361: caso relativo a revoca di contributo (per dichiarazioni mendaci). Importante per questioni di giurisdizione: ha stabilito che il giudice ordinario è competente sulle controversie inerenti la revoca di agevolazioni per inadempimento contrattuale, dichiarando il difetto di giurisdizione del TAR che invece si era pronunciato. Evidenzia la natura negoziale/privatistica di gran parte della fase di esecuzione del rapporto di finanziamento, pur inserito in un contesto di provvedimento.
  • Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia – Sentenza n. 329/2020: riguarda responsabilità amministrativa per danno erariale connessa a revoca di agevolazioni. Richiama il rapporto di servizio tra privato beneficiario e Pubblica Amministrazione e ribadisce che la violazione degli obblighi dell’agevolazione (es. vincoli di destinazione, mancata restituzione) può configurare danno erariale. Utile per comprendere che, in caso di condotte gravemente colpose o dolose, i gestori dell’impresa potrebbero risponderne dinanzi alla Corte dei Conti.
  • Documentazione ufficiale Invitalia/MISE su moratorie: ad es. Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088 MISE – riguardava la sospensione delle sole quote capitale delle rate scadute al 2018 per alcuni incentivi (in attuazione dell’art. 43 DL 34/2019). È un esempio di provvedimento ad hoc che ha inciso sui piani di rimborso agevolati in via generalizzata.
  • Sito Invitalia – FAQ Smart&Start (2025): sezione FAQ con informazioni generali sul finanziamento. Indirettamente utile per confermare le caratteristiche base: finanziamento 80-90% a tasso zero, durata ~8 anni con 2 rate semestrali, obbligo di iscrizione come start-up innovativa, utilizzo conto vincolato, ecc. Non affronta direttamente il tema inadempimento, ma fornisce il contesto contrattuale su cui innestare le vicende di mancato pagamento.
  • Banca d’Italia – Comunicazione su Fondo di Garanzia PMI e Centrale Rischi (2022): chiarisce che le escussioni del Fondo PMI non generano di per sé segnalazioni in CR, per evitare duplicazioni. Ciò è rilevante per capire gli impatti reputazionali: il default verso Invitalia (coperto dal Fondo) comparirà in CR eventualmente tramite la banca che gestisce il Fondo, ma Banca d’Italia ha dato disposizioni di non segnalare il nominativo dell’impresa solo per l’escussione del Fondo.

Finanziamento Smart&Start Invitalia Non Rimborsato: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai ottenuto un finanziamento agevolato tramite il programma Smart&Start di Invitalia e oggi non riesci più a rimborsarlo?

È una situazione più comune di quanto pensi. Tante startup e nuove imprese innovative, dopo aver avviato la propria attività grazie al sostegno pubblico, si trovano oggi in difficoltà economica. Il mancato rispetto delle rate o delle condizioni previste dal contratto può portare a revoca del finanziamento, richiesta di rimborso totale, e azioni di recupero coattivo da parte dello Stato.

Se non intervieni subito, il tuo debito può passare all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con gravi conseguenze per la tua impresa e il tuo patrimonio personale.

Cosa può fare per te l’Avvocato Monardo

Analizza il tuo contratto di finanziamento e la procedura di revoca, valutando eventuali vizi o irregolarità

Contesta la richiesta di rimborso, se illegittima o sproporzionata, evitando danni ulteriori

Blocca cartelle esattoriali, pignoramenti e fermi amministrativi attivati da AdER

Predispone soluzioni concrete, come saldo e stralcio, piani di rientro, o – nei casi più gravi – procedura di esdebitazione

Ti rappresenta nei rapporti con Invitalia, banche, Agenzia Entrate Riscossione e altri enti coinvolti

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in contenzioso da finanziamenti pubblici e agevolati
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di legali e consulenti specializzati in diritto bancario e finanziamenti Invitalia

Perché agire subito

⏳ Dopo la revoca, hai pochissimo tempo per fare opposizione o contestare l’importo richiesto
⚠️ Il debito può diventare immediatamente esecutivo, con intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
📉 Rischi concreti: blocco dei conti correnti, fermo dei beni aziendali, danni all’immagine creditizia
🔐 Solo una difesa legale tempestiva può fermare tutto e proteggere l’impresa

Conclusione

Non riuscire a rimborsare un finanziamento Smart&Start non è un fallimento personale, ma lasciar degenerare la situazione può diventarlo.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere un esperto al tuo fianco capace di fermare le pretese illegittime, tutelare la tua impresa e aiutarti a ripartire legalmente e con serenità.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza dedicata. Agisci ora: ogni giorno di ritardo può trasformarsi in un danno concreto.



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