Conto e carta

difficile da pignorare

 

le novità in tema di rendicontazione di sostenibilità


In particolare, la Direttiva (UE) 2025/794 (la c.d. Stop the Clock”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2025 (serie L 794) e dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2025 da parte degli Stati Membri.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Entro tale termine, pertanto, per quanto riguarda il nostro Paese dovrà essere modificato il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), mentre il termine per il recepimento della Direttiva 2024/1760/UE viene rinviato al 26 luglio 2027.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore della normativa relativa alla rendicontazione di sostenibilità e alla due diligence le modifiche introdotte sono riassumibili come segue:

– modifica dell’art. 5, par. 2 della Direttiva 2022/2464/UE, rinviando di due anni l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate;

– modifica dell’art. 37, par. 1, commi 1 e 2 della Direttiva 2024/1760/UE, rinviando di un anno il termine di recepimento da parte degli Stati membri e l’avvio della prima fase applicativa (che riguarda le imprese di maggiori dimensioni).

Non è stata invece oggetto di modifica la soglia dimensionale dell’obbligatorietà di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità (o “bilancio di sostenibilità” o “dichiarazione di sostenibilità”). Le attuali soglie dimensionali rilevanti per l’individuazione delle imprese soggette alla pubblicazione della rendicontazione societaria di sostenibilità sono quelle, pertanto, di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”, di seguito riepilogate:

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

a) «micro-imprese»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10;

b) «piccole e medie imprese quotate»: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

c) «imprese di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250;

d) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Oltre alle modifiche alla normativa dell’Unione Europea relativa alla rendicontazione di sostenibilità, recepita – come noto – nel nostro Paese con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il pacchetto omnibus attiene anche alla Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese intervenendo sulla due diligence in materia di sostenibilità.

Come già evidenziato, si rammenta che l’articolo 3 della Direttiva (UE) 2024/1760 richiede che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambientale (il «dovere di diligenza») mediante:

a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi;

b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali sull’ambiente o sui diritti umani;

c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

d) riparazione degli impatti negativi effettivi;

e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi (ossia dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell’ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti);

f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo;

g) monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;

h) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza conformemente all’articolato della Direttiva (UE) 2024/1760 (non ancora recepita dal nostro Paese).

La Direttiva (UE) 2025/794 modifica l’articolo 37, paragrafo 1, della Direttiva UE 2024/1760 prevedendo – in sintesi- che le disposizioni relative alla due diligence:

a) si applichino a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900.000.000 di Euro nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 

b) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900.000.000 di Euro nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028;

c) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Copyright © – Riproduzione riservata




Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Source link

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio