In particolare, la Direttiva (UE) 2025/794 (la c.d. Stop the Clock”) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2025 (serie L 794) e dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2025 da parte degli Stati Membri.
Entro tale termine, pertanto, per quanto riguarda il nostro Paese dovrà essere modificato il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), mentre il termine per il recepimento della Direttiva 2024/1760/UE viene rinviato al 26 luglio 2027.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore della normativa relativa alla rendicontazione di sostenibilità e alla due diligence le modifiche introdotte sono riassumibili come segue:
– modifica dell’art. 5, par. 2 della Direttiva 2022/2464/UE, rinviando di due anni l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate;
– modifica dell’art. 37, par. 1, commi 1 e 2 della Direttiva 2024/1760/UE, rinviando di un anno il termine di recepimento da parte degli Stati membri e l’avvio della prima fase applicativa (che riguarda le imprese di maggiori dimensioni).
Non è stata invece oggetto di modifica la soglia dimensionale dell’obbligatorietà di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità (o “bilancio di sostenibilità” o “dichiarazione di sostenibilità”). Le attuali soglie dimensionali rilevanti per l’individuazione delle imprese soggette alla pubblicazione della rendicontazione societaria di sostenibilità sono quelle, pertanto, di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”, di seguito riepilogate:
a) «micro-imprese»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: |
1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; |
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; |
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3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10; |
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b) «piccole e medie imprese quotate»: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: |
1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; |
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; |
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3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250; |
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c) «imprese di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: |
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; |
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; |
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3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250; |
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d) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: |
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; |
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; |
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3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. |
Oltre alle modifiche alla normativa dell’Unione Europea relativa alla rendicontazione di sostenibilità, recepita – come noto – nel nostro Paese con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il pacchetto omnibus attiene anche alla Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese intervenendo sulla due diligence in materia di sostenibilità.
Come già evidenziato, si rammenta che l’articolo 3 della Direttiva (UE) 2024/1760 richiede che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambientale (il «dovere di diligenza») mediante:
a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi;
b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali sull’ambiente o sui diritti umani;
c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
d) riparazione degli impatti negativi effettivi;
e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi (ossia dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell’ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti);
f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo;
g) monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;
h) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza conformemente all’articolato della Direttiva (UE) 2024/1760 (non ancora recepita dal nostro Paese).
La Direttiva (UE) 2025/794 modifica l’articolo 37, paragrafo 1, della Direttiva UE 2024/1760 prevedendo – in sintesi- che le disposizioni relative alla due diligence:
a) si applichino a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900.000.000 di Euro nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
b) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900.000.000 di Euro nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028;
c) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).
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