Nella prassi accertativa dell’Agenzia delle Entrate, la holding industriale è da sempre un soggetto a rischio elevato. L’accelerazione normativa del biennio 2024-2026, innescata dalla riforma fiscale e dai suoi decreti attuativi, ha ridisegnato il perimetro delle contestazioni possibili: dal test di operatività con coefficienti dimezzati alla nuova partecipazione e dividend exemption con soglie minime all’esterovestizione alla luce dei criteri di residenza riformati. L’Atto di indirizzo del Vice Ministro Leo sull’abuso del diritto ha, nel contempo, posto un argine alle contestazioni indiscriminate, tutelando le scelte imprenditoriali sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali. La recente prassi dell’Agenzia delle Entrate – dalla risposta n. 42/E/2026 in materia di conferimento in realizzo controllato seguito da donazione per il passaggio generazionale, alla risposta n. 9/E/2026 sul realizzo controllato senza aumento di capitale – conferma un orientamento che privilegia la sostanza economica delle operazioni. Il contributo tenta di offrire una ricognizione sistematica dei rischi – passati, presenti e futuri – corroborata dalla più recente casistica giurisprudenziale e di prassi e dall’analisi degli strumenti difensivi a disposizione del professionista.
Premessa
La holding industriale – società di partecipazione non finanziaria ai sensi dell’articolo 162-bis, comma 1, lett. c), n. 1), del Tuir, introdotto dal D.Lgs. n. 142/2018 in recepimento della Direttiva ATAD – occupa nella prassi accertativa dell’Agenzia delle Entrate una posizione di rischio strutturalmente elevato. La ragione è nella sua stessa natura: collocata al crocevia dei flussi finanziari infragruppo, la holding genera ricavi tipici di natura passiva e opera con un regime fiscale “differenziato” per IRAP, IRES e IVA. Ciascuno di questi profili può originare contestazioni autonome che, combinandosi, danno luogo a un’esposizione complessiva di notevole entità.
Nel biennio 2024-2026 il legislatore ha impresso un’accelerazione senza precedenti, in larga parte lungo il percorso attuativo della legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023). In esecuzione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. n. 192/2024, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (c.d. IRPEF-IRES), il cui impianto è stato poi perfezionato dal decreto correttivo D.Lgs. n. 192/2025, con norme di interpretazione autentica e disposizioni integrative. A completare il quadro sono intervenute la L. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e, soprattutto, l’Atto di indirizzo n. 7 del Vice Ministro Leo del 27 febbraio 2025 in materia di abuso del diritto, che hanno ridisegnato il perimetro di rischio.
Sul fronte dei controlli, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato nel febbraio 2026, fissa un obiettivo di 530.000 accertamenti ordinari per il solo 2026; la convenzione triennale MEF-Agenzia delle Entrate 2025-2027 programma 2,4 milioni di lettere di compliance e un recupero atteso di 14,5 miliardi di euro. Il software Isola consente oggi la selezione multidimensionale dei contribuenti a rischio, con un’attenzione dichiarata per i gruppi societari, le perdite fiscali e le operazioni con l’estero.
I rischi ereditati dal passato
Storicamente, il rischio accertativo più ricorrente per le holding è la qualificazione come società non operativa ai sensi dell’articolo 30 della L. n. 724/1994. Il test di operatività, fondato su coefficienti presuntivi applicati all’attivo patrimoniale, penalizza le holding i cui ricavi tipici – dividendi e interessi – si collocano strutturalmente al di sotto della soglia. Le conseguenze del mancato superamento erano gravose: determinazione del reddito minimo presunto, preclusione all’utilizzo del credito IVA ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 30, maggiorazione IRES del 10,5%.
In materia di disapplicazione, la Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo principi rigorosi.
Con la sentenza n. 8034/2021 ha riconosciuto che la mancata distribuzione di dividendi da parte della partecipata configura un’«impossibilità oggettiva» estranea alla volontà della contribuente, idonea a giustificare la disapplicazione; la circ. n. 47/E/2008, § 6.1, dell’Agenzia delle Entrate aveva peraltro precisato che la semplice mancata distribuzione non integra di per sé una situazione oggettiva, quando sia finalizzata unicamente a evitare il ricorso a finanziamenti bancari. Più di recente, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26115/2025 ha ribadito che l’onere probatorio può essere assolto «con elementi di fatto che consistono in situazioni oggettive indipendenti dalla sua volontà, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto secondo le effettive condizioni del mercato», oppure dimostrando «la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale».
Per le holding di gruppo merita segnalare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 2052/2025, conforme alla precedente n. 8621/2018, secondo cui la crisi finanziaria del gruppo non costituisce di per sé causa oggettiva sufficiente a giustificare il mancato superamento del test per una controllata: le holding devono perciò documentare in modo autonomo le ragioni della propria insufficienza reddituale, senza potersi limitare a invocare le difficoltà congiunturali del gruppo. Sul piano procedurale, la Sentenza n. 8390/2024 ha chiarito che l’interpello disapplicativo è sufficiente a garantire il contraddittorio preventivo. Dal 18 gennaio 2024, peraltro, il D.Lgs. n. 219/2023 ha riformato l’articolo 11 della L. n. 212/2000 con un duplice intervento: da un lato, ha soppresso l’obbligo di preventiva presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo — obbligo presidiato dalla sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, ma che non condizionava la facoltà del contribuente di disapplicare la norma e di fornire la relativa dimostrazione in sede di accertamento e contenziosa — rendendo l’istituto pienamente facoltativo al pari delle altre tipologie di interpello; dall’altro, ha riservato l’interpello probatorio ai soli soggetti in regime di adempimento collaborativo (articolo 3 e ss. del D.Lgs. n. 128/2015) e a quelli che presentino istanze per nuovi investimenti (articolo 2, D.Lgs. n. 147/2015), precludendone l’accesso alla generalità dei contribuenti.
Quanto ai profili IVA, per gli accertamenti ancora pendenti relativi ai periodi anteriori al 2024, il professionista dispone di uno strumento difensivo di portata decisiva. Con la sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’incompatibilità delle limitazioni al credito IVA per le società non operative con gli articoli 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva 2006/112/CE, precisando che la qualifica di soggetto passivo IVA dipende dall’esercizio di un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati. La Cassazione ha recepito l’orientamento con le sentenze gemelle n. 4151/2025 e n.4157/2025 e con le successive ordinanze n. 10063, n. 7813 e n. 14167 del 2025, tutte disapplicative della normativa interna; di particolare rilievo la Corte di Cassazione, Sentenza n. 24731/2025, che ha confermato la disapplicazione anche in caso di mancato conseguimento delle autorizzazioni amministrative. Il Modello IVA/2026, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026, prot. 51732/2026, ha recepito la pronuncia sopprimendo le attestazioni di operatività nel rigo VX4 e rivedendo i righi VA15 e VX5: una conferma definitiva, che consente alle holding di recuperare il credito IVA anche per le annualità in cui il test non era superato, presentando istanze di rimborso per i periodi non ancora decaduti.
L’articolo 20 del D.Lgs. n. 192/2024, emanato in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lett. b), della L. n. 111/2023, ha attenuato il rischio in chiave prospettica dimezzando i coefficienti a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Per la determinazione dei ricavi minimi presunti, le partecipazioni passano dal 2% all’1% e gli immobili dal 6% al 3%; parallelamente, per la determinazione del reddito minimo presunto le percentuali scendono dall’1,50% allo 0,75% per le partecipazioni e dal 4,75% al 2,38% per gli immobili. Per le annualità ancora accertabili, tuttavia, resta essenziale verificare la sussistenza di cause di esclusione o di situazioni oggettive utili alla disapplicazione. La medesima disposizione della legge delega prevede inoltre una futura revisione integrale della disciplina delle società non operative, da attuarsi mediante l’individuazione di «criteri specifici» per identificare le società senza impresa: un intervento di riforma organica che il legislatore delegato non ha ancora completato e che potrà ridefinire in modo strutturale il perimetro di rischio per le holding.
I rischi del presente
Fino all’Atto di indirizzo n. 7 del 27 febbraio 2025, le contestazioni fondate sull’abuso del diritto ex articolo 10-bis della L. n. 212/2000 – introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 – rappresentavano il rischio più pervasivo per le holding industriali. Gli uffici contestavano sistematicamente la funzione di accentramento finanziario, qualificando come vantaggio indebito la mancata distribuzione degli utili dalle controllate operative ai soci persone fisiche, sul presupposto che la condotta fosse finalizzata a differire l’imposizione sostitutiva del 26%. L’approccio si era consolidato in un’attività accertativa intensa, rivolta tanto alle holding statiche quanto a quelle effettivamente operative. Le contestazioni più frequenti riguardavano il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177 del Tuir seguito dalla cessione in PEX, la creazione di holding intermedie nella catena distributiva e il reinvestimento sistematico degli utili senza distribuzione ai soci. La stessa risposta a interpello n. 200/E/2024 aveva qualificato come abusiva un’operazione di conferimento in realizzo controllato seguita da fusione, ritenendola priva di sostanza economica e volta a «traghettare in neutralità fiscale» le partecipazioni sociali; la risposta n. 216/E/2024 aveva invece chiarito che una serie di conferimenti plurimi e successivi non costituisce abuso, purché ricorrano i requisiti di legge.
Va peraltro segnalato che, negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate aveva già mutato il proprio indirizzo, giungendo ad affermare – con la risposta ad interpello n. 22/E/2021 – che il minor carico fiscale che sconta la holding sui dividendi percepiti nonché sui capital gain realizzati in regime PEX (1,2%), rispetto al caso di percezione o vendita diretta da parte del socio persona fisica (26%), non rappresenta un vantaggio fiscale indebito, in quanto la partecipazione, in parziale esenzione d’imposta, di dividendi e plusvalenze alla formazione del reddito della holding, conduce all’emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio, escludendo così la configurazione di un risparmio d’imposta indebito. La medesima Agenzia, in un caso di riorganizzazione caratterizzata da due conferimenti di partecipazioni eseguiti in successione, applicando l’articolo 177, comma 2 e comma 2-bis del Tuir, ne ha affermato la liceità, in quanto l’applicazione del regime previsto dal comma 2 al primo conferimento consente la riorganizzazione del gruppo, mentre l’applicazione del comma 2-bis risponde all’esigenza di consentire ai soci di riorganizzare il proprio patrimonio personale. Si tratta di un’evoluzione interpretativa di particolare rilievo che, come si vedrà, l’Atto di indirizzo del MEF ha poi consolidato e sistematizzato. Resta tuttavia aperta la questione se sia a rischio la costituzione di una holding statica che si limiti ad accumulare liquidità senza distribuirla ai soci persone fisiche, evitando così l’imposizione sostitutiva del 26%: un interrogativo che l’Atto di indirizzo affronta qualificando come potenzialmente abusivo il differimento non meramente temporaneo ma sine die dell’imposizione.
L’Atto di indirizzo segna una svolta di portata sistematica. Il documento muove dalla constatazione che nell’esperienza applicativa si erano registrate «particolari complessità» e che era necessario fornire «indicazioni metodologiche» per un’applicazione dell’articolo 10-bis coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, «comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta». Le premesse richiamano l’inquadramento storico della disciplina: il previgente articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973 aveva un ambito circoscritto alle imposte sui redditi e a fattispecie tassativamente indicate, ma la giurisprudenza aveva finito per affermare la natura «immanente» dell’abuso del diritto. Il D.Lgs. n. 128/2015 ha superato tale impostazione casistica, positivizzando l’istituto in via generale attraverso l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
Nella sua architettura portante, l’Atto enuncia un primo principio: l’articolo 10-bis si configura come clausola residuale, destinata a operare soltanto quando la fattispecie non abbia comportato evasione, ossia violazione di disposizioni fiscali. Del resto, il comma 12 della medesima norma stabilisce che «in sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie». Quando il risparmio d’imposta è stato realizzato infrangendo una norma, si è in presenza di evasione, da perseguire con gli strumenti ordinari; la clausola antiabuso non può divenire grimaldello per contestazioni indiscriminate.
Quanto alla nozione di «vantaggi fiscali», l’Atto osserva che il previgente articolo 37-bis richiamava espressamente le «riduzioni di imposte o rimborsi», mentre l’articolo 10-bis non fornisce una definizione espressa. Possono perciò rientrarvi non solo le riduzioni d’imposta e i rimborsi, ma anche i crediti d’imposta, le maggiori perdite fiscalmente rilevanti, l’applicazione di regimi sostitutivi, le deduzioni e le detrazioni. Il riferimento ai benefici «anche non immediati» potrebbe estendere la nozione ai differimenti d’imposizione, a condizione però che si tratti di un rinvio sine die o significativamente posticipato e non di un differimento meramente temporaneo. La precisazione è di importanza capitale per le holding industriali, dove i differimenti collegati a operazioni di riorganizzazione sono fisiologici e per loro natura temporanei.
Il secondo pilastro dell’Atto riguarda la natura indebita del vantaggio. Per contestare l’abuso occorre accertare che il contribuente abbia costruito il negozio, o la sequenza negoziale, tradendo le finalità delle norme fiscali o ponendosi in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario. Il metro di giudizio è la ratio della norma applicata: se questa risulta rispettata, l’abuso è escluso e ogni ulteriore indagine diviene superflua. Pretendere di valutare anche la ratio di norme che non trovano applicazione condurrebbe a una contraddizione con il principio di libertà di scelta sancito dal comma 4 dell’articolo 10-bis: se il contribuente può scegliere, fra regimi alternativi, quello fiscalmente più favorevole, non può essere censurato per averlo fatto. Quando è lo stesso ordinamento a offrire l’alternativa, il vantaggio conseguito è legittimo. Il principio è stato recepito dalla prassi: la risposta ad interpello n. 160/E/2024 ha affermato che l’analisi sull’abuso del diritto deve basarsi sull’esistenza di una violazione della finalità delle norme fiscali applicate nel caso specifico, e non ricercando le norme che sarebbero state applicabili in caso di diversa configurazione dell’operazione da parte del contribuente.
L’Atto declina questi principi con esemplificazioni di immediata rilevanza per le holding. Non si configura abuso quando il contribuente opti per la fusione anziché la liquidazione ai fini dell’estinzione di una società, posto che la prima operazione è neutrale e la seconda realizzativa. Non è abusivo neppure un regime non adottato ab origine ma acquisito successivamente: se il contribuente modifica la propria situazione per realizzare le condizioni necessarie a fruire di una norma di favore, l’operazione non può essere censurata. L’Atto cita espressamente l’acquisizione di partecipazioni prima del conferimento in realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, la scissione di società con immobili prima della trasformazione agevolata in società semplice, e la rivalutazione delle partecipazioni in vista della cessione a terzi, con cui il legislatore consente di incrementare il costo fiscalmente riconosciuto per ridurre o azzerare il prelievo sulle plusvalenze.
Il terzo pilastro – forse il più innovativo per la prassi accertativa sulle holding – concerne la sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio fiscale. L’articolo 10-bis, comma 2, lett. a), individua due indici di assenza di sostanza: l’inidoneità dell’atto a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali e la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme. Ebbene, l’Atto precisa che questi due elementi «finiscono per rivelarsi tra loro speculari»: il vantaggio fiscale indebito è essenziale – «dunque non necessariamente esclusivo, ma comunque più che prevalente» – proprio quando l’operazione risulta priva di sostanza economica, perché inidonea a produrre effetti extrafiscali significativi. La ricaduta sulle holding è di straordinario rilievo: l’impiego della holding come collettore delle risorse finanziarie delle controllate, con reinvestimento degli utili nel circuito economico, produce per definizione effetti extrafiscali significativi – direzione e coordinamento, razionalizzazione degli investimenti, gestione della liquidità di gruppo – che escludono il presupposto dell’assenza di sostanza.
Anche quando l’ufficio accertatore abbia dimostrato tutti gli elementi costitutivi dell’abuso, il contribuente può opporre la rispondenza delle proprie scelte negoziali a finalità ulteriori e non marginali rispetto al mero risparmio d’imposta. Il comma 3 dell’articolo 10-bis esclude infatti dall’abuso, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 128/2015 chiarisce che la non marginalità va apprezzata in termini di intrinseca valenza rispetto al compimento dell’operazione sindacata: le ragioni extrafiscali sono non marginali solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza.
La distribuzione dell’onere probatorio ne risulta nitidamente delineata. All’Amministrazione spetta provare, oltre alla natura indebita del vantaggio, l’assenza di sostanza economica in base ai predetti indici o alla circolarità dell’operazione; al contribuente, dimostrare in sede contenziosa la sussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali. Va rimarcato che l’articolo 10-bis, comma 6, della L. n. 212/2000 impone una specifica garanzia procedimentale: l’accertamento dell’abuso deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti – con indicazione dei motivi per cui si ritiene configurabile l’abuso – cui il contribuente può rispondere entro sessanta giorni. Si tratta di una sede qualificata per far valere le ragioni extrafiscali prima della fase contenziosa, alla quale si affianca, dal 30 aprile 2024, il principio generale del contraddittorio preventivo introdotto dall’articolo 6-bis della medesima legge per effetto del D.Lgs. n. 219/2023.
La giurisprudenza unionale corrobora questa impostazione. Nelle cause riunite Deister Holding (C-504/16) e Juhler Holding (C-613/16) del 20 dicembre 2017, la Corte di Giustizia ha affermato la necessità di verificare la reale attività economica delle società coinvolte prima di disconoscere un vantaggio fiscale; nella causa Nordcurrent (C-228/24) ha ribadito che la presenza di effettiva sostanza operativa costituisce una garanzia contro il disconoscimento automatico. Già la Cassazione, con le sentenze n. 31772/2019 e n. 27113/2016, aveva valorizzato l’articolo 10-bis come punto di equilibrio tra contrasto alle costruzioni artificiose e tutela della libertà di impresa. Per i contenziosi pendenti, l’Atto è invocabile come criterio interpretativo vincolante: gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, conclude il documento, «si atterranno ai contenuti del presente atto di indirizzo».
Sul fronte della giurisprudenza di merito, la CGT di primo grado di Grosseto, con la sentenza n. 139/2/2025, ha offerto una delle prime letture dell’Atto di indirizzo del MEF, pervenendo a conclusioni favorevoli al contribuente. La pronuncia ha affermato che non costituisce abuso del diritto cedere una partecipazione, preventivamente rivalutata, a una società controllata dal cedente, in quanto il risparmio d’imposta ottenuto non è né indebito né illecito, sussistendo peraltro anche valide ragioni extrafiscali riguardanti il cambio di governance della partecipata, tali da escludere l’esistenza di un’operazione circolare. A sostegno della non elusività dell’operazione realizzata, la CGT ha richiamato l’Atto di indirizzo del MEF nella parte in cui afferma che non è contestabile il comportamento che rispetta lettera e ratio delle norme, anche in vista di un futuro vantaggio tributario, come avviene appunto in caso di rivalutazione delle partecipazioni. La pronuncia, benché di merito, assume un significato sistematico di rilievo, poiché conferma che la giurisprudenza ha avviato un percorso di recepimento dei principi dell’Atto di indirizzo coerente con l’impostazione sostanzialistica che ne permea l’intero impianto.
Un rischio residuo permane per le holding statiche prive di qualsiasi attività gestoria, nelle quali il differimento della distribuzione assuma carattere sine die: in tali casi il professionista deve predisporre un dossier documentale che comprovi le ragioni economiche delle scelte operative.
La recente prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma in modo eloquente l’operatività dei principi enunciati nell’Atto di indirizzo. Con la risposta ad interpello n. 42/E/2026, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato un’operazione di riorganizzazione societaria familiare articolata in due fasi: il conferimento, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del Tuir, delle partecipazioni detenute da un padre e dai suoi due figli in due diverse società operative in una holding newco srl, seguito dalla donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding, assoggettata all’imposta di donazione ai sensi dell’articolo 16 del TUSD. L’Agenzia, applicando la metodologia delineata nell’Atto di indirizzo, ha rilevato la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito: la base imponibile dell’imposta di donazione, parametrata al patrimonio netto contabile della holding formatosi per effetto del realizzo controllato, risultava inferiore a quella che sarebbe emersa dalla donazione diretta delle quote della società operativa, il cui patrimonio netto era significativamente più elevato. Il risparmio d’imposta è stato ritenuto in contrasto con la ratio dell’articolo 16, lett. b), del TUSD, la quale àncora la determinazione della base imponibile a un valore che sia al contempo espressivo dell’effettiva capacità contributiva e connotato da apprezzabile oggettività. Nondimeno – e qui risiede il passaggio di maggiore interesse sistematico – l’Agenzia ha escluso il carattere abusivo dell’operazione, riscontrando la presenza di sostanza economica. La costituzione della holding, lungi dal perseguire il solo risparmio fiscale, era finalizzata alla gestione coordinata e unitaria del gruppo, all’ottimizzazione della liquidità mediante contratti di cash pooling e alla prevenzione delle conflittualità fra soci attraverso apposite clausole antistallo inserite nello statuto della conferitaria. L’operazione realizzava, in definitiva, un passaggio generazionale ordinato, che la sola donazione delle quote della società operativa non avrebbe consentito di attuare con la medesima efficacia. La risposta n. 42/E/2026, pur individuando un vantaggio indebito, ha arrestato l’analisi al secondo presupposto dell’articolo 10-bis – l’assenza di sostanza economica – ritenendolo insussistente: coerentemente con il comma 1 della norma, l’esclusione di anche un solo elemento costitutivo è sufficiente a escludere l’abusività, senza necessità di procedere alla verifica degli ulteriori requisiti. Merita osservare che l’Agenzia ha valorizzato non soltanto le finalità dichiarate dagli istanti, ma anche elementi oggettivi e documentali quali la bozza di statuto della holding, recante clausole antistallo articolate con meccanismi di offerta irrevocabile e obbligo di acquisto o vendita: una conferma che la documentazione statutaria costituisce un presidio probatorio di primario rilievo nella difesa delle operazioni di riorganizzazione.
La risposta si inserisce in un filone di prassi sempre più consolidato. La risposta ad interpello n. 11/E/2026, resa in un caso di scissione parziale proporzionale seguita dal conferimento delle partecipazioni della società scissa in una holding neocostituita, ha chiarito che tali operazioni di riorganizzazione, se realizzate nell’ottica del passaggio generazionale, non determinano la decadenza dall’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, purché il controllo rimanga in capo ai beneficiari della donazione originaria, anche se esercitato in via indiretta. Analogamente, la risposta n. 124/E/2025 ha escluso l’abusività di una scissione totale non proporzionale di una società semplice in favore di tre nuove società, ciascuna intestata a un erede, finalizzata alla separazione dei patrimoni ereditari e al passaggio generazionale, in quanto priva di effetti realizzativi e non riconducibile all’ambito applicativo dell’articolo 10-bis.
Il quadro che ne emerge è inequivocabile: l’Amministrazione finanziaria, dopo l’Atto di indirizzo, privilegia un approccio sostanziale che valorizza le ragioni organizzative e gestionali delle riorganizzazioni familiari, pur mantenendo – come esplicitamente avvertito nella stessa risposta n. 42/2026 – il potere di verificare se l’effettivo scenario operativo, per effetto di atti o negozi non rappresentati nell’istanza, possa condurre a un diverso e censurabile disegno abusivo.
Accanto all’abuso del diritto, un rischio sempre attuale è quello legato al transfer pricing sui finanziamenti infragruppo. La Corte di Cassazione, Sentenza n. 3223/2025 ha ribadito che la disciplina si applica anche ai finanziamenti infruttiferi e che l’onere di dimostrare le finalità commerciali connesse al ruolo della controllante grava sul contribuente, mentre all’Agenzia spetta unicamente provare che la transazione sia avvenuta a un tasso apparentemente inferiore a quello normale. Sulla determinazione del valore normale, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7361/2024 esige l’individuazione di finanziamenti comparabili, comprensiva del credit rating del debitore; la Corte di Cassazione, Sentenza n. 10574/2024 ha cassato una sentenza di merito per vizio di motivazione, pretendendo una spiegazione puntuale della non conformità al valore normale; la Corte di Cassazione, Sentenza n. 33204/2024 ha confermato che il benchmark deve tener conto di durata, importo, valuta e merito creditizio, escludendo il tasso legale; la Corte di Cassazione, Sentenza n. 1001/2024 ha negato la legittimità del tasso Rendistato e affrontato la riqualificazione del cash pooling in finanziamento intercompany. In ambito domestico, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5859/2024 ha precisato che, pur non trovando applicazione l’articolo 110, comma 7, del Tuir tra consociate residenti, il principio del valore normale di cui all’articolo 9 opera come criterio generale: un’operazione fuori mercato nell’ambito di un rapporto di controllo configura un’anomalia che giustifica l’accertamento. La predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento – Master File e Local File – resta il primo e più efficace strumento di difesa, sia ai fini della protezione sanzionatoria sia per sostenere l’onere probatorio gravante sul contribuente.
Le holding con partecipate estere affrontano inoltre il rischio di esterovestizione. La Corte di Cassazione, Sentenza n. 23842/2025, nel solco delle sentenze Dolce & Gabbana (Corte di Cassazione, Sentenza n. 33234/2018 e n. 33235/2018), ha ribadito che l’esterovestizione non può essere contestata in assenza di una costruzione di puro artificio, quando la società svolga all’estero un’attività economica effettiva, coerentemente con la CGUE C-196/04, Cadbury Schweppes, del 12 settembre 2006. La Corte di Cassazione, Sentenze n. 32155/2025 e n. 32156/2025 hanno confermato il principio con riguardo alle costruzioni di puro artificio; la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32438/2025 ha precisato che l’esercizio della direzione e del coordinamento da parte della capogruppo italiana non è sufficiente, occorrendo la dimostrazione dell’assenza di autonomia e di sostanza economica della società estera. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2458/2025 ha ribadito che un certificato di residenza estera non prevale sugli elementi sostanziali; la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17289/2024 ha individuato la sede di direzione effettiva nel luogo in cui si adottano le decisioni sociali, non in quello in cui si trovano i beni; la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3386/2024 ha esteso il contrasto all’esterovestizione alle imposte indirette; la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14527/2019 aveva già chiarito che una holding con struttura modesta non costituisce di per sé costruzione artificiosa.
L’articolo 73, comma 3, del Tuir, riformato dal D.Lgs. n. 209/2023 – anch’esso adottato in attuazione della L. n. 111/2023 – ha ridefinito i criteri di residenza fiscale delle società, sostituendo la «sede dell’amministrazione» e l’«oggetto principale» con la «sede di direzione effettiva» e la «gestione ordinaria in via principale»: il presidio più efficace consiste nel documentare la sostanza economica della struttura estera, con particolare attenzione all’autonomia decisionale e alla presenza effettiva di risorse umane e materiali.
I rischi futuri
I commi 51-55 dell’articolo 1 della L. n. 199/2025 introducono il rischio più concreto per le holding con portafogli diversificati. Dal 1° gennaio 2026, l’esclusione IRES del 95% per i dividendi (articolo 89, comma 2, Tuir) richiede una partecipazione, diretta o indiretta tramite controllate, non inferiore al 5% del capitale, ovvero di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro – requisiti alternativi fra loro. La stessa legge di bilancio estende analoga previsione alla participation exemption e alla ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi a società UE/SEE (articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973). Merita osservare che la soglia del 5% si colloca significativamente al di sotto del 10% previsto dalla Direttiva madre-figlia 2011/96/UE: la scelta legislativa amplia, dunque, il perimetro dell’agevolazione rispetto al parametro unionale.
L’impatto è dirompente: fino al 2025 l’imposizione effettiva sui dividendi ammontava all’1,20%; dal 2026, per le partecipazioni sotto soglia, si passa al 24%, con un moltiplicatore di venti volte. Le holding che mantengano in portafoglio partecipazioni di minoranza sotto soglia e continuino ad applicare l’esenzione saranno oggetto di rettifiche automatiche.
L’Atto di indirizzo MEF chiarisce che la riorganizzazione del portafoglio per raggiungere le soglie non costituisce abuso, purché sorretta da ragioni economiche effettive; resta ferma, tuttavia, la possibilità per l’Amministrazione di contestare ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 212/2000 le riorganizzazioni prive di sostanza economica, realizzate al solo fine di rientrare formalmente nei parametri della norma agevolativa.
Il D.Lgs. n. 192/2025, terzo decreto correttivo adottato in attuazione della L. n. 111/2023, introduce norme di diretta rilevanza per le holding. L’articolo 5, comma 1, lettera a), fornisce un’interpretazione autentica del test di prevalenza per il realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-ter, del Tuir – la cui riformulazione era stata operata dal D.Lgs. n. 192/2024 (c.d. decreto correttivo IRPEF-IRES) – precisando che le soglie di qualificazione partecipativa devono sussistere per le partecipazioni detenute dalla conferita direttamente in soggetti diversi dalle holding, ovvero per quelle possedute indirettamente tramite sub-holding controllate. Ne risulta superata l’impostazione che estendeva il look-through all’intera catena partecipativa. Il valore rilevante è il patrimonio netto contabile delle partecipate risultanti dall’ultimo bilancio chiuso, rettificato per l’effetto demoltiplicativo; il mancato rispetto dei parametri espone al disconoscimento del regime agevolato e all’emersione di plusvalenze tassabili al valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
Sul piano applicativo, la risposta ad interpello n. 9/E/2026 ha fugato un’incertezza interpretativa di notevole rilevanza pratica, confermando che il regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il conferimento di una partecipazione di controllo sia imputato integralmente a patrimonio netto della società conferitaria, senza aumento del capitale sociale e senza emissione di nuove quote. L’Agenzia ha valorizzato la nuova formulazione della norma introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 – che non richiama più le «azioni o quote ricevute» ma fa riferimento ai «conferimenti di azioni o quote in società» – attenuando il collegamento testuale con la necessaria emissione di partecipazioni.
Ne consegue che il valore di realizzo è individuato nella quota delle voci di patrimonio netto formatesi in capo alla conferitaria per effetto dell’operazione, indipendentemente dalla modalità contabile di imputazione. Il chiarimento è di estrema utilità per le riorganizzazioni infragruppo in cui il conferente detiene già l’intero capitale della conferitaria, rendendo l’emissione di nuove quote priva di qualsivoglia sostanza economica. Sempre in materia di realizzo controllato, la risposta a interpello n. 217/E/2024 aveva già precisato che il conferimento di partecipazioni seguito dall’acquisto di azioni proprie da parte della conferitaria non integra abuso del diritto, laddove l’operazione risponda a esigenze di riorganizzazione dell’assetto partecipativo; la risposta n. 180/E/2025 ha inoltre ribadito il principio di prevalenza dell’articolo 175 sull’articolo 177, comma 2, del Tuir nei conferimenti effettuati da soggetti in regime d’impresa, consolidando la gerarchia normativa fra le due disposizioni.
Sul versante IRAP, la L. n. 199/2025 ha escluso le holding industriali dall’aumento di due punti dell’aliquota previsto per enti creditizi e imprese di assicurazione, confermandone la misura al 4,65%. Le holding che superano il test di prevalenza ex articolo 162-bis del Tuir restano soggette agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari e alle comunicazioni CRS: l’inadempimento costituisce un segnale di rischio nella selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica. I rischi futuri vanno letti anche nel quadro del potenziamento degli strumenti di controllo: il PIAO 2026-2028, nella versione aggiornata del 4 febbraio 2026, prevede 530.000 accertamenti ordinari per il 2026, con monitoraggio specifico sulle perdite fiscali dei gruppi in consolidato e attivazione automatica dei controlli per score ISA inferiori a 6. L’Atto di indirizzo MEF, se da un lato argina le contestazioni antiabuso indiscriminate, dall’altro rafforza l’attenzione sulle holding prive di sostanza: quelle operative, assistite da valide ragioni extrafiscali non marginali, ne escono tutelate; le strutture artificiose restano nel mirino.
Conclusioni
Il quadro tracciato evidenzia un rischio multidimensionale e in costante evoluzione. La riforma fiscale avviata dalla L. n. 111/2023 e attuata dai DD.Lgs. n. 192/2024 e n. 192/2025 ha ridisegnato in profondità il contesto normativo. Per le annualità passate, la giurisprudenza unionale e nazionale offre strumenti difensivi da azionare con tempestività: il recupero del credito IVA alla luce della CGUE C-341/22 e delle Sentenza della Corte di Cassazione n. 4151/2025 e n. 4157/2025, ora recepite nel Modello IVA/2026; la disapplicazione delle società di comodo alla luce della Corte di Cassazione, Sentenza n. 26115/2025; l’invocazione dell’Atto di indirizzo nei contenziosi pendenti in materia di abuso.
La prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate – dalla risposta n. 42//E2026, che ha escluso l’abusività di un conferimento in realizzo controllato seguito da donazione in un’operazione di passaggio generazionale, alla risposta n. 9/E/2026, che ha ammesso il realizzo controllato senza aumento di capitale, fino alla risposta n. 11/E/2026, che ha salvaguardato le riorganizzazioni societarie post-donazione dal rischio di decadenza dall’agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, del TUSD – conferma un orientamento interpretativo che privilegia la sostanza economica delle operazioni e la tutela delle ragioni organizzative e gestionali delle riorganizzazioni familiari.
Per il presente, la documentazione delle ragioni extrafiscali e della sostanza economica è il presupposto imprescindibile di ogni strategia difensiva. L’Atto del Vice Ministro Leo offre un quadro di riferimento chiaro: la holding che operi con effettiva sostanza, reinvestendo gli utili nel circuito produttivo e documentando le ragioni delle proprie scelte, non può essere censurata per il solo fatto di beneficiare di un regime di favore.
Per il futuro, si raccomanda un protocollo strutturato che contempli: la verifica annuale del test di operatività con i coefficienti dimezzati dal D.Lgs. n. 192/2024; il monitoraggio delle soglie per la dividend exemption e la PEX, anche in rapporto al 10% della Direttiva 2011/96/UE; la documentazione transfer pricing con analisi di comparabilità comprensiva del credit rating; la verifica del test di prevalenza alla luce dell’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 192/2025 e delle modalità applicative del realizzo controllato chiarite dalla risposta n. 9/2026; la regolarità delle comunicazioni all’Anagrafe rapporti e CRS; la verifica della sostanza economica delle strutture estere secondo i criteri di residenza riformati dal D.Lgs. n. 209/2023; la predisposizione di un dossier documentale che comprovi le ragioni economiche delle operazioni straordinarie – con particolare attenzione, alla luce della risposta n. 42/E/2026, alla documentazione statutaria delle holding (clausole antistallo, regole di governance, contratti di cash pooling) – attivando tempestivamente il contraddittorio anticipato previsto dall’articolo 10-bis, comma 6, della L. n. 212/2000 per ogni contestazione di abuso.
Il messaggio è duplice. La holding dotata di effettiva sostanza economica, che documenti le ragioni delle proprie scelte e predisponga un adeguato apparato probatorio, non può essere censurata per il solo fatto di avvalersi di un regime fiscale di favore. Le strutture prive di sostanza restano invece esposte a un’Amministrazione finanziaria dotata di strumenti di selezione sempre più affinati. Solo un approccio sistematico e preventivo consente di trasformare la complessità normativa generata dalla riforma in pianificazione fiscale legittima, coerente con i principi affermati dall’Atto di indirizzo e dalla giurisprudenza di legittimità.
di Roberto Bianchi
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