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Ecco Come si Calcola il Premio Aggiuntivo per le Banche • Incentivimpresa


Il Fondo di Garanzia per le PMI introduce un nuovo costo per le banche: il premio aggiuntivo. Il decreto interministeriale del 21 gennaio 2026, pubblicato dal MIMIT, definisce criteri di calcolo e modalità di versamento per i soggetti finanziatori che operano con la garanzia pubblica. Le aliquote vanno dallo 0,5% all’1,5% sull’importo garantito in eccedenza, con una riduzione del 50% per chi finanzia PMI nelle fasce di rischio più elevate. Versamento entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per le imprese che accedono al credito attraverso il Fondo, questa novità non comporta costi diretti — ma potrebbe influenzare le condizioni praticate dalle banche. Ecco perché è importante capire come funziona il meccanismo.

Cosa prevede il decreto 21 gennaio 2026

Il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 1, commi 451-454, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). La norma aveva introdotto l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di versare al Fondo un premio aggiuntivo rispetto alla commissione ordinaria per ogni singola garanzia concessa, ma i criteri operativi erano rimasti in attesa del decreto attuativo.

Quel decreto è arrivato il 21 gennaio 2026 e si applica a tutte le garanzie richieste e ottenute dalla data della sua entrata in vigore. Il testo è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT, con un comunicato in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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La ratio del provvedimento è chiara: disincentivare un ricorso eccessivo alla garanzia pubblica da parte di singoli istituti, spingendo le banche a diversificare gli strumenti di copertura del rischio e a non scaricare interamente sul Fondo statale la gestione del merito creditizio.

Come si calcola il premio aggiuntivo

Il meccanismo è costruito su due variabili fondamentali: l’importo garantito totale di ciascun soggetto finanziatore e la soglia di esenzione.

Il premio non è dovuto quando l’importo garantito complessivo non supera il valore massimo tra il 30% del totale dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione stessa. In pratica, una banca che mantiene un utilizzo contenuto della garanzia pubblica rispetto al proprio portafoglio crediti non paga nulla.

Quando l’importo garantito supera questa soglia, scattano le aliquote progressive. La prima fascia prevede lo 0,5% sulle quote di importo garantito comprese tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati. Se la soglia di esenzione si colloca in questo intervallo, l’aliquota parte dalla soglia stessa anziché dal 30%.

La seconda fascia, più onerosa, prevede l’1,5% sulle quote superiori al 60% del totale dei finanziamenti. Questa aliquota si somma a quanto dovuto sulla prima fascia. Per le banche con soglia di esenzione oltre il 60%, l’1,5% si applica dall’eccedenza rispetto alla soglia.

La riduzione del 50% per chi finanzia PMI a rischio più elevato

Il decreto prevede un incentivo significativo: il premio si dimezza quando almeno il 60% degli importi garantiti — calcolati sulle garanzie richieste dal singolo finanziatore dall’entrata in vigore del decreto — riguarda beneficiari classificati nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione del Fondo.

Si tratta delle imprese con profili di rischio meno favorevoli, quelle che più faticano ad accedere al credito ordinario. Il legislatore riconosce che le banche che rivolgono la garanzia pubblica verso queste realtà — la vera ragion d’essere del Fondo — meritano un trattamento di favore.

Questa previsione rappresenta un segnale di policy non trascurabile: il Fondo di Garanzia nasce per facilitare l’accesso al credito delle PMI più fragili, non per agevolare operazioni che le banche concederebbero comunque con garanzie proprie.

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Scadenze e conseguenze per chi non versa

I soggetti finanziatori devono versare il premio aggiuntivo entro il 30 giugno dell’anno solare successivo all’anno di riferimento. Per le garanzie concesse nel 2026, quindi, la prima scadenza è il 30 giugno 2027.

In caso di mancato pagamento, le conseguenze sono severe. Il decreto prevede l’avvio di procedure di recupero del credito attraverso la procedura esattoriale disciplinata dall’articolo 121 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Il Consiglio di gestione del Fondo, su istruttoria del Gestore MCC, può inoltre deliberare limitazioni operative: dal tetto massimo sulle operazioni garantibili fino all’inibizione totale a operare con il Fondo, per un periodo fino a dodici mesi e comunque fino al pagamento integrale del premio.

Cosa cambia per le imprese

Formalmente, il premio aggiuntivo grava sui soggetti finanziatori e non sulle imprese beneficiarie. La garanzia del Fondo resta gratuita per le PMI, come confermato anche dalle regole operative prorogate per il 2026 dal decreto legge 200/2025.

Nella pratica, però, è ragionevole attendersi alcuni effetti indiretti. Le banche che utilizzano intensivamente il Fondo potrebbero rivedere le condizioni applicate alle operazioni garantite, soprattutto in termini di tasso o di costi accessori. Per questo è fondamentale che le imprese confrontino più preventivi e negozino attivamente le condizioni del finanziamento.

Chi sta valutando un investimento da finanziare con la garanzia pubblica — magari combinando il Fondo con la Nuova Sabatini 2026 o con altre agevolazioni della Legge di Bilancio 2026 — dovrebbe tenere conto di questo nuovo scenario nelle proprie valutazioni.

Il quadro operativo del Fondo nel 2026

Il premio aggiuntivo si inserisce in un contesto di sostanziale stabilità per il Fondo di Garanzia PMI. Le regole 2026, prorogate dal decreto legge 200/2025, confermano l’impianto degli anni precedenti: importo massimo garantito di 5 milioni di euro per impresa, copertura fino all’80% per operazioni di investimento e per startup under 3 anni, 50% per le operazioni di liquidità.

Restano escluse le imprese in fascia 5 del modello di valutazione. Il Fondo continua a operare nei regimi de minimis e GBER, consentendo alle PMI di scegliere l’opzione più vantaggiosa in funzione del plafond residuo e dell’intensità di aiuto complessiva.

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Per chi si avvicina per la prima volta a questo strumento, la nostra guida passo-passo al Fondo di Garanzia spiega requisiti, procedura e documentazione necessaria. Le novità del 2026 includono anche l’apertura al crowdfunding tramite decreto MIMIT, un canale alternativo al credito bancario che merita attenzione.

FAQ

Il premio aggiuntivo è a carico delle imprese? No. Il premio grava esclusivamente sui soggetti finanziatori (banche e intermediari). Per le PMI la garanzia del Fondo resta gratuita. Tuttavia, le banche potrebbero riallocare parte del costo sulle condizioni contrattuali offerte alle imprese.

Quando si applica il premio aggiuntivo? Si applica a tutte le garanzie richieste e ottenute dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale 21 gennaio 2026. Le garanzie concesse prima di tale data non sono interessate.

Come si ottiene la riduzione del 50%? La riduzione scatta automaticamente quando almeno il 60% degli importi garantiti richiesti dal singolo finanziatore riguarda beneficiari nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione del Fondo.

Entro quando va versato il premio? Entro il 30 giugno dell’anno solare successivo all’anno di riferimento. Per le garanzie 2026, la scadenza è il 30 giugno 2027.

Cosa rischia una banca che non versa? Procedura di recupero esattoriale, limitazioni sull’ammontare massimo delle operazioni garantibili e possibile inibizione a operare con il Fondo per un periodo fino a dodici mesi.

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Il Fondo di Garanzia PMI è ancora attivo nel 2026? Sì. Il decreto legge 200/2025 ha prorogato l’operatività al 31 dicembre 2026, confermando le regole già previste per il 2025 con la medesima struttura di coperture e massimali.



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