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Rateizzazione delle plusvalenze, – Fisco Oggi


L’impresa può ora distribuire l’imponibile su più anni per i beni strumentali e patrimoniali solo in precise situazioni, come la cessione d’azienda o ramo d’azienda posseduti per non meno di tre anni

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La legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 42 e 43, della legge n. 199/2025) ha in parte riscritto l’articolo 86 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) dedicato alle plusvalenze generate dai beni dell’impresa diversi dai beni merce, ossia i beni strumentali e patrimoniali.

In particolare, la novella del comma 4 dell’articolo 86 incide in senso limitativo sulla facoltà di non effettuare la tassazione integrale ed immediata del componente positivo ai fini Ires.

La versione previgente della norma, infatti, consentiva al contribuente di scegliere in dichiarazione la rateizzazione delle plusvalenze relative a tutti i beni strumentali posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ─ o a due anni per le cessioni dei diritti sulle prestazioni dell’atleta effettuate dalle società sportive professionistiche ─ in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La stessa rateizzazione era prevista per le immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali negli ultimi tre bilanci.

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In sostanza, il legislatore fiscale, al fine di agevolare i detentori di beni strumentali a lungo termine, permetteva loro di ripartire la ricchezza ricevuta da destinare al reimpiego in nuovi cespiti, legittimando, per l’effetto, una deroga al principio di competenza (articolo 109 Tuir). Di regola, infatti, la plusvalenza concorre interamente a formare il reddito nell’esercizio in cui viene realizzata, mediante cessione a tiolo oneroso, risarcimento ─ anche in forma assicurativa ─ oppure assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Anche per questa ragione, l’articolo 86, nella sua formulazione precedente, accordava al contribuente la possibilità di distribuire la plusvalenza derivante dalla cessione e dal risarcimento di beni (e non anche dall’assegnazione ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all’impresa) in massimo cinque quote annuali di pari importo.

A seguito dell’intervento normativo in esame, si è giunti ad un nuovo equilibrio che consente di conciliare, sempre tenuto conto dell’esigenza erariale di garantire il gettito fiscale, il rispetto del principio di competenza, la salvaguardia degli investimenti aziendali nonché la semplificazione del calcolo dell’Ires mediante la riduzione delle variazioni fiscali da apportare nella dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, è stata affermata la regola della tassazione integrale del componente positivo nell’esercizio di realizzo mantenendo la possibilità della rateizzazione, nei limiti e alle condizioni già previste dall’articolo 86 comma 4, limitatamente alle plusvalenze:

  • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
  • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

A ben vedere, dunque, il legislatore ha ritenuto di mantenere il beneficio relativamente alla plusvalenza conseguente alla cessione di un complesso organizzato di beni (azienda o ramo d’azienda), sempreché si tratti di investimenti solidi (possesso non inferiore a tre anni). È evidente che la norma, nel voler agevolare i passaggi di proprietà e le ristrutturazioni aziendali, intende precludere l’accesso al beneficio della rateizzazione a tutte quelle riorganizzazioni aziendali che rispondono ad intenti meramente speculativi.

Del pari, nell’ipotesi di “compravendite di atleti” nell’ambito di società sportive professionistiche, il legislatore ha inteso conservare la rateizzazione della quota di plusvalenza corrisposta in denaro, così da assicurare il suddetto beneficio a fronte di operazioni effettive e durevoli che riguardano professionisti stabiliti da almeno due anni.

Resta inteso che tutte le altre plusvalenze devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate. La novella, infatti, ha eliminato la possibilità di rateizzare altresì le plusvalenze relative a titoli e partecipazioni che risultano iscritti contabilmente tra le immobilizzazioni finanziarie.

Non sono interessate dall’intervento normativo in commento le plusvalenze che soddisfano i requisiti della participation exemption  (“Pex”) di cui all’articolo 87 del Tuir e che, pertanto, beneficiano dell’esenzione da tassazione al 95 per cento. Si ricorda, infatti, che tali componenti, anche nel previgente regime, non potevano essere rateizzati, considerato che tale facoltà è esclusa dal tenore letterale dell’articolo 86 del Tuir (cfr. circolare n. 6/E del 2006).

In sintesi, si osserva come l’intervento normativo da un lato mira a favorire le società che operano investimenti reali e duraturi e dall’altro concorre a dare attuazione ai principi di competenza e derivazione, di indubbia rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa.

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Non appare superfluo evidenziare, infatti, come la nuova norma contribuisca ad “avvicinare” ulteriormente la determinazione del reddito fiscale alle risultanze del bilancio, tassando di fatto la plusvalenza nel medesimo periodo del realizzo previsto in ambito civilistico. In altri termini, eliminando le variazioni fiscali connesse alla scelta della rateizzazione, il legislatore fiscale recepisce la medesima imputazione temporale prevista nel conto economico, rendendo coerente l’intervento attuale con il principio di derivazione del reddito fiscale dall’utile di bilancio. Ovviamente occorrerà continuare ad operare la variazione fiscale sul quantum della plusvalenza, qualora il realizzo avvenga sulla base di un valore fiscale diverso da quello contabile.

Da ultimo, si ricorda che la scelta di rateizzare, ove consentita, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; conseguentemente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo.

Il nuovo regime fiscale si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1°  gennaio 2026 (o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i contribuenti che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In particolare, il comma 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 si preoccupa di gestire gli acconti, cioè i versamenti d’imposta anticipati. In questo senso, per il primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni si prevede di operare una sorta di simulazione, cioè di calcolare l’acconto assumendo a riferimento l’imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata se fossero già state in vigore le nuove disposizioni.

Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:
Imprese agricole, dal Bilancio 2026 novità in tema di agevolazioni pubblicato martedì 3 febbraio
Titoli nell’attivo circolante: deroga possibile ai criteri ordinari
pubblicato mercoledì 4 febbraio



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