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Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10859 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10859 Anno 2024

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Presidente: RAGIONE_SOCIALE

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 22/04/2024

ORDINANZA

sul ricorso n. 8304/2022 r.g. proposto da:

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signora NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo pec indicato.

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-ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE -, in persona del legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in virtù di mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in

INDIRIZZO, INDIRIZZO, i quali dichiarano di volere ricevere comunicazioni e notificazioni all’indirizzo pec indicato

-controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6301/2021, depositata in data 28 settembre 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/4/2024 dal AVV_NOTAIO;

RILEVATO CHE:

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La società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa il 30/9/2015 ai sensi dell’art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910, con cui venivano revocate le agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185 del 2000 al fine di incentivare l’autoimpiego in forma di micro impresa, costituite da un contributo in conto capitale (a fondo perduto) di euro 51.930,54, da un finanziamento a tasso agevolato pari ad euro 77.084,47 e da un contributo in conto gestione (fondo perduto) dell’importo di euro 25.153,92.
Con l’opposizione la società chiedeva di dichiarare «la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità» dell’ingiunzione nonché RAGIONE_SOCIALE «atti/provvedimenti presupposti, connessi, collegati e consequenziali», «non conosciuti».

Chiedeva, inoltre, dichiararsi la «nullità del titolo o dell’atto impositivo» perché non sarebbe stato preceduto dalla «notifica dell’atto di revoca».

Inoltre, invocava la prescrizione del credito di RAGIONE_SOCIALE, oltre alla «nullità/inefficacia dell’art. 19 del contratto del 24/7/2006, che avrebbe configurato una clausola vessatoria, e l’erroneità dei criteri

di calcolo applicati da RAGIONE_SOCIALE nella determinazione dell’importo dell’ingiunzione».

Si costituiva in prime cure RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto delle domande della RAGIONE_SOCIALE e, in via subordinata, di «accertare l’inadempimento» della società «agli obblighi assunti con il contratto del 24/7/2006», e, per l’effetto, di «condannarla al pagamento di euro 131.708,93, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia».

Il tribunale di Roma, con sentenza del 25/5/2018, rigettava l’opposizione, pur reputando la nullità dell’ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione.

In particolare, il tribunale muoveva dall’assunto per cui si trattava «nel caso in esame di una revoca del finanziamento a causa di un inadempimento del soggetto finanziato ad alcuni impegni assunti convenzionalmente»; accertava, dunque, l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE a tali obblighi contrattuali, in quanto la debitrice non aveva dimostrato di avere «richiesto gli incontri di assistenza tecnica», di avere «trasmesso la documentazione necessaria per consentire le verifiche sulla correttezza dell’impiego delle agevolazioni pubbliche», e di avere «versato la rata (in scadenza il 30/9/2008) del finanziamento agevolato».
Per quel che ancora qui rileva il tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione in quanto il diritto di credito di RAGIONE_SOCIALE «è ovviamente quinquennale , non rientrando la fattispecie in nessuna delle ipotesi di prescrizione quinquennale contemplate nel codice».

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La società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello censurando la sentenza di prime cure per carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, in ordine al rigetto della domanda di prescrizione, e deducendo, per la prima volta in sede di gravame, che «il contratto di finanziamento del 24/7/2006 non sarebbe mai stato revocato, né

intervenuta una declaratoria di risoluzione». Inoltre, criticava la decisione del tribunale per omessa pronuncia sulla censura relativa alla «quantificazione della somma» dovuta.

Soprattutto, per quanto ora di interesse, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva, in via principale, di «accogliere le conclusioni formulate in primo grado» e, per la prima volta, «in via subordinata», di accertare che «il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti in data 24/7/2006 non è mai stato revocato né risolto», sicché «RAGIONE_SOCIALE non ha diritto alla restituzione della somma versata in conto capitale a fondo perduto, e conseguentemente detrarre dalla somma di cui all’ordinanza ingiunzione l’importo di euro 51.930,54».
Si costituiva nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. «del secondo motivo di appello e della domanda formulata in via subordinata», ossia quella volta ad accertare che «il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti in data 24/7/2006 non è mai stato revocato né risolto», mentre in primo grado la società aveva sollecitato esclusivamente «la dichiarazione della nullità dell’ingiunzione ovvero del suo atto presupposto».

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 28 settembre 2021 rigettava il primo motivo di impugnazione, con riguardo all’eccezione di prescrizione. Chiariva, in primo luogo, che era evidente l’errore materiale in cui era incorso il giudice di prime cure, nello scrivere «quinquennale» anziché «decennale».

Richiamava, poi, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui «la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, sicché deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. sulla

prescrizione quinquennale, che riguarda invece gli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti».

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Trattandosi, dunque, dell’obbligo della debitrice, a seguito della revoca delle agevolazioni del 12/12/2008, di restituire in un’unica soluzione tutti i contributi ricevuti, maggiorati RAGIONE_SOCIALE interessi, a tale diritto di credito, avente natura contrattuale, si applicava la prescrizione decennale.

La Corte d’appello reputava inammissibile, in quanto costituente domanda nuova, il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante deduceva che il contratto di finanziamento «non sarebbe mai stato revocato, né sarebbe intervenuta una declaratoria di risoluzione», tanto che neppure con la sentenza sarebbe stata mai pronunziata la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione della revoca sarebbe elemento costitutivo della revoca stessa.

Rilevava la Corte di merito che, in primo grado, la RAGIONE_SOCIALE si era limitata a lamentare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento per difetto della relativa motivazione e aveva contestato la legittimità di tutti gli atti presupposti, tra i quali, la deliberata revoca di contributi pubblici, sostenendo di aver rispettato i propri obblighi, «ma mai nel giudizio di primo grado l’appellante ha negato l’esistenza dell’atto di revoca e quindi l’avvenuto scioglimento del rapporto».
L’appellante, dunque, con il motivo d’appello, aveva introdotto «una circostanza nuova (l’inesistenza della revoca) «mai dedotta in precedenza, e su di essa fonda anche una domanda (subordinata) nuova, modificando i temi di indagine rispetto a quanto prospettato al giudice di primo grado».

Il terzo motivo d’appello veniva ritenuto anch’esso inammissibile, avendo dedotto la società sia l’erroneità della quantificazione delle somme da restituire, sia l’omessa pronuncia, da parte del tribunale,

«circa la dedotta erroneità dei conteggi». In realtà, affermava la Corte territoriale, l’inammissibilità del secondo motivo «rende del tutto irrilevante ogni argomentazione dell’appellante che su di esso intende basare le ragioni circa un preteso erroneo conteggio delle somme dovute ad RAGIONE_SOCIALE».

Il motivo era inficiato anche da genericità, in quanto si limitava a richiamare quanto sarebbe stato oggetto di contestazioni in primo grado, senza specificare «in che misura la somma dovuta dovrebbe essere inferiore a quella oggetto di condanna».

Tra l’altro, con l’opposizione di prime cure la RAGIONE_SOCIALE non aveva mosso alcuna contestazione specifica «in merito alla somma ingiunta», limitandosi ad allegare «di non aver ben compreso i calcoli», mentre già in primo grado RAGIONE_SOCIALE «aveva chiarito in base a quali articoli del contratto di finanziamento gli importi sono stati calcolati».

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.

Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Art. 2948 c.c.».

In particolare, l’assunto del giudice d’appello che ha reputato decennale il termine di prescrizione sarebbe erroneo «in quanto fondato su presupposti insussistenti» e, in particolare, «sulla revoca del finanziamento e sull’asserita unicità del preteso credito».

Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe preso posizione esclusivamente sul finanziamento, «omettendo del tutto di considerare il contributo in conto capitale e in conto gestione».

Peraltro, poiché la sentenza di prime cure ha dichiarato la nullità dell’ingiunzione, anche tale atto interruttivo sarebbe venuto meno.

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1.Il motivo è inammissibile.

1.2.In primo luogo, trova applicazione l’art. 348ter , comma 4, c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , prima della abrogazione (intervenuta con l’articolo 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alle sentenze depositate successivamente al 28 febbraio 2023), per il quale, quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360».
Con la precisazione, al quinto comma dell’art. 348ter c.p.c. che «la disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348bis , secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado».

Nella specie, già il giudice di prime cure, con riferimento all’eccezione di prescrizione, con valutazione anche di merito, ha affermato che il termine di prescrizione «applicabile ovviamente quinquennale non rientrando la fattispecie in nessuna delle ipotesi di prescrizione quinquennale contemplate nel codice».

Allo stesso modo, il giudice d’appello, soffermandosi sull’eccezione di prescrizione ha reputato, tra l’altro, che doveva applicarsi l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data della delibera di revoca (15/12/2008) o comunque dalla scadenza dell’ultima rata che avrebbe dovuto corrispondere la RAGIONE_SOCIALE il 31/12/2014.

È vero che la Corte d’appello ha, poi, arricchito la motivazione in diritto, rimarcando che, anche in caso di mutuo bancario, la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito, pure con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, comporta una prescrizione decennale, ma, in principalità, nella specie sussiste la preclusione fondata sulla «doppia conforme» di cui all’art. 348ter c.p.c..

Ricorre, infatti, l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724).
Occorre rilevare che, sebbene la ricorrente abbia articolato il motivo di ricorso per cassazione come violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in realtà ha chiesto una rivisitazione RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto, poiché ha allegato, a fondamento della doglianza, che la Corte d’appello avrebbe «ome di considerare il contributo in conto capitale ed in conto gestione», prendendo in esame esclusivamente il finanziamento.

1.3. Il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità.

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Invero, deve rilevarsi (Cass., sez. L, n. 9481 del 2020) che, in riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto, a pena di

inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compìto istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
Inoltre, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
Orbene, nulla di tutto ciò emerge dal motivo di ricorso per cassazione in esame, poiché la società ricorrente si limita a dedurre che la Corte d’appello avrebbe preso posizione esclusivamente sul finanziamento, «omettendo del tutto di considerare il contributo in conto capitale e in conto di gestione», sicché il denunziato vizio di violazione di legge (art.2948 c.c.) è certamente, e impropriamente, mediato dal merito.

1.4. In terzo luogo, la Corte d’appello di Roma ha fatto corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., n. 18951 del 2013; Cass. n. 17798 del 2011; Cass. n. 1110 del 1994).
Di qui l’inammissibilità della censura anche ex art. 360bis c.p.c..

1.5. Il motivo è anche infondato nel merito, nella parte in cui la ricorrente si duole dell’affermata unicità dell’obbligazione, atteso che, come detto, il pagamento dei ratei configura obbligazione unica ed il relativo debito, ai fini della prescrizione, non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (Cass., 30/8/2011, n. 17798).

Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, nel contratto di mutuo, l’unicità dell’obbligazione di pagamento dei ratei (il cui

debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, e dall’altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4232).

Nella specie, il termine di pagamento dell’ultima rata era il 31/12/2014, sicché il termine decennale sarebbe scaduto il 31/12/2024, con la conseguenza che, al momento della notifica dell’ingiunzione (20/7/2015), il credito non era prescritto.

Tra l’altro, e per quanto occorra, anche a voler ritenere insussistente l’efficacia interruttiva della notifica dell’ingiunzione di pagamento del 20/7/2015, in sede di comparsa di risposta del 21 giugno 2016 RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto in via subordinata di accertarsi l’inadempimento dell’attrice agli obblighi assunti con il contratto del 24 luglio 2006, con la condanna della stessa al pagamento di euro 131.708,93, in tal modo comunque interrompendo il termine di prescrizione.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Art. 345 c.p.c. – Art. 1334 c.c. – nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

Non vi sarebbe stato alcun mutamento delle domande da parte della società RAGIONE_SOCIALE. Infatti, già in primo grado la società aveva rappresentato «di non avere contezza dell’esistenza del provvedimento di revoca del finanziamento»,

per non aver mai ricevuto la stessa, impugnandola «ove esistente, non ho conosciuto».

Del resto, nelle conclusioni dell’opposizione la società aveva richiesto «accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità del provvedimento del 20/7/2015 e, in particolare, del provvedimento di revoca del finanziamento, ove esistente, non conosciuto».

Pertanto, la causa petendi non sarebbe stata in alcun modo ampliata con l’appello.

Deduce la ricorrente che il contratto di finanziamento «non è mai stato revocato, né è intervenuta una dichiarazione di risoluzione», e solo la dichiarazione di revoca dell’agevolazione avrebbe consentito ad RAGIONE_SOCIALE di richiedere la restituzione dell’intero importo del finanziamento e del capitale versato a fondo perduto.

Tra l’altro, la revoca «quale atto unilaterale per essere efficace deve essere necessariamente portato a conoscenza del destinatario ai sensi dell’art. 1334 c.c.».

Aggiunge la ricorrente che, anche in caso di risoluzione legale (clausola risolutiva espressa), il creditore deve dichiarare espressamente che intende avvalersi della clausola, non essendo sufficiente, ai fini della risoluzione di diritto, il semplice verificarsi del fatto.

Precisa la società che sia la sentenza di primo grado che quella d’appello, «si appalesano ingiuste, illogiche e contraddittorie laddove il giudice, pur dando atto dell’assenza della revoca, e pur non dichiarando la risoluzione del contratto di finanziamento sulla base di una errata valutazione del materiale probatorio agli atti, e di un presunto inadempimento, ritiene sussistente il credito».

Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Art. 345 c.p.c. – nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

Deduce la società ricorrente che, quando ha rilevato la «mancata risoluzione del contratto da parte di RAGIONE_SOCIALE», non ha fatto altro che «precisare uno dei motivi dell’opposizione, ovvero l’omessa notifica dell’atto presupposto l’ingiunzione».

In altre parole, ad avviso della ricorrente, «stante la mancata notifica dell’atto di revoca e non avendo mai comunicato di volersi avvalere della risoluzione, il credito – nella sua interezza -era inesigibile».

Inoltre, sul piano processuale, il motivo d’appello era stato proposto «al fine di censurare la violazione da parte del tribunale di primo grado del principio tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.».

3.1. I motivi secondo e terzo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

È inammissibile, in particolare, il secondo motivo laddove la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere la Corte di merito pronunciato sulla base «di una errata valutazione del materiale probatorio agli atti», caratterizzandosi come una sentenza, al pari di quella di prime cure, «ingiusta, illogica e contraddittoria».

Infatti, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella versione innovata dal decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze emesse a decorrere dall’11 settembre 2012, consente di censurare la motivazione della sentenza di merito,

esclusivamente deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, oltre che nelle ipotesi di motivazione apparente o inesistente, oppure gravemente contraddittoria (Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014).

3.2. Quanto alla infondatezza dei motivi, si rileva che in realtà, nel corso del giudizio di prime cure, come sottolineato dalla Corte di merito, la società RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato l’esistenza del provvedimento di revoca delle agevolazioni del 12-12-2008, nonostante la società RAGIONE_SOCIALE avesse depositato il documento comprovante la suddetta revoca.

Con l’atto di opposizione, infatti, la società RAGIONE_SOCIALE si era limitata a contestare che il provvedimento di revoca, ove esistente, non le era stato comunicato, in definitiva negando la conoscenza del suddetto provvedimento di revoca, ma non la sua esistenza.

Soltanto dinanzi alla Corte d’appello la società modificava le proprie conclusioni, aggiungendo una domanda subordinata, volta ad accertare che «il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti in data 24/7/2006 non è mai stato né revocato né risolto».

La Corte territoriale correttamente ha ravvisato la sussistenza della violazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto il divieto di nova sancito da detta disposizione per il giudizio d’appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l’ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum , modello quest’ultimo estraneo al
vigente ordinamento processuale (Cass., sez. 6-3, 1 febbraio 2018, n. 2529; anche Cass., sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9211).

Deve aggiungersi che costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell’azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass., sez. 3, 15 settembre 2020, n. 19186). Infatti, la prospettazione di fatti nuovi che implicano mutamento della causa petendi di diritti eterodeterminati è inammissibile in appello, perché implica la proposizione di una domanda nuova (Cass. Sez.U., n. 15408 del 2003; Cass., n. 2719 del 2023; Cass., n. 19186 del 2020; Cass., n. 21333 del 2019; Cass., n. 26274 del 2018; Cass., n. 21190 del 2016).
Al contrario, con riferimento alla domanda autodeterminata, si ritiene che la deduzione per la prima volta in appello di un nuovo titolo di acquisto non determini novità della domanda, perché dà luogo sempre alla medesima azione (Cass. n. 1370 del 2013; Cass., n. 20324 del 2021; Cass. n. 27521 del 2011).

Con la precisazione che il divieto dello ” jus novorum ” non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l’indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle ” causae petendi ” fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (Cass., sez. 6-2, 11 gennaio 2018, n. 535).
Orbene, sull’interpretazione delle domande e RAGIONE_SOCIALE atti di causa effettuata dalla Corte d’appello non si rinviene in ricorso una critica compiuta e pertinente, e anzi risulta dalla stessa

esposizione di cui al ricorso che la società, in primo grado, aveva impugnato anche il provvedimento di revoca del finanziamento «ove esistente, non conosciuto» (pag.8 ricorso). Dunque, in base all’interpretazione delle domande effettuata dalla Corte territoriale, non specificamente censurata sotto tale profilo, in primo grado la società non aveva negato l’esistenza della revoca, tanto da impugnarla come atto presupposto (cfr. pag.8 e 9 della sentenza impugnata, in relazione alla disamina dell’atto introduttivo di primo grado).
Del resto, era stata la stessa società ricorrente, nell’atto di appello, a qualificare, rispetto alla «domanda principale», come «domanda subordinata» quella diretta all’accertamento della inesistenza della delibera di revoca delle agevolazioni emessa il 12/12/2008.

3.3. A ciò si aggiunga, per un verso, che il provvedimento di revoca del 12/12/2008 era stato già prodotto nel giudizio di primo grado e non era stato oggetto di specifica contestazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, e, per altro verso, che, sebbene il titolo originariamente azionato (ordinanza ingiunzione ex R.D. n.639/1910) non fosse stato ritenuto valido, l’indagine di merito, con piena cognizione, si era correttamente svolta sul rapporto obbligatorio di finanziamento ed era stata accertata dai giudici di merito la sussistenza dell’inadempimento della società beneficiaria, tale da giustificare la revoca, che era stata disposta da RAGIONE_SOCIALE e ritenuta dimostrata in causa.
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Art. 345 c.p.c. – Art. 112 c.p.c. – nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

La sentenza d’appello sarebbe erronea nella parte in cui «ha respinto il motivo afferente all’erronea quantificazione dell’asserito credito».

La Corte territoriale, da un lato, ha ritenuto che l’inammissibilità del secondo motivo di appello «rende del tutto irrilevante ogni argomentazione dell’appellante che su di esso intende basare le ragioni circa un preteso erroneo conteggio delle somme dovute» e, dall’altro, che il motivo d’appello era inficiato da «genericità», in quanto neppure specificava «in che misura la somma dovuta dovrebbe essere inferiore a quella oggetto di condanna».

La quantificazione della somma, ad avviso della ricorrente, sarebbe errata, in primo luogo, per le motivazioni di cui «ai riproposti motivi di appello, dichiarati inammissibili», e, in secondo luogo, perché RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai revocato il finanziamento, non avendolo mai comunicato, non avrebbe mai risolto di diritto il contratto e non avrebbe mai chiesto la dichiarazione giudiziale di risoluzione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Infatti, dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso per cassazione emerge la sussistenza dell’obbligo di restituzione in favore di RAGIONE_SOCIALE.

Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accertato che RAGIONE_SOCIALE aveva legittimamente deliberato la revoca delle agevolazioni in data 12/12/2008, stante l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi contrattualmente assunti dalla beneficiaria, tenuta, di conseguenza, a restituire tutti i contributi ricevuti, sia quelli

erogati a titolo di finanziamento agevolato che quelli versati a fondo perduto.

Come già si è detto, nonostante il vizio formale del titolo esecutivo, ossia dell’ingiunzione di pagamento, la pretesa creditoria sottesa a tale atto è stata ritenuta fondata dai giudici di merito, in quanto nel giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento, che aveva ad oggetto anche la sussistenza del diritto dell’ingiungente ad ottenere il pagamento della somma ingiunta, il tribunale si era correttamente pronunciato sulla domanda subordinata formulata da RAGIONE_SOCIALE, sin dalla comparsa di costituzione del 21 giugno 2016, volta ad «accertare l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE», con «condanna al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE di euro 131.708,93».
La Corte d’appello ha rilevato che nell’atto introduttivo del giudizio di prime cure la RAGIONE_SOCIALE non aveva mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione della somma ingiunta, «limitandosi la società attore a dedurre genericamente di non aver compreso i calcoli, mentre già in primo grado RAGIONE_SOCIALE aveva chiarito in base a quali articoli del contratto di finanziamento gli importi sono stati calcolati (articoli 13 e 19), ed alla stessa ordinanza ingiunzione del 20/7/2015 era allegato un dettagliato prospetto delle somme da restituire».
In ordine a detto chiaro e lineare percorso argomentativo, non si rinviene in ricorso una critica compiuta e pertinente.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, oltre Iva e cpa.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile





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