Microcredito

per le aziende

 

Avvio del programma di investimento: guida completa


Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10856 Anno 2024

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10856 Anno 2024

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Presidente: RAGIONE_SOCIALE

Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 22/04/2024

ORDINANZA

nel ricorso R.G. n. 14026/2019

promosso da

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

RAGIONE_SOCIALE , (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso L’RAGIONE_SOCIALE (indirizzo pec: EMAIL), che lo rappresenta e difende ex lege ;

ricorrente

contro

RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

contro

ricorrente

avverso la sentenza n. 611/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari, pubblicata il 08/03/2019, notificata il 14/03/2019.

udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Cons. NOME COGNOME;

La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento

 

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 31/01/2002 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, la RAGIONE_SOCIALE) presentava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE domanda al fine di ottenere l’agevolazione prevista dalla l. n. 488 del 1992 per l’ampliamento RAGIONE_SOCIALEa struttura alberghiera, sita in Vieste, con attivazione di un contributo a fondo perduto di €256.230,00 (a fronte di un maggiore investimento di €1.033.000,00), da corrispondere in tre rate annuali.

Il beneficio veniva concesso con d.m. n. 118179 del 19/07/2002 e veniva anche erogata la prima rata di € 85.410,00, previa presentazione di una polizza fideiussoria a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘eventuale restituzione.

Veniva, tuttavia, subito avviata la procedura per la revoca del beneficio perché la banca delegata dal RAGIONE_SOCIALE per l’istruttoria, dalla documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva desunto che l’investimento era stato avviato prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. In particolare, veniva dato rilievo a un bollettino postale, che documentava il versamento di € 1.542,50 al Comune di Vieste in data 11/01/2002, a titolo di prima rata degli oneri concessori RAGIONE_SOCIALEzi, e di una fattura emessa a titolo di acconto dall’RAGIONE_SOCIALE, in data 31/01/2002 (lo stesso giorno di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda), per l’importo di € 123.949,66, che era stata saldata con valuta 14/01/2002.
Il provvedimento di revoca veniva adottato il 05/09/2007 e comunicato con raccomandata il 09/11/2007.

La RAGIONE_SOCIALE impugnava detto provvedimento davanti al giudice amministrativo, il quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale la RAGIONE_SOCIALE avviava prima un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., che veniva respinto, e poi un ordinario giudizio di cognizione, con il quale chiedeva l’accertamento del proprio diritto

ad ottenere l’erogazione del finanziamento concesso e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE restanti rate.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

In pendenza di tale giudizio, RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE la cartella esattoriale n. 043 2009 00064947 90 RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 20.454,23, oltre compensi di riscossione, per il pagamento degli interessi maturati sull’importo del finanziamento effettivamente erogato (e revocato). La RAGIONE_SOCIALE conveniva, dunque, il RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Bari, per sentire dichiarare non dovute le somme richieste con la menzionata cartella.

Le cause venivano riunite e, in corso di giudizio, la RAGIONE_SOCIALE provvedeva al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma portata dalla cartella esattoriale ed anche a restituire al fideiussore la somma che da quest’ultimo il RAGIONE_SOCIALE aveva incassato a titolo di ripetizione RAGIONE_SOCIALEa prima rata di finanziamento erogata.

Esaurita l’istruttoria, il giudice di primo grado così statuiva: «1. accoglie la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice RAGIONE_SOCIALE nel procedimento numero 4063/2008 R.G.A.C. e per l’effetto, previa disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento al protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 5/9/2007, condanna il RAGIONE_SOCIALE convenuto al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE attrice, RAGIONE_SOCIALEa intera somma di euro 256.230,00 dovuta a titolo di finanziamento accordato con D.M. n. 118179 del 19/07/2002 comprensivo anche RAGIONE_SOCIALEa prima rata di euro 83.4210,00 inizialmente già erogata e poi recuperata; 2. accoglie l’opposizione proposta nel giudizio n. 9062/2009 R.G.A.C. e dichiara nulla la cartella esattoriale m. 043 2009 00064947 90 recante causale ‘RAGIONE_SOCIALE -revoca agevolazione attività RAGIONE_SOCIALE L. 488/92′; 3. per l’effetto, dichiara non dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE la somma di € ingiunta con la suddetta cartella esattoriale e condanna il RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE opponente la
somma di € 22.910,33 provvisoriamente versata in pendenza di giudizio oltre interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo .»

Avverso detta decisione il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, veniva solo in parte accolto.

Per quanto ancora di interesse, anche la Corte territoriale riteneva illegittima la revoca RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione. Escludeva, infatti, che la documentazione sopra richiamata potesse costituire la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione dei lavori prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. In particolare, secondo il giudice del gravame: non vi era una specifica doglianza sulla irrilevanza, affermata dal giudice di prime cure, del pagamento del bollettino postale in data 11/01/2002, sicché tale condotta non poteva avere alcun rilievo; anche la fattura emessa il 31/01/2002, lo stesso giorno RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, costituiva solo il pagamento di un acconto, come si leggeva nella fattura stessa, ed era pacifico che i lavori erano stati avviati a febbraio 2002 e, dunque, dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
La Corte di merito evidenziava, tuttavia, che il Tribunale aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero importo previsto per l’agevolazione, comprensivo RAGIONE_SOCIALEa prima rata di € 85.410,00, dapprima erogata e di seguito recuperata, mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva inizialmente chiesto l’importo stanziato al netto RAGIONE_SOCIALEa prima rata, formulando la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘intero solo in comparsa conclusionale. Per tale motivo, la Corte riteneva nuova la domanda volta ad ottenere il maggiore importo, accogliendo l’appello formulato sul punto.
In sintesi, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la Corte di merito ha escluso – con riferimento al punto 1) del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, sopra riportato – la condanna in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per la ulteriore somma di € 85.410,00, confermando per il resto la sentenza impugnata.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE.

Contabilità

Buste paga

 

L’intimata si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, d. l. n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992 n. 488; RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, d.lgs. n. 96 del 1993; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 9, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, commi 2 e 3, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, oltre che del D.M. 3 luglio 2000, del D.M. 14 luglio 2000 e del punto 3.9 RAGIONE_SOCIALEa circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE n. 900315 del 14 luglio 2000; RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 32, l. n. 449 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. .
Secondo il RAGIONE_SOCIALE, il giudice di merito è incorso nelle menzionate violazioni normative, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda non dovesse essere revocata, mentre avrebbe dovuto tenere conto RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea – e in particolare RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 12 luglio 2000, con la quale era stata autorizzata l’attuazione del regime di aiuto di RAGIONE_SOCIALE, previsto dalla l. n. 488 del 1992 per il periodo 2006 – subito recepita dall’RAGIONE_SOCIALE con il D.M. 14 luglio 2000 e dalla coeva circolare esplicativa recante il n. 900315, che imponeva di limitare le agevolazioni ai programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, poiché il beneficio doveva riguardare iniziative imprenditoriali che non sarebbero state poste in essere senza i contributi, che così svolgevano l’effetto di incentivazione voluto dal legislatore.
In sintesi, secondo il ricorrente, è ravvisabile un aiuto di RAGIONE_SOCIALE proibito dalla normativa europea, se l’incentivo viene concesso per la realizzazione di un’iniziativa che comunque sarebbe stata realizzata, anche senza l’apporto di risorse finanziarie pubbliche, in quanto, in tale ipotesi, l’agevolazione è idonea a determinare

un’indebita alterazione RAGIONE_SOCIALE‘assetto concorrenziale determinato dal mercato, poiché l’incentivo è conforme al quadro normativo RAGIONE_SOCIALE solo se, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘aiuto, l’investimento non sarebbe stato effettuato.

In tale ottica, secondo il RAGIONE_SOCIALE, la stipula del contratto di appalto in data 17/12/2001, cui si collegava il pagamento RAGIONE_SOCIALEa fattura n. 3 del 31/01/2002, effettuato il 14/01/2002, non potevano ritenersi spese propedeutiche e neutrali, come ritenuto dalla Corte di merito, perché si riferivano proprio e direttamente alla realizzazione del programma di investimenti, per tal guisa dimostrando univocamente che tale programma era già iniziato all’atto RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del modulo di domanda, effettuata il 31/01/2002, e ciò senza che alcuna norma giustificasse l’avvio del programma anteriormente alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta domanda, in deroga al principio generale per il quale l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE spese è ammissibile solo ed esclusivamente se inserite in un programma di investimento avviato a partire dal giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del modulo di domanda.
2. Nel controricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che la condizione menzionata dal RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale la domanda doveva essere anteriore all’avvio del programma d’investimento era del tutto estranea alla l. n. 488 del 1992 e al relativo regolamento (d.m. n. 527 del 1995), che si riferiva solo a spese ammissibili e non a condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, ponendosi il problema solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa nota con cui la RAGIONE_SOCIALE europea autorizzò l’RAGIONE_SOCIALE ad attuare le misure in favore RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE nelle aree depresse previste dalla l. cit., ma in tale nota non si trattava di programma di investimento avviato, bensì di inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del progetto, ed anche il d. m. 14/0772000, come pure la circolare n. 900315 non prevedevano condizioni per l’ammissione del finanziamento, ma solo limiti all’ammissibilità di singole tipologie di spese. In via gradata (ovviamente, per il caso in
cui la sentenza dovesse essere cassata con riesame RAGIONE_SOCIALEa vertenza nel merito), ha dedotto che la revoca del beneficio è intervenuta dopo un lungo lasso di tempo, anche rispetto alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento di revoca, con la conseguenza che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990, avrebbe dovuto tenersi conto del legittimo affidamento ingenerato sulla conformità del progetto ai requisiti ministeriali.

Il motivo di ricorso è fondato.

3.1. Com’è noto, la legge n. 488 del 1992 costituisce il principale intervento di agevolazione a favore RAGIONE_SOCIALE imprese previsto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale.

L’articolo 1, comma 2, d. l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992 ha affidato al RAGIONE_SOCIALE la definizione RAGIONE_SOCIALE disposizioni per la concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività RAGIONE_SOCIALE nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri.

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Con il d. m. 3 luglio 2000 sono state raccolte in un testo unico tutte le disposizioni adottate a livello ministeriale che disciplinano la concessione e l’erogazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni alle attività RAGIONE_SOCIALE nelle aree depresse.

Le agevolazioni RAGIONE_SOCIALEa l. n. 488 del 1992 sono concesse ai programmi di investimento alle imprese del settore RAGIONE_SOCIALE finalizzati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di RAGIONE_SOCIALE e, nei limiti del 5% RAGIONE_SOCIALE risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore RAGIONE_SOCIALE‘informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione RAGIONE_SOCIALE‘informazione, di consulenza tecnico-economica.
Per effetto del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 l. n. 449 del 1997, le agevolazioni sono state localizzate anche nelle aree sottoutilizzate operanti nel settore turisticoalberghiero. L’art. 54, comma 2, l. n. 448 del 1998 ha compreso, inoltre, le imprese operanti nel settore del RAGIONE_SOCIALE.

Si tratta di agevolazioni che possono essere concesse alle imprese situate nei territori in cui sono stati considerati ammissibili gli interventi dei Fondi Strutturali comunitari, nonché nelle aree individuate in base alle deroghe previste dall’art. 87.3.a e 87.3.c. del Trattato RAGIONE_SOCIALE‘Unione, in relazione agli aiuti di RAGIONE_SOCIALE a finalità regionale.

Fino al 2005, le agevolazioni RAGIONE_SOCIALEa l. cit. sono state concesse sotto forma di contributi in conto capitale, vale a dire a fondo perduto, e sono state distribuite in base ad una procedura a bando.

La Repubblica RAGIONE_SOCIALEna ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE Europea, con riferimento al periodo 20002006, il regime d’aiuto di cui alla l. n. 488 del 1992 e la RAGIONE_SOCIALE europea, nell’autorizzarlo, ha posto, quale condizione per l’ammissione di spese al programma di agevolazioni, che tali spese afferissero a programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo contenente la domanda.

Nella decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 12 luglio 2000, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2000, la RAGIONE_SOCIALE ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2006, precisando che «in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio di esecuzione dei progetto di investimento» .

La stessa statuizione contiene una disciplina transitoria, che non interessa la fattispecie in esame, del seguente tenore: «Soltanto in occasione RAGIONE_SOCIALEa prima applicazione del regime in questione, ossia in occasione del primo bando che sarà organizzato

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

in base al regime medesimo, fermo restando che in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del progetto di investimento, saranno eccezionalmente ammesse le domande introdotte in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo bando organizzato in base al regime di aiuti 1997-1999, che sono state considerate ammissibili all’aiuto ma che non sono state evase data l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie assegnate a tale bando» .

Successivamente, il d. m. 14/07/2000 (recante misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488 del 1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), ha stabilito – sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni in questione (d. m. n. 527 del 1995) – al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘unico articolo formulato, che «2. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE spese inserite in programmi d’investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di agevolazioni… omissis. »
La Circolare esplicativa del Ministro RAGIONE_SOCIALE n.900315 del 14 luglio 2000, ha ribadito che «3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto, all’acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 9 e dall’art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le
indicazioni formulate dalla RAGIONE_SOCIALE europea in sede di autorizzazione del regime d’aiuto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488/92 per il periodo 20002006, prevedendo, tra l’altro, l’ammissibilità alle agevolazioni RAGIONE_SOCIALE suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.» .

In tale quadro, occorre tenere conto che l’art. 8, comma 1, lett. e) del Regolamento di cui al d. m. n. 527 del 1995 stabilisce che le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte «qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario» .

3.2. In via generale, i contributi di natura finanziaria concessi o autorizzati dall’Unione europea hanno la funzione di sostenere le politiche RAGIONE_SOCIALE‘Unione e tale azione essi svolgono per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘incentivazione di determinate attività, cioè quelle attività che meglio rispondono alle priorità individuate dall’Unione Europea in un determinato momento storico. Si afferma, a tale proposito, che gli aiuti di RAGIONE_SOCIALE devono rispondere ai principi di ‘addizionalità’ e di ‘necessità’, precisamente per esprimere il concetto che tali aiuti devono stimolare nuovi investimenti rispetto a quelli che, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘aiuto, sarebbero stati posti in essere. In coerenza con tale funzione si considera principio fondamentale RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore quello per cui il finanziamento può essere concesso solo in quanto risulti in concreto determinante, secondo una relazione di causa ad effetto, nella decisione RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore di implementare l’investimento oggetto del finanziamento. Deve, in altre parole, essere preclusa la possibilità, a un imprenditore, di accedere a un aiuto di RAGIONE_SOCIALE ove sussistano elementi che conducono a ritenere che questi avrebbe comunque preso la decisione di procedere all’investimento.
A tale proposito si rammenta che la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (Sesta sezione), con la sentenza del 24/01/2002, resa nel procedimento C-500/99, RAGIONE_SOCIALE (diretto all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 03/10/1996, che aveva soppresso il contributo del RAGIONE_SOCIALE), ha affermato precisamente che è la conclusione del contratto, e non già il pagamento a determinare l’inizio del progetto (punto 55), aggiungendo che ciò è conforme all’obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria, che è quello di garantire un’efficace utilizzazione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie RAGIONE_SOCIALE Comunità. Ove si ritenesse che la data di inizio di un progetto sia quella del pagamento e non quella RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto, i richiedenti un contributo potrebbero agevolmente differire in modo artificioso tale data rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE‘effettivo inizio del progetto. In tal caso non vi sarebbe più alcun legame diretto tra la decisione di investimento ed il contributo. La RAGIONE_SOCIALE, che riceverebbe la domanda di contributo successivamente all’inizio del progetto, vedrebbe ridotta, se non addirittura soppressa, la possibilità da parte sua di effettuare una valutazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse del progetto in relazione alla situazione antecedente e di influire, ove occorra, su tale progetto (punto 56).
La statuizione appena richiamata si è anche pronunciata sulla possibilità di identificare l’inizio di un progetto nella trasmissione di un ordinativo, ritenendo che ciò, implicando la conclusione di un contratto, equivalga a inizio del progetto (punto 57).

Con specifico riferimento al regime di aiuti di cui alla l. n. 488 del 1992, la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (Grande Sezione), nella sentenza del 15/04/2008, resa nel procedimento C390/06, RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE (avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Roma, sulla

validità dei limiti RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria, riportata nella decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 12/07/2000 sopra richiamata) ha ribadito, in via generale, la necessità, ai fini RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con il mercato comune, che un aiuto di RAGIONE_SOCIALE sia necessario per il miglioramento RAGIONE_SOCIALEa situazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE beneficiaria (punto 68), soggiungendo che la constatazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di necessità di un aiuto può derivare, segnatamente, dal fatto che il progetto agevolato risulti già iniziato o addirittura concluso dall’RAGIONE_SOCIALE interessata, prima che la domanda di aiuto venga trasmessa alle autorità competenti, il che esclude che l’aiuto di cui trattasi possa svolgere un ruolo di incentivo (punto 69).
Sul tema RAGIONE_SOCIALEa posteriorità RAGIONE_SOCIALE‘avvio de l programma di investimenti rispetto alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di aiuto, assume rilievo anche la vicenda decisa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (Quinta Sezione) con la sentenza, resa il 29/03/2012, nel procedimento C-243/10, originata dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 854/2008, che aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune alcuni incentivi previsti per le strutture alberghiere dalla legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Sardegna n. 9/1998. In questo caso, l’incompatibilità era stata ravvisata dalla RAGIONE_SOCIALE non con riferimento al regime di aiuti in sé, ma solo con riferimento agli aiuti concessi a progetti di investimento i cui lavori erano stati eseguiti prima RAGIONE_SOCIALEa data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa necessaria domanda. La RAGIONE_SOCIALE aveva imposto alla Repubblica RAGIONE_SOCIALEna il recupero di detti aiuti e, in difetto di ciò, ha agito con procedimento di infrazione, che è stato ritenuto fondato con la citata sentenza C243/10, del 29 marzo 2012, ove è spiegato che l’argomento RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana, riguardante la presunta buona fede e il legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALE imprese alle quali erano stati concessi gli aiuti per finanziare progetti d’investimento intrapresi anteriormente alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘opportuna domanda, non poteva essere validamente addotto, dallo RAGIONE_SOCIALE membro
interessato, nell’ambito di un ricorso per inadempimento avente ad oggetto l’attuazione di una decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che ordina il recupero degli aiuti illegittimi, poiché siffatta possibilità significherebbe privare di qualsiasi efficacia pratica le disposizioni di cui agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, potendo, in questo modo, le autorità nazionali vanificare l’efficacia RAGIONE_SOCIALE decisioni emanate dalla RAGIONE_SOCIALE in virtù di tali disposizioni del Trattato (punto 47).

Numerose, poi, sono le pronunce del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, che, ritenendo la propria giurisdizione sulla revoca del contributo in questione, ha seguito tale RAGIONE_SOCIALE (v. da ultimo Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. VI, Sentenza n. 9636 del 09/11/2023; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. VI, Sentenza n. 5893 del 12/10/2018).

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

3.3. Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione in questione per contrarietà all’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione in tema di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, occorr a accertare se effettivamente la domanda sia stata presentata prima RAGIONE_SOCIALE‘ avvio dei programmi di investimento per cui è richiesto il beneficio, nei termini sopra evidenziati. Tale accertamento temporale non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere materiali che integrano l’esecuzione del progetto, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, che dimostri l’avvio del progetto, la quale, se iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, è ostativa alla concessione del beneficio, poiché, in tale ipotesi, quest’ultimo non assolve alla funzione incentivante che lo caratterizza e difetta l’imprescindibile legame diretto tra la decisione di investimento e la contribuzione pubblica.
3.4. Nel caso di specie il giudice di merito ha dato rilievo decisivo solo al fatto che i lavori erano stati eseguiti dopo il 31/01/2002, vale a dire dopo la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. I nvece, l’accertamento temporale avrebbe dovuto riguardare il compimento o meno di attività, anche negoziale,

idonea a dimostrare il concreto avvio del programma stesso, nei termini precisati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio:

«In tema di agevolazioni in favore RAGIONE_SOCIALE imprese ai sensi del d. l. n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea, recepita con d.m. del 14 luglio 2014, per il periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, le domande volte all’ottenimento del contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, dovendo altrimenti essere revocati i benefici che, ciò nonostante, siano stati concessi, fermo restando che il relativo accertamento temporale non deve limitarsi al controllo RAGIONE_SOCIALE‘ e secuzione di opere che integrano l’attuazione materiale del programma, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, idonea a dimostrare l’avvio del progetto, al fine di verificare se ricorra l’imprescindibile legame diretto tra la decisione di investimento e il contributo e se l’agevolazione, integrante aiuto di stato, abbia assolto in concreto la funzione incentivante che la caratterizza» .
Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE rispettive allegazioni e deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte

accoglie l’unico motivo di ricorso, in applicazione del principio enunciato, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio