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Riallineamento retributivo: i termini per gli accordi


Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11541 Anno 2024

Civile Ord. Sez. L Num. 11541 Anno 2024

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Presidente: COGNOME

Relatore: NOME COGNOME

Data pubblicazione: 30/04/2024

ORDINANZA

sul ricorso 9137-2021 proposto da:

RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;

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– ricorrente –

contro

RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO

Oggetto

Benefici contributivi

Adesione contratti di riallineamento

RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO

COGNOME.

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Rep.

Ud. 29/11/2023

CC

INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;

– resistenti con mandato –

nonchè contro

RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);

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– intimata –

avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/09/2020 R.G.N. 344/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.

RILEVATO CHE:

la Corte di Appello di Catania respingeva l’impugnazione proposta dall’odierna società ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto il ricorso di opposizione, dalla stessa presentato, ad una cartella esattoriale avente ad oggetto contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la fruizione di agevolazioni non consentite;

in discussione la legittimità degli accordi di riallineamento retributivo, ai quali la società ricorrente aveva aderito per fruire dei benefici contributivi, per la Corte di appello, era «assorbente rispetto ad ogni altro profilo di censura» la circostanza che il contratto provinciale di riallineamento retributivo fosse stato, nella specie, stipulato oltre il termine massimo stabilito dall’art. 63 della legge nr. 488 del 1999 (e cioè oltre il 31 dicembre 2000). Secondo la Corte territoriale, l’art. 116 della legge
nr. 388 del 2000, infatti, aveva riaperto i termini per il recepimento, a livello aziendale, dei contratti provinciali di riallineamento da parte delle aziende, non anche quello per stipulare gli accordi territoriali (provinciali) per i quali restava in vigore il termine ultimo del 31 dicembre 2000;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con tre motivi, successivamente illustrati con memoria . L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale. È rimasta intimata la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;

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il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 3, della legge nr. 388 del 2000 nonché del comma 1 del medesimo art. in relazione al disposto dell’art. 5 del D.L. nr. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 608 del 1996, con riferimento alla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato nr. 236/A/2000;

con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi provinciali in relazione alla norma di proroga, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116, comma 1, della legge nr. 388 del 2000;

i due motivi vanno congiuntamente esaminati, in quanto connessi;

le censure, nel loro complesso, contestano l’interpretazione dell’art. 116 cit. resa dalla Corte di appello che, nel dare rilievo al dato meramente formale, non avrebbe considerato la finalità sostanziale della normativa, volta a garantire ulteriormente l’emersione del lavoro nero e il mantenimento dei livelli occupazionali;

giudica questa Corte che i motivi siano infondati;

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viene in rilievo la disciplina che, come noto, ha consentito di estendere i vantaggi derivanti dalla corretta applicazione dei CC.CC.NN.LL., a quei soggetti che, invece, non ne avevano fatto corretta applicazione. Si è prevista, al riguardo, una complessa normativa attraverso la quale i datori di lavoro potevano uscire da una situazione di illegalità in modo graduale, ed accedere ai benefici previsti dall’ordinamento, senza dovere immediatamente sostenere tutti gli oneri a questi connessi;

11. in particolare, c on l’art. 5 del DL nr. 510 del 1996 – decreto convertito con modificazioni in legge nr. 608 del 1996- il legislatore introduceva la disciplina dei cd. contratti di riallineamento retributivo, oggetto, poi, di successivi adattamenti e modifiche;

12. per grosse linee, questa prevedeva che, nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese, mediante contratti provinciali di riallineamento, potessero progressivamente adeguare le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e sanare profili di irregolarità pregressi. A loro volta, i singoli datori di lavoro potevano aderire all’accordo provinciale di riallineamento, tramite la sottoscrizione di un verbale aziendale di recepimento, che doveva poi essere depositato presso la sede provinciale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
in questa sede, l’analisi va, però, limitata alle disposizioni che più rilevano nella fattispecie di causa;

va, quindi, richiamato il comma 2 dell’art. 5 del DL nr. 510 del 1996 a tenore del quale «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, entro trenta giorni dalla stipula»;

per quanto qui interessa, va evidenziato come la norma stabilisce un termine entro il quale stipulare tanto i contratti provinciali di riallineamento quanto quelli aziendali di recepimento;

detto termine è stato, successivamente, prorogato;

la questione controversa in causa riguarda proprio lo slittamento del termine di conclusione degli accordi e, più precisamente, la riferibilità delle successive proroghe: se ad entrambi gli accordi -territoriale di riallineamento e aziendale di recepimentoovvero solo all’uno piuttosto che all’altro;

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18. a tale riguardo, l’art 23, comma 2, della legge n. 196 del 1997, ha previsto: «I limiti temporali previsti dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore, della presente legge» (pubblicata in GU n. 154 S.O. del 4 luglio 1997 ed entrata in vigore il 19 successivo);

il successivo art. 63, comma 3, della legge n. 488 del 1999 ha, poi, stabilito: «Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di

cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000»;

20. in modo chiaro, entrambe le disposizioni richiamano e sono dunque riferite tanto ai contratti provinciali di riallineamento che a quelli aziendali di recepimento;

21. successivamente, il comma 3 dell’art. 63 è stato abrogato dall’art. 116 della legge nr. 388 del 2000 che, per la parte di maggiore interesse, ha previsto: «Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo »;
22. il profilo in discussione riguarda tale ultima previsione. Occorre cioè stabilire se l ‘art. 116 cit. abbia prorogato ancora la possibilità di concludere contratti di riallineamento provinciale (provinciali) o se, invece, abbia inteso esclusivamente rimandare ulteriormente la possibilità di recepire, da parte dei datori di lavoro, i contratti di riallineamento già esistenti;

23. la conclusione della Corte di appello è in questo secondo senso: per i Giudici di merito l ‘art. 116 cit. ha «riaperto» il termine solo per le aziende, con possibilità, di recepire, entro un anno dalla decisione della Commissione, i contratti di riallineamento provinciale già

conclusi. Per questi ultimi, il termine di stipula finale è rimasto invariato e fissato al 31 dicembre 2000;

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24. con la conseguenza che, nel caso di specie, il contratto provinciale di riallineamento, recepito dalla società ricorrente, risulterebbe illegittimo perché stipulato, tardivamente, il 21 febbraio 2001;

il Collegio concorda con l ‘ interpretazione data in sede di merito;

26. è decisivo, per questa Corte, già il dato letterale che riferisce la proroga esclusivamente «alle aziende che recepiscono contratti di riallineamento». Diversamente dai precedenti interventi, il legislatore, in modo inequivocabile, ha riferito il nuovo termine esclusivamente agli accordi di recepimento dei contratti di riallineamento già in essere;

la conclusione appare confermata anche da dati di carattere sistematico;

28. la chiusura definitiva, al 17 ottobre 2001 (salva la possibilità, per il settore agricolo, delle «integrazioni» dei contratti aziendali conclusi entro il 17 ottobre 2001, per effetto dell’art . l’art. 3 ter del D.L. nr. 103 del 2021, conv. con modific. dalla Legge nr. 125 del 2021) del sistema, per così dire, di rientro nella legalità, delineato dal legislatore del 1996 attraverso la modalità dei contratti di riallineamento retributivo, è coerente con la promulgazione, il 18 ottobre 2001, della legge nr. 383 (cd. legge Tremonti bis ) che introduceva un nuovo e differente meccanismo di emersione del lavoro irregolare e che, diversamente dai contratti di riallineamento, sarebbe stato di generalizzata applicazione a tutto il territorio nazionale;
29. pertanto, la disposizione di proroga, contenuta nell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388,

emanata sulla base dell’autorizzazione della Commissione Europea (pervenuta al Governo italiano il 17 ottobre del 2000) e della durata di un anno, va correttamente interpretata nel senso che è consentita esclusivamente, fino al 17 ottobre 2001, l’adesione agli accordi di riallineamento già esistenti al 31 dicembre 2000 mentre non è consentita la sottoscrizione di nuovi accordi territoriali di riallineamento;

30. con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 116 , comma 1, della legge nr. 388 del 2000 e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 cod.civ. nonchè -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

31. parte ricorrente imputa alla Corte di appello di non aver esaminato il secondo motivo di appello ritenendolo, genericamente, assorbito dalla resa motivazione;

32. le censure, come argomentate, sono da disattendere;

33. la Corte di appello ha giudicato le argomentazioni in ordine alla illegittimità dell’accordo di riallineamento stipulato il 21 febbraio 2001, oltre il termine di legge, assorbenti e idonee a travolgere «ogni altro profilo di censura nel merito della controversia, anche in ordine alle retribuzioni corrisposte illegit timamente nell’anno 2003 in misura inferiore rispetto a quella contrattuale, giacché oggetto di censura generica, oltre che priva di obiettivo fondamento»;

34. la statuizione, a giudizio del Collegio, non è specificamente censurata, difettando, a tacer d’altro, la trascrizione esaustiva di tutti gli atti processuali necessari a consentite la verifica di fondatezza delle critiche;

35. in altri termini, come sviluppati, i rilievi non rispettano le indicazioni della Corte circa la necessità che i motivi di ricorso abbiano i caratteri della «specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata», determinandosi, altrimenti, una situazione assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 nr. 4 cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. nr. 23689 del 2022);

36. conclusivamente il ricorso va rigettato, non dovendosi, però, provvedere in ordine alle spese processuali, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e d essendo rimasta intimata l’altra parte indicata in epigrafe;

37. in ragione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 9





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