Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto : Tributi – Accise – Gasolio per autotrazione – Agevolazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11535/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , n.q. di titolare della omonima ditta di autotrasporti, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
-controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale sono domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
-ricorrente incidentale –
e contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 246/02/19, depositata il 29 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 246/02/19 del 29/10/2019, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME, titolare della omonima ditta di autotrasporti, avverso la sentenza n. 245/18 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento e del corrispondente atto di irrogazione sanzioni conseguenti alla revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni sulle accise dovute sul gasolio per autotrazione.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione doganale aveva disconosciuto le agevolazioni in quanto alcune fatture non erano state debitamente compilate con la targa degli automezzi riforniti ovvero recavano la targa inserita ‘a penna’ ed in quanto alcune dichiarazioni trimestrali depositate risultavano infedeli, con conseguente decadenza dal beneficio.
1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) doveva escludersi la necessità della indicazione in fattura della targa degli automezzi; b) l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni trimestrali, invece, implicava senz’altro la decadenza integrale dal beneficio previsto dall’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4 45; c) le sanzioni, infine, andavano riconosciute non emergendo la buona fede della ditta ricorrente.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso e presentava ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME replicava con controricorso al ricorso incidentale e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’att. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente dichiarato la decadenza del contribuente dal beneficio RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste sul gasolio da autotrazione in ragione di una dichiarazione solo irregolare e non falsa, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata.
1.1. Con il secondo ed il quarto motivo di ricorso principale si contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 3 Cost., per avere la CTR erroneamente dichiarato la integrale decadenza dalle agevolazioni previste sul gasolio da autotrazione per l’intero trimestre e non già la decadenza con riferimento ai soli importi erroneamente indicati.
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione; il primo motivo è infondato, mentre è fondato il secondo motivo, con conseguente assorbimento del quarto motivo.
2.1. Come chiaramente affermato da Cass. n. 5812 del 03/03/2020, la dichiarazione di consumo trimestrale ai fini della fruizione dell’agevolazione ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della sussistenza dei requisiti e RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dal legislatore per il
soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE finalità previste dalla l. 23 dicembre 1998, n. 448.
2.1.1. La fattispecie, inoltre, è, in via generale, riconducibile alla disciplina per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445 del 2000: ciò sia perché l’art. 3, comma 1, del d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, entrato in vigore prima del citato decreto n. 445, richiamava esplicitamente, ai fini della disciplina della dichiarazione stessa la normativa in tema di dichiarazioni sostitutive previgente (« apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa ai sensi dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»), poi modificata dal d.P.R. n. 445 cit. ; sia perché, in ogni caso, la detta dichiarazione ha ad oggetto fatti (le quantità di gasolio, la loro destinazione, i veicoli che ne hanno fatto utilizzazione, …) che sono «a diretta conoscenza dell’interessato», come previsto dall’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
2.2. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si afferma l’inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.
2.3. Tuttavia, sempre secondo quanto affermato da Cass. n. 5812 del 2020, cit. , alla cui ampia motivazione ci si riporta integralmente, « In tema di agevolazioni d’accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall’Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all’intera agevolazione, salvo che l’attestazione mendace
o erronea investa un elemento costitutivo dell’istanza » (conf. Cass. n. 3072 del 09/02/2021; Cass. n. 17192 del 27/05/2022).
2.4. Ne consegue, pertanto, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, avendo errato la CTR a dichiarare la perdita del beneficio con riferimento all’intera agevolazione e non soltanto con riferimento a quella parte dello stesso relativa all’attestazione mendace o erronea.
2.4.1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso implica l’assorbimento del quarto motivo e l’irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR irragionevolmente ritenuto la colpa del ricorrente per le dichiarazioni trimestrali infedeli , con conseguente necessità di applicare l’esimente della buona fede.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole
l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza » (Cass. n. 2139 del 30/01/2020).
3.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è pienamente rispettosa del superiore principio di diritto, avendo valutato il comportamento tenuto dal contribuente, sicuramente cosciente e volontario, e avendo escluso la buona fede dello stesso con un giudizio di merito insindacabile in questa sede, sotto il profilo della violazione di legge.
3.4. È chiaro, peraltro, che, in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, le sanzioni andranno riquantificate in sede di rinvio.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 ter del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA) e dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’indicazione della tar ga dell’autoveicolo nel contesto della fattura non costituisca il un requisito formale necessario al fine di ottenere l’agevolazione.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Secondo un orientamento di questa Corte, che in questa sede si condivide, « In tema di accise sul gasolio per autotrazione, l’indicazione nella fattura della targa dell’automezzo rifornito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, pur non contemplata a pena di decadenza, costituisce un requisito formale necessario per il riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 1 dello stesso decreto in favore degli esercenti attività di autotrasporto » (Cass. n. 18361 del 09/07/2019).
4.3. Detto principio trova conferma indiretta in Cass. n. 14645 del 29/05/2019, citata dalla stessa sentenza impugnata, laddove la Corte evidenzia l’essenzialità della fattura ai fini di comprovare il diritto all’agevolazione, salva la possibilità per il contribuente (e non per ADM,
come sostenuto dalla CTR) di provare documentalmente con altre idonee modalità tale diritto.
In conclusione, vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso principale, assorbito il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, rigettati il primo e il terzo motivo di ricorso principale e assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.
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