Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 14 novembre 2023, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. di quell’Ufficio, vertente tra
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
e
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la di-
chiarazione di competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate in favore della RAGIONE_SOCIALE, per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con la condanna della Banca al risarcimento dei danni, e per sentir accertare la nullità del contratto di conto corrente e del contratto di fideiussione o delle singole clausole pattuite, con la rideterminazione dei saldi e l’accertamento delle somme effettivamente dovute dai fideiussori.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì l’incompetenza del Giudice adìto e l’infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di Euro 142.680,00, oltre interessi convenzionali.
1.1. Con ordinanza del 1° febbraio 2023, il Tribunale di Nocera Inferiore ritenne che l’eccezione di nullità dovesse essere qualificata come domanda di accertamento della nullità, e dichiarò pertanto la propria incompetenza in ordine alla stessa, ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. c) , del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nonché in ordine alle domande conseguenti, ai sensi dell’art. 3, comma terzo, del medesimo decreto legislativo.
A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 14 novembre 2023.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso che tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni da un lato, e quelle di ricostruzione dei rapporti di mutuo e conto corrente, di accertamento della nullità del contratto di conto corrente e di determinazione delle somme effettivamente dovute dai fideiussori, nonché quella riconvenzionale proposta dalla Banca dall’altro, sussistano ragioni di connessione idonee a determinare uno spostamento di competenza ai sensi dell’art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168 del 2003, ritenendo necessaria, a tal fine, la configurabilità di uno dei rapporti
previsti dagli artt. 31 e ss. cod. proc. civ., cioè rapporti di connessione qualificata, inquadrabili nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità in senso tecnico, ed escludendo pertanto la sufficienza di un rapporto di connessione meramente occasionale.
NOME COGNOME ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli. NOME COGNOME, NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, dopo aver stabilito, al comma primo, lett. c) , che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l’altro, per le controversie di cui all’art. 33, comma secondo, della legge n. 287 del 1990, prevede, al comma terzo, che esse «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».
In applicazione della prima disposizione, questa Corte ha affermato che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma secondo, lett. a) , della legge n. 287 del 1990, poiché l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (cfr. Cass., Sez. VI, 6/07/2022, n. 21429; 10/03/2021, n. 6523).
Sulla base di tale principio, non vi è dubbio che, in quanto fondata proprio sulla violazione della disciplina c.d. antitrust , la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dagli attori a garanzia delle obbligazioni contratte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE spetta alla competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa: singolare appare piuttosto l’esigenza di riqualificazione della fattispecie avvertita in proposito dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, dal momento, avendo i fideiussori assunto la veste degli attori, la deduzione della nullità delle fideiussioni doveva ritenersi solo impropriamente qualificata dagli stessi come eccezione, po-
tendo al più far sorgere il dubbio che il relativo accertamento non fosse stato chiesto in via principale, ma in via meramente incidentale, ai soli fini dell’esclusione del debito nei confronti della Banca; tale dubbio è tuttavia dissipato dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio, riportate nella memoria depositata in questa sede dal COGNOME, da cui si evince chiaramente che la dichiarazione di nullità delle fideiussioni ha costituito oggetto di un autonomo capo di domanda, in ordine al quale il Tribunale è stato quindi chiamato a pronunciare con efficacia di giudicato.
1.1. La questione sollevata con il regolamento d’ufficio consiste invece nello stabilire se la competenza della Sezione specializzata si estenda anche alle altre domande proposte dagli attori, aventi ad oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della Banca e la determinazione delle somme effettivamente dovute, nonché alla domanda di pagamento proposta in via riconvenzionale dalla Banca, avente ad oggetto l’importo di un mutuo chirografario, anch’esso garantito dalla fideiussione.
Al riguardo, è opportuno premettere che l’interpretazione del terzo comma dell’art. 3 cit. ha dato luogo ad opinioni divergenti in dottrina, avendo taluni autori ritenuto che il riferimento dello stesso a «ragioni di connessione» non meglio specificate evidenzi la volontà del legislatore di considerare la competenza delle sezioni specializzate come attrattiva di tutti i procedimenti e le cause connessi con quelli previsti dai primi due commi dell’art. 3, ed altri che la predetta espressione debba essere invece intesa restrittivamente, in tal senso deponendo l’esigenza di salvaguardare la specializzazione del tribunale delle imprese, che costituisce la ratio complessiva della norma in esame. Nell’ambito di quest’ultimo orientamento, vi è chi ha ritenuto di dover escludere l’attrazione alla competenza delle sezioni specializzate nei casi di connessione meramente soggettiva o di connessione oggettiva impropria, mentre altri hanno esteso la competenza anche a quest’ultimo caso. Vi è infine chi ha ritenuto inutile interrogarsi in ordine al tipo di connessione cui fa riferimento la norma in esame, affermando che il tribunale delle imprese non può cedere in nessun caso la competenza per connessione, dovendo il simultaneus processus realizzarsi necessariamente dinanzi ad esso, indipendentemente dalla natura, forte o debole, della connessione.
A fronte di tale variegato panorama dottrinale, la giurisprudenza di legittimità ha sposato la tesi più restrittiva, affermando, in una recente ordinanza, che lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., risultando altrimenti tradita la ratio sottesa all’istituzione del tribunale delle imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (cfr. Cass., Sez. I, 28/11/2023, n. 33041).
Anche alla stregua di tale principio, fatto proprio dall’ordinanza che ha sollevato il conflitto di competenza, non può tuttavia escludersi l’attrazione delle altre domande proposte dagli attori alla competenza della Sezione specializzata, e ciò proprio in ragione del rapporto esistente tra le medesime domande e quella di accertamento della nullità delle fideiussioni: tale rapporto è infatti annoverabile tra le ipotesi di connessione oggettiva c.d. forte, configurabile non solo quando tra le cause connesse sia riscontrabile un rapporto di pregiudizialità-dipendenza o un rapporto di pregiudizialità tecnica, ma anche quando sussista identità del petitum mediato o del fatto costitutivo. Tale identità può essere ravvisata anche nel caso in esame, giacché, al di là della diversità dei provvedimenti specificamente richiesti, il bene della vita perseguito dagli attori attraverso la proposizione delle domande avanzate nel medesimo giudizio è lo stesso, e consiste nell’esclusione del loro debito nei confronti della Banca o comunque nella determinazione del relativo importo in misura riduttiva rispetto a quella pretesa dalla convenuta; il fatto costitutivo del debito, inoltre, è rappresentato non solo dalle fideiussioni, ma anche dal rapporto di conto corrente e dal mutuo chirografario, dai quali traggono origine i crediti vantati nei confronti della debitrice principale, e conseguentemente anche quelli vantati nei confronti dei fideiussori. Tale conclusione non si pone in contrasto con quelle cui è pervenuta l’ordinanza citata, la quale, nell’escludere la configurabilità di una delle ipotesi di connessione qualificata, si riferiva al rapporto tra l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti dei fideiussori di una società beneficiaria di un finanziamento e
la domanda di rivalsa spiegata dalla Banca creditrice nei confronti di un’altra Banca cui si era surrogata: in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nella fattispecie in esame, la domanda di rivalsa proposta dalla Banca, oltre ad avere un petitum anche mediato diverso da quello della domanda proposta dai fideiussori, ed a muovere dall’allegazione di un fatto costitutivo diverso, era legata alla domanda principale da un rapporto di pregiudizialità meramente logico, e quindi inidoneo ad escluderne l’attrazione alla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, cui spettava la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust .
La configurabilità di un’ipotesi di connessione forte trova d’altronde conferma, nel caso di specie, nell’orientamento di questa Corte in tema di fideiussione, secondo cui l’accessorietà costituisce non solo uno degli elementi tipici del relativo contratto, ma anche il carattere distintivo del negozio rispetto a nuove forme contrattuali, fondate sull’autonomia e la tendenziale impermeabilità del rapporto di garanzia con quello principale: tale carattere, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus (art. 31 cod. proc. civ.). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria (interessi, maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ. etc.) ha una peculiare ragion d’essere nell’obbligazione fideiussoria, la quale deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale (cfr. Cass., Sez. VI, 07/01/2013, n.180).
In conclusione, va quindi dichiarato che in ordine a tutte le domande proposte dagli attori ed a quella riconvenzionale proposta dalla convenuta è competente il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.
La natura ufficiosa del regolamento esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in ma-
teria di impresa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 29/05/2024
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