Con un intervento della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato significativamente aumentato per le imprese che avevano già correttamente “prenotato” l’agevolazione con le comunicazioni previste per il 2025. La novità è diventata immediatamente operativa: dal 10 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate comunica l’aggiornamento dei plafond nel cassetto fiscale e, conseguentemente, il credito può essere già utilizzato in compensazione (vedi comunicato stampa sottoriportato).
Cosa cambia: dalle percentuali “pro-rata” di dicembre al ricalcolo in aumento
Il punto centrale è la rideterminazione delle percentuali che erano state fissate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025. In quella sede, a causa dell’elevatissimo volume di richieste rispetto alla dotazione disponibile, erano state stabilite percentuali molto contenute per l’agricoltura/forestale: 15,2538% per micro, piccole e medie imprese e 18,4805% per le grandi imprese (mentre per pesca e acquacoltura la percentuale risultava 100%).
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) con il comma 460 dell’articolo 1 interviene ora proprio su quelle percentuali e le porta a:
- 58,7839% per micro, piccole e medie imprese (produzione primaria agricola e settore forestale);
- 58,6102% per grandi imprese (produzione primaria agricola).
L’effetto pratico dell’intervento della legge di Bilancio 2026 è quindi un rafforzamento netto dell’intensità di aiuto per i beneficiari agricoli/forestali: il credito “spettante” viene ricalcolato applicando le nuove percentuali più alte.
Sul piano operativo, l’Agenzia delle entrate conferma che dal 10 gennaio 2026 i plafond nel cassetto fiscale vengono aggiornati e i contribuenti interessati possono già utilizzare il credito in compensazione. Questo in ottemperanza dell’ultimo periodo del citato comma 460 dove si precisa che la rideterminazione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (30.12.2025).
È inoltre segnalato l’inserimento, nell’area riservata, di un messaggio per rendere più semplice la consultazione delle ricevute con il nuovo ammontare del credito.
Dal punto di vista “tecnico”, resta fermo il meccanismo di determinazione già chiarito nel provvedimento: il credito fruibile è quello risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per la percentuale applicabile, con troncamento all’unità di euro, e visualizzabile nel cassetto fiscale; l’utilizzo è solo in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.
La stessa Legge di Bilancio 2026 estende la cornice dell’art. 16-bis del D.L. 124/2023 anche al 2026, prevedendo investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 e fissando le finestre di comunicazione (31 marzo-30 maggio 2026; e, a pena di decadenza, 20 novembre–2 dicembre 2026), con rinvio al modello già approvato per il 2025.
Il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026
Zes unica per il settore agricolo. Aumentato il credito d’imposta per le imprese beneficiarie
Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove e più alte percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2026: 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e 58,6102% per le grandi imprese (articolo 1, comma 460, Legge n. 199/2025).
A partire da oggi saranno, inoltre, aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione.
Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un messaggio che rende più semplice e immediata la consultazione delle ricevute con le quali viene comunicato il nuovo ammontare del credito d’imposta.
(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026)
La rimodulazione 2025 e riedizione 2026 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)
Si ricorda che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con i commi 460 e 461 è intervenuta in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025.
Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo.
Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate.
Il comma 464 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 465 stabilisce che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
Da ultimo il comma 466 precisa che il credito d’imposta di cui al comma 462 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
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