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Esenzione IVA Transfrontaliera per Piccole Imprese 2025-2026


Introduzione

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo regime di esenzione IVA transfrontaliera per le piccole imprese nell’Unione Europea, introdotto dalla Direttiva (UE) 2020/285. Questo schema permette alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro di applicare l’esenzione IVA anche sulle forniture di beni e servizi in altri Stati membri, senza dover effettuare registrazioni IVA multiple. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi, favorire il commercio intra-UE e mettere le piccole imprese su un piano di parità con quelle domestiche.

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In Italia, il regime è stato recepito con il Decreto Legislativo n. 180 del 13 novembre 2024, che ha introdotto il nuovo Titolo V nel DPR 633/1972 (Decreto IVA). Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 2025 e il Provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025. Questo articolo spiega in dettaglio il funzionamento, con focus sulle specificità italiane.

Contesto e Obiettivi

Fino al 2024, l’esenzione IVA per piccole imprese era applicabile solo a livello domestico, costringendo le imprese a registrarsi IVA in ogni Stato membro dove superavano le soglie locali. Il nuovo schema estende l’esenzione transfrontaliera, con una soglia UE di €100.000 e soglie nazionali stabilite dai singoli Stati membri (in Italia pari a €85.000).

Il regime è opzionale: le imprese possono scegliere di rimanere nel regime ordinario se conviene (ad esempio, per detrarre l’IVA sugli acquisti).

Requisiti di Eleggibilità

Per accedere al regime transfrontaliero:

  • Soglia UE: Fatturato annuale totale nell’UE ≤ €100.000 (nell’anno corrente e in quello precedente).
  • Soglia Nazionale: Nelle forniture nello Stato di esenzione, il fatturato non deve superare la soglia nazionale di quello Stato (in Italia €85.000).
  • Stabilimento UE: L’impresa deve essere stabilita in uno Stato membro UE (non extra-UE, inclusa UK e Irlanda del Nord).
  • Definizione di Piccola Impresa: Qualsiasi soggetto passivo IVA (persone fisiche, professionisti, società, freelance, startup), salvo limitazioni previste dalla normativa nazionale dello Stato di esenzione.

Gli Stati membri possono prevedere soglie settoriali, ma non ci sono esclusioni generali per settori (eccetto operazioni occasionali come vendite di immobili o mezzi di trasporto nuovi).

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Specificità Italia:

  • Come Stato di esenzione (forniture in Italia da impresa estera): l’esenzione è riservata solo a persone fisiche in regime forfettario (allineato al regime domestico italiano).
  • Come Stato di stabilimento (impresa italiana che vende all’estero): possono aderire anche società o soggetti non in forfettario, se lo Stato di esenzione lo consente.

Procedura di Accesso e Identificazione

  • Notifica Preventiva: Presentata allo Stato di stabilimento (in Italia: Agenzia delle Entrate), con indicazione del fatturato per Stato.
  • Verifica: Lo Stato di stabilimento coordina con lo Stato di esenzione. Approvazione espressa o silenzio-assenso entro 35 giorni.
  • Numero EX: Al via libera, il numero partita IVA riceve il suffisso “EX”, valido in tutti gli Stati dove si applica l’esenzione.

Le startup con fatturato zero possono aderire, dichiarando zero nelle comunicazioni.

Obblighi Dichiarativi

  • Comunicazione Trimestrale Unica: Entro la fine del mese successivo al trimestre, allo Stato di stabilimento.
    • Importo totale forniture nello Stato di esenzione e per Stato membro.
    • O dichiarazione di assenza operazioni.
  • In Italia: il modello è simile all’OSS (artt. 74-sexies e ss. DPR 633/1972). Tali dati sono oggetto di controlli incrociati tramite SdI, esterometro, LIPE e dichiarazione IVA, senza introdurre adempimenti aggiuntivi rispetto alla comunicazione trimestrale unica prevista dal regime UE.

Mancata presentazione di 2 comunicazioni consecutive può portare all’obbligo di registrazione IVA in Italia.

Vantaggi

  • Nessuna IVA addebitata sulle forniture transfrontaliere.
  • Riduzione oneri: una sola registrazione e comunicazione trimestrale.
  • Migliore competitività e flusso di cassa.
  • Espansione mercati UE senza barriere amministrative.

Limiti e Considerazioni

  • No Detrazione IVA Acquisti: Non si recupera l’IVA pagata sugli acquisti relativi alle forniture esenti (aspetto critico per imprese con alti costi).
  • Monitoraggio Soglie: Superamento implica applicazione retroattiva IVA ordinaria e sanzioni.
  • Esclusioni: Non applicabile in Stati che non hanno recepito il regime; no per operazioni extra-UE.
  • Uscita dal Regime: Volontaria o obbligatoria (con quarantena di 2 anni per rientro).

In Italia, la limitazione alle persone fisiche come Stato di esenzione riduce l’accesso per società estere.

Esempi Pratici

  • Impresa italiana (persona fisica in forfettario, fatturato UE €70.000 di cui €20.000 in Francia): può richiedere esenzione in Francia se soglia francese lo permette.
  • Società italiana (non forfettario): può usare il regime per vendite in altri Stati, ma non per ricevere esenzione in Italia da clienti italiani.

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Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è il regime di esenzione IVA transfrontaliera?

È un regime opzionale UE che permette alle piccole imprese di non addebitare IVA su forniture in altri Stati membri, dal 1° gennaio 2025.

Chi può aderire al regime in Italia?

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Imprese con fatturato UE ≤ €100.000 e ≤ €85.000 nello Stato di esenzione. In Italia come Stato di esenzione: solo persone fisiche in regime forfettario.

Come si richiede l’accesso al regime?

Tramite notifica preventiva all’Agenzia delle Entrate; si ottiene il suffisso “EX” su approvazione.

Posso detrarre l’IVA sugli acquisti nel regime?

No, non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti relativi alle forniture esenti.

Cosa succede se supero le soglie previste?

Si deve procedere alla registrazione IVA nello Stato interessato, con applicazione retroattiva dell’IVA ordinaria e possibili sanzioni.

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Il regime è obbligatorio per le piccole imprese?

No, è opzionale. È utile per imprese con bassi costi input, ma meno conveniente per quelle con alti costi detraibili.

Come devono essere emesse le fatture nel regime?

Le fatture per forniture esenti devono essere emesse senza IVA, con indicazione dell’esenzione applicata.

Il regime vale anche per vendite extra-UE?

No, si applica solo alle operazioni intra-UE.

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Conclusione

Il nuovo regime transfrontaliero rappresenta una semplificazione storica per le piccole imprese UE, riducendo barriere e costi. In Italia offre opportunità soprattutto alle persone fisiche in forfettario, ma richiede attenzione alle soglie e alla perdita di detraibilità IVA. Consigliamo consulenza fiscale personalizzata per valutare l’adesione. Con queste regole, l’UE rafforza il mercato unico, favorendo crescita e competitività delle PMI.

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