In relazione ai contratti di Rent to buy immobiliare (di cui all’art. 23, L. n. 133/2014) il Tool gestisce: gli aspetti fiscali (tassazione ai fini delle imposte indirette e dirette) per tutta la durata del contratto, incluso l’eventuale riscatto ed i relativi aspetti contabili alla luce della soggettivitĂ del locatore/cedente e del conduttore/acquirente, distinguendo il caso in cui: siano soggetti “privati” e/o agiscano nell’ambito di un’attivitĂ d’impresa. Viene, inoltre, gestito il caso in cui il contratto preveda che, al momento dell’eventuale riscatto, rispettivamente: una quota di canoni incassata in c/prezzo sia incamerata dal cedente nell’ipotesi di mancato del riscatto da parte del conduttore una quota di canoni incassata in c/godimento sia “girata” in c/acconto a favore del conduttore che esercita l’opzione per il riscatto.
Nel Consiglio dei Ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025, il Governo ha approvato il consueto decreto Milleproroghe, contenente una serie di rinvii e proroghe normative pensati per evitare criticità nei settori strategici del sistema economico e amministrativo italiano. Il provvedimento si articola in sedici articoli e affronta numerosi ambiti: fisco, lavoro, previdenza, sanità , imprese e catasto, con l’obiettivo di gestire in modo più fluido la transizione verso nuove disposizioni normative e organizzative Slittamento dell’attuazione dei testi unici della riforma fiscale Una delle misure principali riguarda il rinvio di un anno, al 1 gennaio 2027, dell’entrata in vigore dei testi unici attuativi della riforma fiscale, già approvati ma non ancora operativi.
Con la decisione n. 2025/2529 dell’8 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 dicembre 2025, il Consiglio dell’Unione Europea ha accolto la richiesta avanzata dall’Italia per la proroga triennale dell’attuale regime speciale che limita al 40 la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto e utilizzo di autovetture impiegate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale, qualora queste non siano utilizzate esclusivamente per finalità professionali L’Italia applica già da diversi anni una deroga al regime ordinario di detraibilità dell’IVA per i veicoli a motore impiegati in ambito lavorativo, in forza della decisione n. 2007/441/CE del Consiglio UE. Tale misura, successivamente confermata dalla decisione di esecuzione n. 2022/2411/UE, limitava al 40 il diritto alla detrazione dell’imposta nei casi in cui il mezzo non sia adibito esclusivamente ad uso aziendale o professionale.
Con l’Informativa n. 185 diffusa il 12 dicembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito le disposizioni operative necessarie per la gestione del conguaglio relativo ai contributi annuali dovuti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini territoriali, fissando al 31 gennaio 2026 la scadenza per il versamento. La comunicazione, indirizzata ai Presidenti degli Ordini locali, fornisce chiarimenti puntuali sui criteri di calcolo del conguaglio riferito all’anno 2025, specificando in quali casi il contributo resta dovuto anche in presenza di eventuali modifiche intervenute nella posizione dell’iscritto nel corso dell’anno (cancellazioni, sospensioni, trasferimenti, morosità ).
Con un comunicato ufficiale datato 12 dicembre 2025, la Commissione Europea ha espresso il proprio sostegno alla decisione adottata dagli Stati membri dell’Unione Europea volta a introdurre un dazio doganale fisso di 3 euro per articolo, applicabile a tutti i pacchi di e-commerce provenienti da Paesi extra UE e aventi un valore inferiore a 150 euro. La misura entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2026, nell’ambito delle strategie comunitarie per la riforma del sistema doganale europeo.
Il Decreto Legislativo n. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025 (n. 288), interviene in maniera organica su tre ambiti interconnessi e delicati: il Terzo settore, il sistema IVA e la gestione delle situazioni di crisi d’impresa. L’intervento normativo rappresenta una tappa importante nel processo di attuazione della riforma fiscale, in particolare per quanto concerne l’armonizzazione tra le normative di settore, il rafforzamento delle garanzie per gli enti non profit e l’adeguamento alle nuove esigenze operative e gestionali emerse nel contesto post-pandemico e nella fase di attuazione del PNRR.
Con l’informativa n. 183 del 12 dicembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha richiamato l’attenzione degli iscritti sull’importanza di approfondire con costanza e senso di responsabilità la materia dell’antiriciclaggio, in un momento storico in cui le trasformazioni normative, tecnologiche ed economiche stanno modificando profondamente le condizioni operative degli studi professionali. Il documento prende spunto dall’attuale quadro regolatorio in vigore in materia di formazione professionale continua, per ribadire che, sebbene non vi sia un vincolo specifico annuale di crediti formativi relativi all’antiriciclaggio, la crescente esposizione al rischio giustifica l’opportunità di un impegno autonomo, mirato e strutturato da parte di ogni professionista.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha preso posizione contro una delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026, evidenziando il carattere ingiustamente penalizzante per i liberi professionisti che operano in favore delle Pubbliche Amministrazioni. In un comunicato stampa datato 12 dicembre 2025, l’organo rappresentativo della categoria ha sollevato forti perplessità in merito a una norma già approvata in Commissione Bilancio del Senato, e sulla quale è già stata apposta la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, che condiziona il pagamento dei compensi professionali da parte della PA alla verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva del prestatore d’opera Secondo quanto denunciato dal presidente Elbano de Nuccio, la disposizione in questione non prevede alcuna soglia economica: ciò implica che il blocco dei pagamenti potrà essere attivato anche per violazioni minime o omissioni marginali, con impatti immediati su compensi maturati per attività professionali già svolte a beneficio della pubblica amministrazione.
La Corte di cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 29370/2025, la legittimità dell’avviso di accertamento catastale fondato sui dati forniti dal contribuente senza necessità di un sopralluogo, qualora tali dati risultino oggettivamente sufficienti a determinare una corretta rendita catastale. Il principio si applica nell’ambito della procedura Docfa, e trova fondamento in una giurisprudenza consolidata che privilegia la sostanza tecnica dell’accertamento rispetto alla sua forma.
Con il provvedimento n. 570047/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le percentuali effettive del credito d’imposta fruibile per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 all’interno della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, da parte di imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca e acquacoltura La misura trae origine dal decreto-legge 124/2023, così come modificato dalla legge 207/2024, ed è volta a sostenere lo sviluppo del comparto primario in territori a vocazione strategica. Il provvedimento stabilisce con precisione le tre diverse aliquote di spettanza del credito d’imposta, determinate sulla base dell’ammontare complessivo delle richieste e dei limiti di spesa disponibili: 15,2538 per gli investimenti effettuati da micro, piccole e medie imprese nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della silvicoltura; 100 per gli investimenti effettuati da imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, essendo le richieste inferiori al budget disponibile; 18,4805 per gli investimenti effettuati da grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli Il credito d’imposta effettivamente fruibile viene calcolato moltiplicando l’importo risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata (secondo le modalità previste nel provvedimento prot. n. 25986/2025) per le percentuali sopra indicate, con troncamento all’unità di euro.
Con il provvedimento n. 570041/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni, le regole tecniche e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, effettuate tramite infrastrutture compatibili con il Regolamento (UE) 2023/1804. Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di ricarica tramite stazioni elettriche e prevede due obblighi principali: Memorizzazione elettronica dei dati secondo le modalità stabilite dal decreto MEF del 17 giugno 2014.
Con il provvedimento n. 570036/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti effettuati nel corso del 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e nelle aree delle regioni Marche e Umbria ammesse agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Il documento fissa in misura integrale (100) la percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, relativamente a investimenti realizzati tra il 1 gennaio e il 15 novembre 2025.
Con il provvedimento n. 570046 del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato la percentuale definitiva del credito d’imposta fruibile dalle imprese per gli investimenti realizzati nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), così come previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge 162/2023, e ulteriormente disciplinato dalla legge di bilancio 2025. Il provvedimento stabilisce che la percentuale effettiva del credito d’imposta spettante è pari al 60,3811 dell’importo del credito richiesto da ciascun beneficiario.
Nel contesto della cessazione dell’attività professionale, il tema della cessione della clientela da parte di un professionista assume particolare rilievo, sia dal punto di vista contrattuale che fiscale. Con la risposta n. 311/2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su una fattispecie concreta che offre spunti di riflessione utili in merito all’applicazione dell’IVA, all’imposizione diretta, all’imposta di registro e agli ISA.
Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti/importazioni in regime di non imponibilità IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente le lettere di intento all’Agenzia delle Entrate. Numerosi esportatori stanno, infatti, predisponendo le lettere di intento da inviare al fine di acquistare senza applicazione di Iva a decorrere dal 2026, anno che andrà indicato nell’apposita casella.
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