Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 dicembre 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Di seguito alcune tra le principali previsioni.
Sostegno a imprese e lavoro: proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (“scudo penale”) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
Riforma fiscale: proroga di un anno per l’entrata in vigore dei Testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, versamenti e di riscossione, giustizia tributaria e imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.
La bozza del decreto Milleproroghe (articoli 3, 13, 14, 15 e 16)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all’abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 3
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze)
1. All’articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All’articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All’articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All’articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All’articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) comma 2, primo periodo, riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, le parole: «2021, 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2026»;
c) alla rubrica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), pari a 500.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all’Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello, le parole «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 settembre 2026.
Art.13
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.
2. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ovunque ricorrano;
b) All’articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione giovanile, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
c) All’articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
d) All’articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”
Art. 14
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
1. All’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
2. Al fine di tutelare l’integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l’autorizzazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68, non è soggetta, ove previsto, all’obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
3. All’articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024 , n. 202, come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.
Art. 15
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)
1. All’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 dicembre 2026.
3. All’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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