Microcredito

per le aziende

 

Mobilità sostenibile: i finanziamenti per le aziende


590 milioni grazie al decreto 24 ottobre 2025

(Mobilità sostenibile: i finanziamenti per le aziende)

Con il decreto 24 ottobre 2025 (pubblicato sulla (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2025), il ministero dei trasporti ha messo a disposizione delle aziende una quota pari a 590 milioni di euro del «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile».

I finanziamenti saranno disponibili a partire dal 2027. Dopo novanta giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento, un nuovo decreto stabilirà i criteri di assegnazione e richiesta delle risorse.

Qui di seguito il testo integrale del decreto.

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(Mobilità sostenibile: i finanziamenti per le aziende)

Decreto 24 ottobre 2025 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Definizione dei criteri di riparto del Fondo per la strategia di
mobilita’ sostenibile e dell’entita’ delle risorse destinate al
rinnovo del parco veicolare per le annualita’ dal 2027 al 2031.
(25A06515)

(Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2025)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria, che
obbliga gli Stati membri a mantenere al di sotto di determinati
livelli le concentrazioni di inquinanti specifici nell’aria, presenti
nelle emissioni connesse al consumo di energia e al riscaldamento, ai
trasporti, all’industria e all’agricoltura, come il particolato PM10;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita’ climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999
(«Normativa europea sul clima»);
Visto il regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE)
2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di
prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e
dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore
ambizione dell’Unione in materia di clima;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l’art. 1, comma 392, primo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che, al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione
europea il 14 luglio 2021, con la finalita’ di ridurre, entro l’anno
2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai
livelli registrati nell’anno 1990, sino al raggiungimento, da parte
dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050, ha
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili un apposito fondo
denominato «Fondo per la strategia di mobilita’ sostenibile», con una
dotazione originaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per
l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2034;
Visto, altresi’, il secondo periodo del citato art. 1, comma 392,
che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di riparto
del suddetto Fondo e l’entita’ delle risorse destinate, tra l’altro,
al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non
elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,
allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione
di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi e aerei e al
rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto;
Visto l’art. 14, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166,
che ha previsto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di una Cabina di regia con il compito di elaborare, entro
il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il
miglioramento della qualita’ dell’aria;
Considerato l’impatto del settore dei trasporti sulle emissioni
climalteranti e inquinanti nonche’ gli obiettivi intermedi fissati
dall’art. 4 del citato regolamento (UE) 2021/1119 di riduzione delle
emissioni di CO2 del 55 per cento entro il 2030 e le misure del
pacchetto «Fit for 55» proposte dalla Commissione europea il 14
luglio 2021;
Considerati gli esiti della procedura di infrazione 2014/2147
nell’ambito della quale all’Italia e’ stata contestata la violazione
sistematica e continua degli obblighi di non superare il limite
giornaliero e il limite annuale di concentrazione di PM10 nell’aria,
sanciti dall’art. 13, direttiva 2008/50/CE, nonche’ dell’obbligo,
previsto dall’art. 23 della medesima direttiva, di adottare misure
appropriate affinche’ il periodo di superamento fosse il piu’ breve
possibile;
Considerata la sentenza del 10 novembre 2020, nella causa C-664/18,
con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea, ha accertato
l’inadempimento della Repubblica italiana ai suddetti obblighi ai
sensi dell’art. 258 del TFUE;
Tenuto conto che il richiamato art. 1, comma 392, terzo periodo,
della legge n. 234 del 2021 dispone che, con uno o piu’ decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il
presente decreto, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di
progetto, le modalita’ di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale
con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti autorizzati dalla medesima disposizione, nonche’ le
modalita’ di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di
monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal
cronoprogramma procedurale;
Considerato che in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1,
comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili e’ stato istituito il capitolo 7311, denominato «Fondo
per la strategia di mobilita’ sostenibile»;
Considerato che sul citato capitolo 7311 «Fondo per la strategia di
mobilita’ sostenibile», risultano attualmente disponibili 130 milioni
di euro per l’anno 2027, 140 milioni di euro per il 2028, 85,2
milioni di euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030
e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034;
Considerato che circa il settanta per cento dei veicoli circolanti
adibiti all’autotrasporto merci appartiene a classi ambientali
inferiori ad euro 6 e che circa la meta’ degli stessi e’ appartenente
alle classi ambientali comprese tra euro 0 ed euro 3;
Ritenuto che, al fine di contribuire efficacemente al
raggiungimento degli obiettivi connessi alla riduzione delle
emissioni inquinanti riconducibili al settore dell’autotrasporto
merci, e’ necessario procedere ad impiegare una quota del Fondo per
la strategia di mobilita’ sostenibile, complessivamente pari a 590
milioni di euro, per interventi urgenti a favore del settore
dell’autotrasporto con specifico riferimento al rinnovo del parco
veicolare delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, rinviando ad
un successivo decreto l’aggiornamento dei criteri di riparto delle
disponibilita’ residue del medesimo Fondo;

Decreta:

Art. 1

Incentivi per il rinnovo
dei mezzi adibiti all’autotrasporto

 

1. Una quota complessivamente pari a 590 milioni di euro del Fondo
di cui all’art. 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e’ destinata al rinnovo del parco veicolare delle imprese di
autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e
all’Albo nazionale degli autotrasportatori ed e’ ripartita, per
ciascuna delle annualita’ dal 2027 al 2031, secondo lo schema
seguente:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Mobilità sostenibile: i finanziamenti per le aziende

2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 392, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, saranno aggiornati i criteri di
riparto delle residue disponibilita’ del «Fondo per la strategia di
mobilita’ sostenibile», mediante l’individuazione delle ulteriori
categorie di intervento ammesse a finanziamento, nonche’ alla
determinazione dell’entita’ delle risorse destinate al finanziamento
di ciascuna categoria di intervento.

 

Art. 2
Interventi ammissibili

 

1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di perfezionamento del
presente decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 392, terzo periodo,
della citata legge n. 234 del 2021, sono individuati i criteri, le
modalita’ e i termini di presentazione delle domande e di concessione
degli incentivi, le tipologie e i limiti di intensita’
dell’incentivo, le tipologie di interventi e di costi ammissibili a
finanziamento, il soggetto attuatore, le modalita’ di monitoraggio,
il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con gli stanziamenti nonche’ le modalita’ di revoca in caso
di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
2. Le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi di
cui ai successivi decreti sono rilevate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e i sistemi collegati.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

 

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