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Energy Release: pubblicato il decreto correttivo


Riviste le norme del meccanismo per sostenere le imprese energivore e promuove rinnovabili. Entro novembre le regole operative

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Con Decreto Ministeriale del 29 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica apporta significative modifiche al precedente al D.M. 268/2024 del 23 luglio 2024 che disciplina il meccanismo di Energy Release 2.0 (ER).

La misura offre alle imprese a forte consumo di energia elettrica la possibilità di richiedere al GSE un’anticipazione per 3 anni dell’energia a prezzi competitivi e calmierati in cambio dell’impegno alla realizzazione di impianti rinnovabili attraverso i quali verrà restituita, nei venti anni successivi, l’energia anticipata.

L’aggiornamento nasce dalla necessità di garantire la piena compatibilità della misura con le norme eurounitarie in materia di aiuti di Stato e di sviluppo del mercato elettrico integrato, in seguito al confronto con la Commissione Europea (Comunicazione del 27 giugno 2025).

L’obiettivo primario del nuovo impianto è dissociare l’onere della realizzazione della nuova capacità rinnovabile dall’accesso al beneficio economico per i clienti energivori, introducendo un elemento di competitività e trasparenza attraverso la messa a gara degli obblighi di sviluppo:

Tra le principali misure introdotte dal decreto si evidenziano: il contratto di restituzione dell’energia rinnovabile, l’aggiornamento delle definizioni esistenti e l’introduzione di nuovi strumenti volti a garantire maggiore trasparenza, efficienza e sicurezza nelle procedure di assegnazione e restituzione dell’energia anticipata. Particolare rilievo assumono la ridefinizione dei soggetti terzi coinvolti, la regolamentazione dettagliata del contratto di restituzione, l’istituzione della procedura competitiva per la selezione dei nuovi impianti rinnovabili e la definizione del vantaggio residuo al termine del contratto.

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Il decreto aggiorna, inoltre, i contratti di anticipazione e restituzione già approvati, introducendo modalità operative più chiare per la partecipazione, la regolazione dei corrispettivi, la liquidazione del vantaggio residuo e la possibilità di estendere i contratti in caso di benefici residui.

Queste novità rafforzano il meccanismo Energy Release 2.0, offrendo un concreto supporto alle imprese energivore, favorendo la transizione energetica nazionale.

La procedura competitiva (Art. 6-bis)

La principale novità del D.M. 29/07/2025 è l’introduzione dell’articolo 6-bis, che disciplina la procedura competitiva gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Il Decreto ridefinisce i ruoli nel meccanismo:

  • soggetti terzi: la definizione viene ampliata per includere i soggetti che, oltre ad avere contratti di approvvigionamento a termine con i clienti energivori, risultano aggiudicatari in esito alla procedura competitiva;
  • trasferimento obbligazioni: per i clienti energivori che non vengono selezionati (o che lo sono solo parzialmente) in esito alla procedura, l’obbligo di realizzazione della capacità e di restituzione dell’energia viene trasferito in capo ai soggetti aggiudicatari (clienti energivori o soggetti terzi).

Meccanismo di offerta e aggiudicazione

La procedura si svolge in forma telematica, garantendo trasparenza e concorrenza. I partecipanti (clienti energivori e soggetti terzi) devono indicare un’offerta, anche negativa, che rappresenti l’importo che sono disposti a ricevere (o pagare) in €/MWh per realizzare la nuova capacità e sottoscrivere il contratto di restituzione:

  • graduatoria: il GSE ordina le offerte in senso crescente;
  • corrispettivo (premio): si stabilisce un meccanismo di regolazione dei corrispettivi basato sull’offerta marginale accettata: se l’offerta marginale è positiva, il “premio” viene riconosciuto ai soggetti aggiudicatari; se l’offerta marginale è negativa, gli aggiudicatari versano l’importo corrispondente al GSE.

Questo meccanismo permette al cliente energivoro non selezionato di liberarsi di ogni obbligazione relativa all’energia anticipata pagando (o ricevendo) la differenza tra il valore di mercato e l’offerta marginale.

Requisiti tecnici e ambientali

I soggetti terzi, per qualificarsi, devono disporre di specifici requisiti di maturità progettuale e ambientale:

  • titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • garanzia di conformità ai requisiti prestazionali, alle norme unionali e, in particolare, al principio del DNSH.

Parametri finanziari e clausola di vantaggio residuo

Il decreto introduce la clausola sul vantaggio residuo per evitare la sovra-compensazione (sovra-remunerazione) dell’investimento al termine del periodo contrattuale ventennale, tenuto conto del beneficio associato all’anticipazione triennale dell’energia. Il vantaggio residuo è il minor valore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione (2025-2028) e la differenza positiva tra tale valore attualizzato e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione (20 anni). Qualora al termine dei 20 anni risulti un valore positivo di vantaggio residuo, la durata del contratto di restituzione è estesa per un periodo non superiore a ulteriori 20 anni, determinato dal GSE per recuperare tale valore. Il soggetto titolare ha la facoltà di procedere alla liquidazione immediata del vantaggio residuo in alternativa all’estensione contrattuale.

Vantaggio residuo

Il comma 4 indica che per calcolare il vantaggio residuo di un contratto di restituzione, il GSE considera diversi elementi relativi ai flussi finanziari sia del periodo di anticipazione sia del periodo di restituzione.

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Per quanto riguarda il periodo di anticipazione, il GSE confronta il prezzo di cessione stabilito con i prezzi medi realizzati nei primi 5 mesi del 2025 e con i prezzi rilevati sulla piattaforma EEX al termine di maggio 2025 per i periodi residui del triennio. Questo permette di determinare il valore attualizzato dei flussi finanziari generati dall’energia anticipata.

Nel periodo di restituzione, invece, il calcolo tiene conto dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta dalla nuova capacità rinnovabile. Il prezzo di riferimento utilizzato è quello di cessione per l’energia oggetto di restituzione, mentre per la restante capacità si considera la media dei prezzi zonali del Mercato del Giorno Prima, ponderata in base all’energia prodotta in ciascuna zona. Viene inoltre considerato un costo unitario di investimento ed esercizio, definito dal GSE a partire da un valore di LCOE di 73 €/MWh, che può essere aggiornato in base alla differenza tra il prezzo di cessione e l’esito della prima asta del meccanismo di sostegno. Il calcolo prende in considerazione anche la produzione teorica degli impianti, distribuita nel tempo e tra le varie zone; su richiesta del sottoscrittore, il GSE può utilizzare i dati di produzione effettiva o la producibilità dell’impianto.

I flussi finanziari vengono attualizzati sfruttando tassi di interesse specifici: quelli del periodo di anticipazione sono valorizzati al 4,25%, mentre quelli del periodo di restituzione vengono attualizzati secondo un tasso determinato dal GSE basato sul costo medio ponderato del capitale (WACC) per impianti fotovoltaici efficienti. L’attualizzazione di entrambi i flussi viene riferita all’anno previsto per l’entrata in esercizio della nuova capacità, indicativamente il 2028.

Infine, per calcolare eventuali sovra-compensazioni al termine del contratto, il GSE applica un tasso del 4,25%. Il valore della sovra-compensazione non può comunque superare il valore attualizzato dei flussi finanziari del periodo di anticipazione, garantendo così che i benefici restino proporzionati all’energia effettivamente anticipata.

Disposizioni finali e roadmap (Art. 2)

Il Decreto stabilisce una tempistica precisa per l’operatività del nuovo meccanismo:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.M., il Ministro aggiornerà, su proposta del GSE, le regole operative;
  • entro 90 giorni successivi all’approvazione delle regole operative, il GSE pubblicherà l’avviso per lo svolgimento della procedura competitiva.

Questo iter garantirà che gli schemi contrattuali e i complessi meccanismi di calcolo economico, in particolare quelli relativi al DNSH e al vantaggio residuo, siano dettagliati e pronti per l’attuazione, consentendo il trasferimento degli obblighi e l’immissione sul mercato di nuova capacità rinnovabile in un contesto di piena certezza regolatoria.

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