Dehors salvi fino a giugno 2027, semplificazioni in materia di permesso di costruire per immobili vincolati e cumulo degli incentivi in conto energia
Con 86 voti favorevoli, 48 contrari e sette astensioni, il Senato ha approvato l’8 ottobre 2025 il Ddl Semplificazioni, il testo recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, collegato alla legge di bilancio e incardinato nel testo proposto dalla 1a Commissione (A.S. 1184).
Il Ddl passa ora all’esame della Camera. Ecco le misure di interesse per il settore edile.
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Proroghe e misure in materia di dehors
L’articolo 15-septies del DDl Semplificazioni, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, introduce misure alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili (c.d. dehors).
Modificando l’articolo 26 della legge 193/2024 (contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sui dehors):
- viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024);
- viene stabilita l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa richiesta con apposita istanza; si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
- viene disposto che il decreto legislativo di delega consenta alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.
- viene prorogato ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale; tale termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, viene esteso fino al 30 giugno 2027.
Per saperne di più, leggi il focus “Dehors: proroga delle norme Covid fino a metà 2027“
Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati
L’articolo 14 del Ddl Semplificazioni introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.
La norma modifica l’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico Edilizia) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Ricordiamo che l’articolo 20 TU Edilizia prevede che il procedimento, a istanza di parte, si concluda con una proposta di provvedimento finale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda allo sportello unico. Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell’adozione del provvedimento finale adotta il provvedimento. Il procedimento può essere interrotto una sola volta e si applica, quando prevista, la disciplina sulla conferenza dei servizi.
Il comma 8 previgente alla modifica dispone che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza dei servizi.
Il Ddl Semplificazioni:
- sopprime la parte del medesimo comma 8, primo periodo, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi.
- integra invece il comma 8, primo periodo, assoggettando la domanda di permesso di costruire per cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali alle disposizioni sulla conferenza dei servizi previste agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.
Misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia
Il D.L. 24/2019 prevede la facoltà per il contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica mediante il pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
L’articolo 14 quater del Ddl semplificazioni prevede che i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di tale facoltà di continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l’applicazione di:
- una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L’importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente;
- una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
Tale istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
L’estinzione dei giudizi sospesi è subordinata:
- all’integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
- all’incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
- al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell’eventuale differenza tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l’ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l’intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del precedente comma 1.
Le condizioni devono essere attestate dal GSE affinché operi l’estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l’eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.
La norma prevede che:
- verificato l’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l’avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste, nonché dell’eventuale versamento in denaro, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
- il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell’istanza individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell’asseverazione e specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato.
- il GSE provveda a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà prevista dal Ddl Semplificazioni.
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